998 resultados para Art 419 C
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Scopo della presente trattazione quello di andare ad osservare in che modo il legislatore della riforma abbia cercato di offrire una disciplina ad un fenomeno sempre pi in espansione nelleconomia italiana: i gruppi di impresa. In particolare, lelaborato composto da 3 nuclei. Il primo analizza la disciplina, introdotta nel 2003, relativa allattivit di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. e ss) rintracciandone le regole generali e il rapporto con le norme del codice civile. Una seconda parte approfondisce gli elementi costitutivi dell'attivita' di direzione e coordinamento, i presupposti affinche' si possa configurare una responsabilita' da parte della societa' capogruppo e i soggetti conivolti all'interno di un gruppo. La terza parte e' invece dedicata allo studio delle problematiche legate allazione risarcitoria introdotta con la disposizione di cui allart. 2497 c.c., soprattutto confrontando la posizione dei soci di minoranza con quella dei creditori sociali. In particolare, vengono descritte le modalit con le quali i soci e i creditori sociali possono esercitare lazione a tutela dei propri interessi e dunque tentare di trovare pieno ristoro ai danni sofferti; danni che in qualche modo risultano legati alle scelte operate dal gruppo di comando e, pi tecnicamente, dalla societ che esercita lattivit di direzione e coordinamento, la c.d. capogruppo.
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Cover title: The Jones collection.
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This study was undertaken to evaluate the prevalence of GB virus C (GBV-C) viraemia and anti-E2 antibody, and to assess the effect of co-infection with GBV-C and HIV during a 10-year follow-up of a cohort of 248 HIV-infected women. Laboratory variables (mean and median CD4 counts, and HIV and GBV-C viral loads) and clinical parameters were investigated. At baseline, 115 women had past exposure to GBV-C: 57 (23%) were GBV-C RNA positive and 58 (23%) were anti-E2 positive. There was no statistical difference between the groups (GBV-C RNA + /anti-E2 -, GBV-C RNA - /anti-E2 + and GBV-C RNA - /anti-E2 -) regarding baseline CD4 counts or HIV viral loads (P = 0.360 and 0.713, respectively). Relative risk of death for the GBV-C RNA + /anti-E2 - group was 63% lower than that for the GBV-C RNA - /anti-E2 - group. Multivariate analysis demonstrated that only HIV loads >= 100,000 copies/mL and AIDS-defining illness during follow-up were associated with shorter survival after AIDS development. It is likely that antiretroviral therapy (ART) use in our cohort blurred a putative protective effect related to the presence of GBV-C RNA.
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Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES)
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The development of Australian forms of the Childhood Asthma Questionnaires (CAQs) is reported. Focus group methods and psychometric analyses were used to establish the conceptual, semantic and technical equivalence of these forms with the UK versions. Both versions also provide for data collection from non-asthmatic youngsters. The internal consistency was found to be acceptable (Cronbach's alpha 0.52-0.90) and the health-related quality of life (HRQoL) scores were found to vary with asthma severity (p < 0.05). Comparison with the UK data revealed that the non-asthmatic scores were higher for Australian than British children (p < 0.001) but that the scores for children with asthma did not differ between the two countries. It was only In the Australian sample that the group with asthma reported impaired HRQoL when compared to their healthy peers. These findings were interpreted in the context of cultural expectations of life quality and conclusions are presented regarding the importance of the gap between experience and expectations. The difficulties raised by the developmental and cultural issues inherent in paediatric HRQoL research were discussed. Qual. Life Res. 7:409-419 (C) 1998 Kluwer Academic Publishers
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Servicios registrales
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Servicios registrales
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Servicios registrales
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Servicios registrales
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Una cosa que no cumple o cumple imperfectamente con su funcin es la cosa prometida en el contrato o es una cosa distinta La funcin que debe cumplir una cosa hace parte de su definicin contractualDe estas preguntas que, a primera vista, pueden parecer eminentemente tericas se desprenden consecuencias prcticas de gran importancia: Puede el comprador servirse de la accin por incumplimiento de la obligacin de entrega o, ms bien, debe reclamar por vicios ocultos o, incluso, solicitar la nulidad por error en las calidades sustanciales de la cosa Y qu decir de la posibilidad de recurrir a las garantas especiales (como la garanta por buen funcionamiento) O a las acciones propias del derecho al consumoSi se tiene en cuenta que estas diferentes vas le ofrecen al demandante plazos de prescripcin diversos que en Colombia van desde seis meses hasta diez aos y dan lugar a pretensiones distintas, todo abogado litigante para no mencionar a los acadmicos- se ver en la inminente necesidad de preguntarse sobre las definiciones funcionales de las cosas contractuales y sobre la delimitacin del campo de aplicacin de las distintas acciones del comprador insatisfecho. ste es precisamente el objetivo que persigue y, sin duda, alcanza el autor en su libro.
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O presente estudo objetiva desvelar, a memria de escola de adolescentes em conflito com a Lei e que cumprem medidas na Fundao da Criana e do Adolescente do Par, na Unidade Socioeducativa de Internao de Val-de-Ces. A inteno traar por meio dos enunciados discursivos destes sujeitos, suas incurses no ambiente educacional e assim identificar o que os fizeram abandonar a escola de forma precoce e/ou apresentarem em seus currculos escolares um alto ndice de repetncia. As questes que norteiam este estudo so: Que fatores contriburam para que estes adolescentes abandonassem o ambiente educacional de forma precoce? At que ponto a escola e a excluso social foram fatores relevantes para o envolvimento destes adolescentes com a violncia e criminalidade? Qual o comprometimento da escola na formao dos adolescentes em conflito com a Lei, levando em considerao o papel da escola na formao do sujeito? Partindo das questes norteadoras o estudo objetiva identificar que Rede de Significados esto envolvidas nestes questionamentos. A amostra contou com a participao de 18 adolescentes na faixa etria de 12 a 17 anos de idade, com escolaridade de 13 srie do ensino bsico at a 83 srie do ensino fundamental, nascidos no Estado do Par, cumprindo medidas socioeducativas pelo ato infracional que vai do dano ao patrimnio pblico (Art. 163) a assalto seguido de morte (Art.12l c/c Art. 14). Foi utilizado como instrumentos de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e documentos cedidos pela Fundao, como os pronturios, com os dados pessoais e acompanhamento de cada adolescente. O corpus da pesquisa foi analisado por meio dos seguintes eixos-temticos: Escola; Famlia; Violncia e Criminalidade; Relaes Interpessoais e Perspectivas Futuras. O referencial terico utilizado para anlise dos dados segue a concepo de Bakhtin sobre a rede de significados e de autores que discutem aspectos relacionados aos eixos temticos. Para tal utilizei autores como ROSSETTI e FERRElRA (2004); ARROYO (1997); BOSSA (2002); CORDI (1996); VYGOTSKY (2000); PINTO (2002), entre outros. Nesta perspectiva, o objetivo foi o de encontrar correspondncia com os princpios e critrios que pudessem contribuir para a fundamentao desta anlise, favorecendo a interao entre as diferentes formas de produo de conhecimento, sobretudo, pelos dados apresentados ao processo de escolarizao destes sujeitos, uma vez que contribuiu para reprovaes, repetncias, defasagens, e no raro, para a evaso escolar.
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq)
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A far data dalla pubblicazione di un importante ed illustre contributo scientifico (GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960), e dalla proposta, in esso contenuta, di restituire spazio a fattispecie attributive di diritti giustificate, sotto il profilo causale, dal solo riferimento espresso al rapporto fondamentale che ne costituisca fondamento (le c.d. <prestazioni isolate>), un serrato dibattito ha visto contrapporsi nel tempo fautori di soluzioni possibiliste e sostenitori di una pi uniforme descrizione del sistema della circolazione dei diritti e dei rimedi connessi alla mancanza di causa negli atti di disposizione, per quanto avulsi dal contratto cui essi intendano dare compiuta attuazione. La ricerca ha cercato di dimostrare, attraverso una compiuta analisi di ci che la formula expressio causae davvero significhi, come la presenza o assenza di questa non sia in grado di giustificare un effetto tanto pregnante come la sottrazione della vicenda traslativa alle conseguenze derivanti dalla mancanza di causa, per tale intendendosi il rapporto fondamentale che ne costituisce lantecedente logico. Allo scrivente parso che il vero nodo teorico da sciogliere non sia costituito dal concetto di causa che questi Autori assumono a fondamento, quanto piuttosto da una impropria valutazione dellexpressio causae. Tale valutazione conduce ad attribuire al momento ricognitivo, di cui lenunciazione della causa consiste, una valenza sostanzialmente astratta che non si rinviene nemmeno nelle pi estreme ricostruzioni delle fattispecie contemplate allart. 1988 c.c. e che, in materia di accertamento negoziale, senza eccezioni rifiutata. Ci che sembra decisivo, infatti, che la natura dell'expressio causae, in primo luogo ricognitiva del rapporto cui si d esecuzione, ben lungi dal rappresentare elemento sufficiente per una autonoma considerazione della causa dell'atto (sussistente) e della causa dell'attribuzione (la cui conservazione decisa dalle sorti del Rechtsgrund), non pare idonea a suffragare seppur in via provvisoria, ma con una divergente considerazione dellavente causa rispetto ai terzi ulteriori acquirenti una soluzione compiutamente esaustiva del problema della giustificazione dell'effetto, rimandando a modelli quello della dichiarazione di scienza, innanzitutto rispetto ai quali una astrazione pi che processuale sembra del tutto preclusa, anche per considerazioni storiche che si cercato di descrivere. Del resto, lanalisi delle ipotesi in cui la ricognizione di un rapporto fondamentale, o la promessa di quanto gi dovuto in forza di un rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) mostra come, indipendentemente dalla soluzione che si ritenga pertinente circa la natura di tali figure (meramente dichiarativa del vincolo o addirittura costitutiva), un effetto di astrazione materiale, per quanto relativa, da escludersi. Trasposta nellambito delle prestazioni isolate, questa consapevolezza significa impossibilit di rendere invece materialmente astratta lattribuzione (efficace immediatamente, e solo soggetta ad essere <annullata> da un atto di segno contrario dallavente causa al dante causa, oggetto di una pretesa giudiziale personale). La dichiarazione del rapporto fondamentale, che intimamente connessa ed insopprimibile in ogni fenomeno di imputazione soggettiva (si deve infatti enunciare ci cui si d esecuzione), appare sicuramente sussumibile nello schema della dichiarazione di scienza, nelleffetto in senso lato ricognitivo. Ritenere che essa possa di fatto rendere irrilevante, ai fini della conservazione dellefficacia della prestazione isolata cui si collega, la reale situazione del rapporto fondamentale (in ipotesi mai esistito, o successivamente venuto meno) significa introdurre surrettiziamente una ipotesi di riconoscimento costitutivo e astratto. Ma tale ultima soluzione non pu trovare spazio in alcuna delle opzioni interpretative proposte in materia di riconoscimento e, nemmeno, in quella pi estrema che ravvisa nel riconoscimento del debito titolato una forma di accertamento unilaterale. In conclusione, la dottrina delle prestazioni isolate nel fare dellexpressio causae lelemento capace di decidere in via definitiva del verificarsi delleffetto traslativo effetto che va, giova ripeterlo, solo rimosso con un atto uguale e contrario assolutamente diverso da quanto nel nostro sistema appare essere, oggi, la ripetizione di indebito determina una supervalutazione del momento ricognitivo, insito in ogni fenomeno di imputazione/esecuzione. Detto esito costituisce non tanto la recezione del Trennungsprinzip vigente in Germania, ammissibile nella misura in cui si reputi dispositiva la norma di cui allart. 1376 c.c., quanto piuttosto la silenziosa riproposizione del modello della Schuldanerkenntnis (781 B.G.B.), la cui totale estraneit rispetto alla tradizione giuridica delle codificazioni franco-italiane (Code civil, c.c. del 1865, c.c. del 1942) si crede di avere sufficientemente dimostrato.
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Nonostante la riforma societaria ed i tentativi di rilanciare leconomia nazionale, ancora oggi la principale fonte di ricchezza e di capitalizzazione resta linvestimento immobiliare. Ed ecco perch si sente sempre pi parlare di Real Estate, ovvero dei diritti reali sui beni immobili, della loro circolazione, e delle garanzie e tutele ad essa correlate. Dalla vendita immobiliare tipizzata nel codice civile del 42 ad oggi molto cambiato. E il mio lavoro parte proprio da unanalisi delle nuove forme e dei nuovi limiti alla circolazione degli immobili. In primis ho affrontato il tema del riconoscimento giurisprudenziale della cessione di cubatura: un esempio tipico del passaggio dal fatto al diritto attraverso la costruzione giurisprudenziale di nuove fattispecie giuridiche gi in uso fra gli operatori del mercato. Tecnicamente la stessa espressione cessione di cubatura non risulta corretta: non si ha una vera e propria cessione, quanto la costituzione di una servit ius non edificandi a favore di un terreno e a carico di un altro. La giurisprudenza ormai concorde nello stabilire che laccordo delle parti rimane comunque privo di efficacia se ad esso non segue un permesso di costruire della Pubblica Amministrazione che riconosca la maggiore capacit edificatoria al terreno a cui vantaggio stabilit la servit. Unaltra nuova forma di circolazione della propriet, cos come degli altri diritti reali minori, la multipropriet. La multipropriet viene disciplinata nel nostro ordinamento, a seguito di una risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 1988, dapprima con il D.lgs. 9 novembre 1998 e da ultimo con il Codice del Consumo, che con gli artt. 69 ss. stabilisce una pi puntuale tutela degli acquirenti. Si riconosce qui lesistenza di uno squilibrio fra le posizioni contrattuali fra venditore ed acquirente/consumatore: vi una profonda asimmetria informativa fra le parti, che viene colmata prevedendo la consegna al futuro acquirente di un dettagliato prospetto informativo predisposto dal venditore. La mia attenzione si concentrata proprio sul tema delle tutele che il nostro ordinamento riconosce al consumatore multiproprietario: un prospetto informativo dal contenuto minimo legislativamente predeterminato, recesso, fideiussione. Ho dedicato un particolare approfondimento alla normativa sullacquisto immobiliare sulla carta. Il D.lgs. 122/2005 si inserisce nel contesto di una legislazione, che spesso trova la sua origine nel diritto privato europeo, finalizzata alla regolamentazione di un fenomeno sempre pi frequente nella realt economica contemporanea, rappresentato dalla contrattazione fra soggetti che si trovano in una posizione di squilibrio contrattuale: un contraente forte da una parte, ed un contraente debole dallaltra. La legislazione nazionale interviene sempre pi frequentemente per porre un rimedio a queste situazioni di squilibrio, con interventi di tipo conformativo intesi a rendere effettiva lautonoma contrattuale delle parti e, conseguentemente, agevolare il corretto funzionamento del mercato. Si parla in tal senso di una ius espansiva del modello europeo di legislazione a tutela del contraente debole, e quindi di una espansione del diritto privato europeo anche in settori dove manca una puntuale normativa comunitaria. Vi una generale tendenza ad un neoformalismo, che consiste nella richiesta espressa della forma scritta e nella conformazione del contenuto del contratto, che solo apparentemente limitano lautonomia contrattuale delle parti ma che tende ad eliminare le situazioni di squilibrio dando una tutela effettiva al contraente debole. Contraente debole e non consumatore. Lart. 1 del decreto parla, infatti, espressamente di persona fisica. Secondo gli orientamenti dottrinali maggioritari dalla nuova disciplina resterebbero esclusi, e quindi non rientrerebbero nella definizione di acquirenti, le societ, le persone giuridiche e gli enti collettivi in generale. Si riconosce la figura del professionista debole, giacch si riconosce che lacquisto di un immobile da costruire sia unoperazione che, in virt della sua importanza economica, viene gestita con maggiore avvedutezza: lacquisto di un immobile non propriamente atto di consumoin senso tecnico. Lesigenza di tutela diversa: si vuole tutelare lacquirente in considerazione dellintrinseca rischiosit delloperazione, stabilendo alcuni profili fondamentali del contenuto del contratto non solo e non tanto a fini informativi, quanto piuttosto per una tutela sostanziale dellacquirente. Il legislatore si preoccupa di predisporre garanzie obbligatorie per il caso di dissesto dellimpresa costruttrice. Le garanzie, quindi, come forma di tutela del contraente debole. Il mio lavoro si concentra, a questo punto, sulle garanzie personali e reali. Poche le novit sulle garanzie, ma alcune significative. Nel campo delle garanzie personali, acquista maggiore rilevanza la fideiussione prestata dal contraente forte a favore del contraente debole, affinch questultimo possa recuperare tutte le somme investite per lacquisto dellimmobile: sia esso un immobile in multipropriet, sia esso un immobile ancora da costruire. E ancora le garanzie reali: pegno e ipoteca. Ho posto particolare attenzione al tema della "portabilit" dei mutui e surrogazione ex art. 1202 c.c. ed al tema delle formalit ipotecarie cos come previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della l. 2 aprile 2007, n. 40 sulla concorrenza. Ma la mia attenzione si soffermata soprattutto sul tema della nullit ed in particolare sulla nullit relativa. La pi recente legislazione speciale, specie quella di derivazione europea, ha dato un grosso scossone alla dogmatica tradizionale della nullit negoziale. Le fattispecie di nullit relativa sono sempre pi frequenti, tanto da far parlare di una nuova categoria di nullit c.d. nullit di protezione. Questultima risponde ad esigenze profondamente differenti dalla nullit assoluta di stampo codicistico. In luogo della nullit, sembra oggi pi corretto parlare delle nullit: diverse categorie di invalidit, ciascuna delle quali soddisfa interessi diversificati, e come tale riceve anche una disciplina differenziata in termini di legittimazione allazione, rilevabilit dufficio, prescrittibilit, sanabilit, opponibilit ai terzi. Ancora una volta partendo da unanalisi critica del D.lgs. 122/2005, ho avuto modo di approfondire il fondamentale tema della nullit nel nostro ordinamento. Lart. 2 del decreto stabilisce espressamente la nullit relativa, e cio azionabile dal solo acquirente parte debole del contratto, nel caso in cui non sia rilasciata dal venditore la fideiussione. Lart. 6 stabilisce, invece, un contenuto minimo del contratto poste a tutela della parte debole e del corretto funzionamento del mercato immobiliare. Se ad alcune di esse pu attribuirsi un valore meramente ordinatorio, altre al contrario rivestono una natura di norme imperative di ordine pubblico attinenti pi precisamente al c.d. ordine pubblico di protezione ed al c.d. ordine pubblico di direzione. Nel sistema del nostro codice, la violazione di norma imperative d luogo, ex art. 1418, alla nullit del contatto salvo che la legge stabilisca diversamente. Equindi configurabile una nullit virtuale del contratto, ovvero non espressamente e letteralmente stabilita, ma che pu essere desunta dal tenore imperativo delle norme. La dottrina prevalente ormai orientata nel senso di ammettere che anche la nullit relativa possa essere virtuale, nel quadro di un orientamento, ormai dominante, volto al superamento dellapproccio tendente a far rientrare nelleccezionalit qualsiasi difformit dal modello classico della nullit. Il problema, quindi, si sposta allindividuazione della natura imperativa della norma violata. In linea generale si afferma che perch una norma possa essere definita imperativa debba porre un comando o un divieto espresso, debba essere inderogabile ed indisponibile. Oggetto di dibattiti dottrinali , poi, il tema della rilevabilit dufficio delle nullit relative. A fronte di una prima posizione dottrinale tendente ad escludere tale rilevabilit dufficio sul presupposto di una sua inconciliabilit con il regime di legittimazione relativa allazione di nullit, dottrina e giurisprudenza pi recenti appaiono concordi nel ritenere assolutamente conciliabili tali due profili. Si concorda, inoltre, sullesistenza di limitazioni alla rilevabilit dufficio della nullit: la nullit pu essere rilevata dufficio dal giudice, ma tale rilievo deve operare nellesclusivo interesse del contraente debole, dovendo il giudice bloccarsi davanti ad un concreto interesse della parte a mantenere in vita il contratto. Discorso a s stante deve poi esser fatto sul rapporto fra nullit relativa e nullit virtuale e responsabilit del notaio rogante. Secondo lorientamento dominante della giurisprudenza, nella misura in cui vi sia una violazione di norme imperative, e limperativit sia evidente, manifesta, dal tenore delle disposizioni, deve ritenersi che la nullit, sia testuale che virtuale, comporti la responsabilit del notaio ai sensi dellart. 28 l. not. Ogni qualvolta, viceversa, tale nullit non si configuri, la responsabilit disciplinare sar esclusa. Si avverte, comunque, una prima apertura verso la sanzionabilit delle nullit relative che siano manifeste. In chiusura del mio lavoro non ho potuto non tenere conto della recente crisi dei mercati internazionali. Crisi che ha avuto inizio proprio con il crollo negli Stati Uniti dei settori immobiliare e finanziario, improntati verso una eccessiva deregolamentazione e valorizzazione dellautonomia contrattuale delle parti. Lassenza di garanzie sicure e la carenza di controllo di un professionista corrispondente al nostro notaio pubblico ufficiale, ha portato ad investimenti e finanziamenti azzardati da parte delle banche e degli istituti di credito che stanno vivendo un momento di profonda crisi aprendo la strada ad una recessione economica di portata mondiale.
Resumo:
Il tema oggetto della presente tesi di dottorato trae spunto dall'analisi dell'art. 2468 c.c. nel quale pu dirsi contenuto il nucleo fondamentale della disciplina della partecipazione sociale. In primo luogo vi un'analisi comparata dell'istituto in esame con quelli previsti negli altri paesi europei. Dopo una breve analisi di diritto comparato ci si concentrati sulla legislazione italiana ed, in particolare, l'elaborato cerca di dare una risposta ai seguenti interrogativi: a) quali sono i particolari diritti ex art. 2468 c.c.? b) si pu parlare di categorie speciali di partecipazioni? Con riferimento al primo interrogativo va considerato che il modello legale prevede che i diritti particolari attribuibili ai soci riguardano lamministrazione della societ o la distribuzione degli utili. Tale disciplina sussiste quando latto costitutivo attribuisce i particolari diritti senza disporre nulla sulla loro trasferibilit, modificabilit ed inerenza alla partecipazione sociale piuttosto che alla persona del socio. Ci si chiesti quali siano i confini delle due categorie espressamente previste dallart. 2468, 3 c.c. e se tale previsione sia tassativa piuttosto che esemplificativa, aprendosi quindi la strada alla libera determinabilit dei diritti sociali, alla stregua di quanto sancisce lart. 2348, 2 c.c., in merito alle azioni speciali. Si giunge cos alla conclusione che la previsione sia esemplificativa e che anche nelle s.r.l. le parti sono libere di attribuire ai soci diritti sociali diversi da quelli derivanti dal modello legale, nei limiti derivanti da specifiche norme imperative. Nel secondo capitolo sono stati approfonditi i principi dettati dallart. 2468 c.c., la natura di tali "particolari diritti" ed i loro profili di qualificazione nonch le loro esplicazioni contenutistiche Nel terzo capitolo si analizzato cosa accade ai "particolari diritti" in caso di vicende modificative. Nel quarto capitolo poi stato affrontata la controversa questione relativa alla possibilit di creare delle categorie di quote.