117 resultados para privata utförare
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Kommuner, regioner och landsting utgör en betydande del av den svenska offentliga sektorn och tillhandahåller tjänster som är betydelsefulla för landets medborgare. Några exempel är vård av äldre och funktionshindrade, utbildning samt hälso- och sjukvård. Under senare år har den andel av verksamheten som tillhandahålls direkt av kommuner, regioner och landsting minskat. Istället har förekomsten av privata utförare ökat inom många områden. Eftersom den upphandlade verksamheten motsvarar stora belopp och omfattningen kontinuerligt ökar är det viktigt att dessa beställare ser till att de privata utförarna levererar verksamhet på överenskommet sätt och med utlovat resultat. Denna forskningsrapport syftar till att beskriva och förklara hur offentliga beställare styr privata utförare i olika styrsituationer avseende konkurrenssituationen och vilken verksamhet som upphandlas. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer både med kommuner och med privata utförare.
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Comprend : [pl.2 double après p.6 : cinq modèles de fenêtres. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.3 double après p.6 : six modèles de fenêtres. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.4 double après p.6 : six modèles de fenêtres. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.5 double dépl. après p.6 : trois modèles de portes ou portails. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.6 double dépl. après p.6 : plan d'une maison. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.7 double dépl. après p.10 : plan d'une maison. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.8 double dépl. après p.14 : plan d'une maison. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.9 double dépl. après p.16 : plan d'une maison. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.910double dépl. après p.18 : plan d'un monastère? Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.11 double dépl. après p.60 : coupe d'une fontaine-grotte rocaille. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.12 double dépl. après p.64 : dessin de la voûte d'une fontaine-grotte rocaille. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.13 double dépl. après p.68 : coupe et plan d'une fontaine-grotte rocaille avec vue du sytème hydraulique. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209] ; [pl.14 double dépl. après p.74 : plans du système hydraulique alimentant une fontaine. Principes d'architecture.] [Cote : V 4282/Microfilm R 122 209]
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Gamla filmer är ju kulturhistoria i visuell form och som på något sätt måste bevaras, förvaras rätt för att kunna utnyttjas i framtiden som historieinformerande media och till forskning.Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning gamla filmer tillgängliggörs vid länsmuseer och institutioner i Sverige.Därmed också undersöka hur man hanterar, bevarar och eventuellt efterbearbetar dessa gamla offentliga och privata filmer och hur respektive presentationsstrategier ser ut.För att få ett svar på dessa frågor, utfördes en enkätundersökning där lämpliga enkätfrågor skickades till länsmuseichefer, bild samt filmansvariga på 26 olika museer och institutioner.Resultatet blev kortfattat att några få museer har ingen hantering överhuvudtaget av gamla filmer. En större andel har en mycket liten hantering och efterbearbetning. I många fall lämnar man efterbearbetningen till någon utomstående eller accepterar de DVD-kopior man får från Filmarkivet i Grängesberg. Detta är helt beroende av vilka ekonomiska resurser man har.Få gör ett komplett arbete med förvaring, digitalisering och efterbearbetning, från gamla filmer, till genomarbetad DVD.Museerna har sedan en hel del varianter, på hur de tillgängliggör sitt material.Upphovsrätten kan många gånger begränsa tillgängligheten på ett existerande filmmaterial.
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Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektivt urval där vi riktade in oss på ledare, angående vilken organisation de tillhörde var av mindre vikt. I teoridelen introducerades teorierna ledarskap, medarbetarskap, individen i gruppen, ekonomi, hälsa, lagar, organisationskultur och föreskrifter samt försäkringskassans roll. Resultatet analyserades sedan mot teorierna och vi kan konstatera att respondenterna generellt menade att det var viktigt att prioritera kommunikation och relationer. Betydelsefullt var att relationerna etablerades innan problemen uppstår eftersom det anses vara svårt att skapa relationer i konfliktfyllda lägen. Tiden har betydelse vid hantering av problem av den orsaken att gränsen för vad som är acceptabelt förflyttas med tidens gång. Beroende på problem varierade graden av toleransnivå hos chefer och övriga medarbetare i vår undersökning. Resultatet visade att gränsen för privatlivets påverkan på arbetslivet går när arbetet blir misskött och när kunder och andra medarbetare påverkas. Utifrån ett genusperspektiv ansåg intervjupersonerna att det saknade betydelse om chefen var en man eller kvinna när det handlade om att hantera problem som uppkom, det ansågs vara personligt.
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Oggetto della ricerca sono l’esame e la valutazione dei limiti posti all’autonomia privata dal divieto di abuso della posizione dominante, come sancito, in materia di tutela della concorrenza, dall’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a sua volta modellato sull’art. 82 del Trattato CE. Preliminarmente, si è ritenuto opportuno svolgere la ricognizione degli interessi tutelati dal diritto della concorrenza, onde individuare la cerchia dei soggetti legittimati ad avvalersi dell’apparato di rimedi civilistici – invero scarno e necessitante di integrazione in via interpretativa – contemplato dall’art. 33 della legge n. 287/1990. È così emerso come l’odierno diritto della concorrenza, basato su un modello di workable competition, non possa ritenersi sorretto da ragioni corporative di tutela dei soli imprenditori concorrenti, investendo direttamente – e rivestendo di rilevanza giuridica – le situazioni soggettive di coloro che operano sul mercato, indipendentemente da qualificazioni formali. In tal senso, sono stati esaminati i caratteri fondamentali dell’istituto dell’abuso di posizione dominante, come delineatisi nella prassi applicativa non solo degli organi nazionali, ma anche di quelli comunitari. Ed invero, un aspetto importante che caratterizza la disciplina italiana dell’abuso di posizione dominante e della concorrenza in generale, distinguendola dalle normative di altri sistemi giuridici prossimi al nostro, è costituito dal vincolo di dipendenza dal diritto comunitario, sancito dall’art. 1, quarto comma, della legge n. 287/1990, idoneo a determinare peculiari riflessi anche sul piano dell’applicazione civilistica dell’istituto. La ricerca si è quindi spostata sulla figura generale del divieto di abuso del diritto, onde vagliarne i possibili rapporti con l’istituto in esame. A tal proposito, si è tentato di individuare, per quanto possibile, i tratti essenziali della figura dell’abuso del diritto relativamente all’esercizio dell’autonomia privata in ambito negoziale, con particolare riferimento all’evoluzione del pensiero della dottrina e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, che hanno valorizzato il ruolo della buona fede intesa in senso oggettivo. Particolarmente interessante è parsa la possibilità di estendere i confini della figura dell’abuso del diritto sì da ricomprendere anche l’esercizio di prerogative individuali diverse dai diritti soggettivi. Da tale estensione potrebbero infatti discendere interessanti ripercussioni per la tutela dei soggetti deboli nel contesto dei rapporti d’impresa, intendendosi per tali tanto i rapporti tra imprenditori in posizione paritaria o asimmetrica, quanto i rapporti tra imprenditori e consumatori. È stato inoltre preso in considerazione l’aspetto dei rimedi avverso le condotte abusive, alla luce dei moderni contributi sull’eccezione di dolo generale, sulla tutela risarcitoria e sull’invalidità negoziale, con i quali è opportuno confrontarsi qualora si intenda cercare di colmare – come sembra opportuno – i vuoti di disciplina della tutela civilistica avverso l’abuso di posizione dominante. Stante l’evidente contiguità con la figura in esame, si è poi provveduto ad esaminare, per quanto sinteticamente, il divieto di abuso di dipendenza economica, il quale si delinea come figura ibrida, a metà strada tra il diritto dei contratti e quello della concorrenza. Tale fattispecie, pur inserita in una legge volta a disciplinare il settore della subfornitura industriale (art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192), ha suscitato un vasto interessamento della dottrina. Si sono infatti levate diverse voci favorevoli a riconoscere la portata applicativa generale del divieto, quale principio di giustizia contrattuale valevole per tutti i rapporti tra imprenditori. Nel tentativo di verificare tale assunto, si è cercato di individuare la ratio sottesa all’art. 9 della legge n. 192/1998, anche in considerazione dei suoi rapporti con il divieto di abuso di posizione dominante. Su tale aspetto è d’altronde appositamente intervenuto il legislatore con la legge 5 marzo 2001, n. 57, riconoscendo la competenza dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a provvedere, anche d’ufficio, sugli abusi di dipendenza economica con rilevanza concorrenziale. Si possono così prospettare due fattispecie normative di abusi di dipendenza economica, quella con effetti circoscritti al singolo rapporto interimprenditoriale, la cui disciplina è rimessa al diritto civile, e quella con effetti negativi per il mercato, soggetta anche – ma non solo – alle regole del diritto antitrust; tracciare una netta linea di demarcazione tra i reciproci ambiti non appare comunque agevole. Sono stati inoltre dedicati brevi cenni ai rimedi avverso le condotte di abuso di dipendenza economica, i quali involgono problematiche non dissimili a quelle che si delineano per il divieto di abuso di posizione dominante. Poste tali basi, la ricerca è proseguita con la ricognizione dei rimedi civilistici esperibili contro gli abusi di posizione dominante. Anzitutto, è stato preso in considerazione il rimedio del risarcimento dei danni, partendo dall’individuazione della fonte della responsabilità dell’abutente e vagliando criticamente le diverse ipotesi proposte in dottrina, anche con riferimento alle recenti elaborazioni in tema di obblighi di protezione. È stata altresì vagliata l’ammissibilità di una visione unitaria degli illeciti in questione, quali fattispecie plurioffensive e indipendenti dalla qualifica formale del soggetto leso, sia esso imprenditore concorrente, distributore o intermediario – o meglio, in generale, imprenditore complementare – oppure consumatore. L’individuazione della disciplina applicabile alle azioni risarcitorie sembra comunque dipendere in ampia misura dalla risposta al quesito preliminare sulla natura – extracontrattuale, precontrattuale ovvero contrattuale – della responsabilità conseguente alla violazione del divieto. Pur non sembrando prospettabili soluzioni di carattere universale, sono apparsi meritevoli di approfondimento i seguenti profili: quanto all’individuazione dei soggetti legittimati, il problema della traslazione del danno, o passing-on; quanto al nesso causale, il criterio da utilizzare per il relativo accertamento, l’ammissibilità di prove presuntive e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi sanzionatori; quanto all’elemento soggettivo, la possibilità di applicare analogicamente l’art. 2600 c.c. e gli aspetti collegati alla colpa per inosservanza di norme di condotta; quanto ai danni risarcibili, i criteri di accertamento e di prova del pregiudizio; infine, quanto al termine di prescrizione, la possibilità di qualificare il danno da illecito antitrust quale danno “lungolatente”, con le relative conseguenze sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, è stata esaminata la questione della sorte dei contratti posti in essere in violazione del divieto di abuso di posizione dominante. In particolare, ci si è interrogati sulla possibilità di configurare – in assenza di indicazioni normative – la nullità “virtuale” di detti contratti, anche a fronte della recente conferma giunta dalla Suprema Corte circa la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto. È stata inoltre esaminata – e valutata in senso negativo – la possibilità di qualificare la nullità in parola quale nullità “di protezione”, con una ricognizione, per quanto sintetica, dei principali aspetti attinenti alla legittimazione ad agire, alla rilevabilità d’ufficio e all’estensione dell’invalidità. Sono poi state dedicate alcune considerazioni alla nota questione della sorte dei contratti posti “a valle” di condotte abusive, per i quali non sembra agevole configurare declaratorie di nullità, mentre appare prospettabile – e, anzi, preferibile – il ricorso alla tutela risarcitoria. Da ultimo, non si è trascurata la valutazione dell’esperibilità, avverso le condotte di abuso di posizione dominante, di azioni diverse da quelle di nullità e risarcimento, le sole espressamente contemplate dall’art. 33, secondo comma, della legge n. 287/1990. Segnatamente, l’attenzione si è concentrata sulla possibilità di imporre a carico dell’impresa in posizione dominante un obbligo a contrarre a condizioni eque e non discriminatorie. L’importanza del tema è attestata non solo dalla discordanza delle pronunce giurisprudenziali, peraltro numericamente scarse, ma anche dal vasto dibattito dottrinale da tempo sviluppatosi, che investe tuttora taluni aspetti salienti del diritto delle obbligazioni e della tutela apprestata dall’ordinamento alla libertà di iniziativa economica.
L'azione penale tra esercizio pubblico e iniziativa privata. Il ricorso immediato al giudice di pace
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Il presente lavoro mira ad esamina l'ammissibilità nell'ordinamento giuridico italiano, sia a livello di normativa costituzionale che ordinaria, di un'azione penale c.d. privata. A tale fine viene dedicato un paragrafo all'esame di quelle che nella storia dell'ordinaemnto giuridico italiano potevano in apparenza essere considerate azioni penali c.d. private. La disamina non poteva non comprendere lo strumento introdotto con il decreto legislativo sulla competenza penale del giudice di pace, nomenclato ricorso immediato dell'offeso.
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La ricerca esamina il ruolo delle imprese che svolgono attività di sicurezza privata in Italia (oggi definita anche "sussidiaria" o "complementare") in relazione allo sviluppo delle recenti politiche sociali che prevedono il coinvolgimento di privati nella gestione della sicurezza in una prospettiva di community safety. Nel 2008/2009 le politiche pubbliche di sicurezza legate al controllo del territorio hanno prodotto norme con nuovi poteri “di polizia” concessi agli amministratori locali e la previsione di associazione di cittadini per la segnalare eventi dannosi alla sicurezza urbana (“ronde”). Nello stesso periodo è iniziata un’importante riforma del settore della sicurezza privata, ancora in fase di attuazione, che definisce le attività svolte dalle imprese di security, individua le caratteristiche delle imprese e fissa i parametri per la formazione del personale. Il quadro teorico del lavoro esamina i concetti di sicurezza/insicurezza urbana e di società del rischio alla luce delle teorie criminologiche legate alla prevenzione situazionale e sociale e alla community policing. La ricerca sul campo si basa sull’analisi del contenuto di diverse interviste in profondità con esponenti del mondo della sicurezza privata (imprenditori, dirigenti, studiosi). Le interviste hanno fatto emergere che il ruolo della sicurezza privata in Italia risulta fortemente problematico; anche la riforma in corso sulla normativa del settore è considerata con scarso entusiasmo a causa delle difficoltà della congiuntura economica che rischia di compromettere seriamente la crescita. Il mercato della sicurezza in Italia è frastagliato e scarsamente controllato; manca un’azione di coordinamento fra le diverse anime della sicurezza (vigilanza privata, investigazione, facility/security management); persiste una condizione di subalternità e di assenza di collaborazione con il settore pubblico che rende la sicurezza privata relegata in un ruolo marginale, lontano dalle logiche di sussidiarietà.
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La lingua di Una questione privata e de La vita agra, vista come costruzione culturale condizionata dal contesto, sarà l’oggetto di questo lavoro. L’accento sarà messo sulla sua capacità di andare oltre la mera definizione del dizionario e condizionare il lettore, avvicinandolo ai personaggi. In particolare, si studierà la presenza di termini nella loro lingua originale, come mezzo per permettere al lettore di trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda dei personaggi e di avere la loro stessa percezione della realtà. Effettivamente, nei due romanzi scelti, le lingue straniere hanno un forte rilievo, che se nell’opera di Fenoglio si nota soprattutto a livello di riferimenti più o meno impliciti alla letteratura inglese, in quella di Bianciardi si coglie come vera e propria presenza di interferenze. In entrambi i casi, questa tendenza è principalmente dovuta all’esistenza di un “io traduttore”, in cui si incontrano l’io dell’autore e l’io del protagonista. Si può affermare, dunque, che l’uso di termini stranieri sia una scelta stilistica consapevole e volontaria dei due scrittori, che tra l’altro erano anche traduttori, proprio come i loro protagonisti.
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La tesi tratta dei protocolli di autenticazione a chiave privata, sia unilaterale che reciproca, e a chiave pubblica ed esamina brevemente il protocollo di Schnorr.
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Treatise on preservation of eggs; refers to various methods of preserving eggs dating back to the Roman Empire and Renaissance; describes in detail methods in use in England and France during late 1700-early 1800; includes citations from numerous experts (i.e. Reaumur, Parmentier, European agricultural journals, etc.). Footnote on p. 55 from R.D. Peschier of Geneva, doctor of chemistry and medicine, cites an example of eggs preserved for six years in lime-water.
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Mode of access: Internet.
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