989 resultados para C-2 oxygenates
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The aim of this study was to evaluate the erosive potential of orange juice modified with food-approved additives: 0.4 g/l of calcium (Ca) from calcium lactate pentahydrate, 0.2 g/l of linear sodium polyphosphate (LPP) or their combination (Ca+LPP) were added to a commercially available orange juice (negative control, C-). A commercially available calcium-modified orange juice (1.6 g/l of calcium) was the positive control (C+). These juices were tested using a short-term erosion in situ model, consisting of a five-phase, single-blind crossover clinical trial involving 10 subjects. In each phase, subjects inserted custom-made palatal appliances containing 8 bovine enamel specimens in the mouth and performed erosive challenges for a total of 0 (control), 10, 20, and 30 min. Two specimens were randomly removed from the appliances after each challenge period. Enamel surface microhardness was measured before and after the clinical phase and the percentage of surface microhardness change (%SMC) was determined. Before the procedures, in each phase, the subjects performed a taste test, where the juice assigned to that phase was blindly compared to C-. Overall, C+ showed the lowest %SMC, being the least erosive solution (p < 0.05), followed by Ca+LPP and Ca, which did not differ from each other (p > 0.05). LPP and C- were the most erosive solutions (p <0.05). Taste differences were higher for C+ (5/10 subjects) and Ca (4/10 subjects), but detectable in all groups, including C- (2/10 subjects). Calcium reduced the erosive potential of the orange juice, while no protection was observed for LPP. Copyright (C) 2012 S. Karger AG, Basel
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Background: We aimed to investigate the performance of five different trend analysis criteria for the detection of glaucomatous progression and to determine the most frequently and rapidly progressing locations of the visual field. Design: Retrospective cohort. Participants or Samples: Treated glaucoma patients with =8 Swedish Interactive Thresholding Algorithm (SITA)-standard 24-2 visual field tests. Methods: Progression was determined using trend analysis. Five different criteria were used: (A) =1 significantly progressing point; (B) =2 significantly progressing points; (C) =2 progressing points located in the same hemifield; (D) at least two adjacent progressing points located in the same hemifield; (E) =2 progressing points in the same Garway-Heath map sector. Main Outcome Measures: Number of progressing eyes and false-positive results. Results: We included 587 patients. The number of eyes reaching a progression endpoint using each criterion was: A = 300 (51%); B = 212 (36%); C = 194 (33%); D = 170 (29%); and E = 186 (31%) (P = 0.03). The numbers of eyes with positive slopes were: A = 13 (4.3%); B = 3 (1.4%); C = 3 (1.5%); D = 2 (1.1%); and E = 3 (1.6%) (P = 0.06). The global slopes for progressing eyes were more negative in Groups B, C and D than in Group A (P = 0.004). The visual field locations that progressed more often were those in the nasal field adjacent to the horizontal midline. Conclusions: Pointwise linear regression criteria that take into account the retinal nerve fibre layer anatomy enhances the specificity of trend analysis for the detection glaucomatous visual field progression.
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In this paper we study complete maximal spacelike hypersurfaces in anti-de Sitter space H-1(n+1) with either constant scalar curvature or constant non-zero Gauss-Kronecker curvature. We characterize the hyperbolic cylinders H-m(c(1)) x Hn-m(c(2)), 1 <= m <= n - 1, as the only such hypersurfaces with (n - 1) principal curvatures with the same sign everywhere. In particular we prove that a complete maximal spacelike hypersurface in H-1(5) with negative constant Gauss-Kronecker curvature is isometric to H-1(c(1)) x H-3(c(2)). (C) 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Brazil is one of the largest mango producers and the third largest mango exporter worldwide. Irradiation treatment and its commercial feasibility have been studied in our country to make it possible to develop new markets and, consequently, to compete with the major exporters of mangoes, Mexico and India. This work was designed to compare irradiation treatment with the hot water dip treatment in mangoes cv. Tommy Atkins for export and to verify that the main attributes for acceptance, color and texture, as well as carbohydrate and organic acid contents, were maintained. In this study, the fruit was divided into groups: control, hot water dip-treated (46 degrees C for 90 min), and irradiation-treated at doses of 0.4 kGy and 1.0 kGy. The fruit was stored at low temperature (11 degrees C +/- 2) for 14 days and then at room temperature (23 degrees C +/- 2) until the end of the study. The results indicated that the fruit given a dose of 1.0 kGy remained in a less advanced stage of ripening (stage 3) throughout the storage period, but experienced a greater loss of texture in the beginning of the experiment. It was noted that only the control group had higher levels of citric acid and succinic acid on the last day of the experiment. There were no significant differences in the total sugar content between any treatment groups. Gamma radiation can be used as a quarantine treatment and does not interfere negatively with the quality attributes of mangoes. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Objective: To evaluate cases of traumatic spondylolisthesis of the axis and describe them in relation to epidemiology, classification, neurological deficit, healing time and treatment method. Method: A retrospective analysis of the medical records of patients treated between 2002 and 2010 at IOT-FMUSP. Inclusion criteria: pars interarticularis fracture of C2. Results: 68% were male patients, with a mean age of 39.1 years. We used the classification by Effendi, modified by Levine-Edwards. Type I fractures were observed in five patients (31.2%) and type II in eight patients (50%). Only three patients (18%) had type IIa fracture. There were no cases of type III. Mechanism: Eight car accidents and four falls. Other mechanisms: being run over, and diving accidents. Treatment with halo traction was used in eleven patients, using minerva cast and halo-cast. Healing time: 3.6 months. Follow-up time: 9.6 months. Discussion: In general, hangman fracture has a good prognosis, which is confirmed by our results. There was no need for surgery in any of the cases. The incidence of neurological deficit is low. No patient had unstable fracture (type III). Conclusion: This paper suggests that traumatic spondylolisthesis of the axis continues to be an injury that is successfully treated by conservative treatment in most cases. Level of Evidence IV, Case series.
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Background: In the setting of stable coronary artery disease (CAD), it is not known if the pleiotropic effects of cholesterol reduction differ between combined ezetimibe/simvastatin and high-dose simvastatin alone. Objective: We sought to compare the anti-inflammatory and antiplatelet effects of ezetimibe 10 mg/simvastatin 20 mg (E10/S20) with simvastatin 80 mg (S80). Methods and results: CAD patients (n = 83, 63 +/- 9 years, 57% men) receiving S20, were randomly allocated to receive E10/S20 or S80, for 6 weeks. Lipids, inflammatory markers (C-reactive protein, interleukin-6, monocyte chemoattractant protein-1, soluble CD40 ligand and oxidized LDL), and platelet aggregation (platelet function analyzer [PFA]-100) changes were determined. Baseline lipids, inflammatory markers and PFA-100 were similar between groups. After treatment, E10/S20 and S80 patients presented, respectively: (1) similar reduction in LDL-C (29 +/- 13% vs. 28 +/- 30%, p = 0.46), apo-B (18 +/- 17% vs. 22 +/- 15%, p = 0.22) and oxidized LDL (15 +/- 33% vs. 18 +/- 47%, p = 0.30); (2) no changes in inflammatory markers; and, (3) a higher increase of the PFA-100 with E10/S20 than with S80 (27 +/- 43% vs. 8 +/- 33%, p = 0.02). Conclusions: These data suggest that among stable CAD patients treated with S20, (1) both E10/S20 and S80 were equally effective in further reducing LDL-C; (2) neither treatment had any further significant anti-inflammatory effects; and (3) E10/S20 was more effective than S80 in inhibiting platelet aggregation. Thus, despite similar lipid lowering and doses 4x less of simvastatin, E10/S20 induced a greater platelet inhibitory effect than S80. (C) 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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We prove a new Morse-Sard-type theorem for the asymptotic critical values of semi-algebraic mappings and a new fibration theorem at infinity for C-2 mappings. We show the equivalence of three different types of regularity conditions which have been used in the literature in order to control the asymptotic behaviour of mappings. The central role of our picture is played by the p-regularity and its bridge toward the rho-regularity which implies topological triviality at infinity.
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Six new lanthanide complexes of stoichiometric formula (C)(2)[Ln(Pic)(5)]-where (C) is a imidazolium cation coming from the ionic liquids 1-butyl-3-methylimidazolium picrate (BMIm-Pic), 1-butyl-3-ethylimidazolium picrate (BEIm-Pic), and 1,3-dibutylimidazolium picrate (BBIm-Pic), and Ln is Eu(III) or Gd(III) ions-have been prepared and characterized. To the best of our knowledge, these are the first cases of Ln(III) pentakis(picrate) complexes. The crystal structures of (BEIm)(2)[Eu(Pic)(5)] and (BBIm)(2)[Eu(Pic)(5)] compounds were determined by single-crystal X-ray diffraction. The [Eu(Pic)(5)](2-) polyhedra have nine oxygen atoms coordinated to the Eu(III) ion, four oxygen atoms from bidentate picrate, and one oxygen atom from monodentate picrate. The structures of the Eu complexes were also calculated using the sparkle model for lanthanide complexes, allowing an analysis of intramolecular energy transfer processes in the coordination compounds. The photoluminescence properties of the Eu(III) complexes were then studied experimentally and theoretically, leading to a rationalization of their emission quantum yields.
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The stable singularities of differential map germs constitute the main source of studying the geometric and topological behavior of these maps. In particular, one interesting problem is to find formulae which allow us to count the isolated stable singularities which appear in the discriminant of a stable deformation of a finitely determined map germ. Mond and Pellikaan showed how the Fitting ideals are related to such singularities and obtain a formula to count the number of ordinary triple points in map germs from C-2 to C-3, in terms of the Fitting ideals associated with the discriminant. In this article we consider map germs from (Cn+m, 0) to (C-m, 0), and obtain results to count the number of isolated singularities by means of the dimension of some associated algebras to the Fitting ideals. First in Corollary 4.5 we provide a way to compute the total sum of these singularities. In Proposition 4.9, for m = 3 we show how to compute the number of ordinary triple points. In Corollary 4.10 and with f of co-rank one, we show a way to compute the number of points formed by the intersection between a germ of a cuspidal edge and a germ of a plane. Furthermore, we show in some examples how to calculate the number of isolated singularities using these results.
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We study general properties of the Landau-gauge Gribov ghost form factor sigma(p(2)) for SU(N-c) Yang-Mills theories in the d-dimensional case. We find a qualitatively different behavior for d = 3, 4 with respect to the d = 2 case. In particular, considering any (sufficiently regular) gluon propagator D(p(2)) and the one-loop-corrected ghost propagator, we prove in the 2d case that the function sigma(p(2)) blows up in the infrared limit p -> 0 as -D(0) ln(p(2)). Thus, for d = 2, the no-pole condition sigma(p(2)) < 1 (for p(2) > 0) can be satisfied only if the gluon propagator vanishes at zero momentum, that is, D(0) = 0. On the contrary, in d = 3 and 4, sigma(p(2)) is finite also if D(0) > 0. The same results are obtained by evaluating the ghost propagator G(p(2)) explicitly at one loop, using fitting forms for D(p(2)) that describe well the numerical data of the gluon propagator in two, three and four space-time dimensions in the SU(2) case. These evaluations also show that, if one considers the coupling constant g(2) as a free parameter, the ghost propagator admits a one-parameter family of behaviors (labeled by g(2)), in agreement with previous works by Boucaud et al. In this case the condition sigma(0) <= 1 implies g(2) <= g(c)(2), where g(c)(2) is a "critical" value. Moreover, a freelike ghost propagator in the infrared limit is obtained for any value of g(2) smaller than g(c)(2), while for g(2) = g(c)(2) one finds an infrared-enhanced ghost propagator. Finally, we analyze the Dyson-Schwinger equation for sigma(p(2)) and show that, for infrared-finite ghost-gluon vertices, one can bound the ghost form factor sigma(p(2)). Using these bounds we find again that only in the d = 2 case does one need to impose D(0) = 0 in order to satisfy the no-pole condition. The d = 2 result is also supported by an analysis of the Dyson-Schwinger equation using a spectral representation for the ghost propagator. Thus, if the no-pole condition is imposed, solving the d = 2 Dyson-Schwinger equations cannot lead to a massive behavior for the gluon propagator. These results apply to any Gribov copy inside the so-called first Gribov horizon; i.e., the 2d result D(0) = 0 is not affected by Gribov noise. These findings are also in agreement with lattice data.
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This study describes the results of the characterization of polymer electrolytes using gelatin matrix doped with europium triflate and/or different ionic liquids. Samples of solvent-free electrolytes were prepared and characterized by ionic conductivity measurements, thermal analysis, electrochemical stability, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence spectroscopy. Electrolyte samples are thermally stable up to approximately 220 degrees C. All the materials synthesized are totally amorphous. The room temperature conductivity maximum of this electrolyte system is based on ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, (C(2)mim)(OAc) (1.18 x 10(-4) S cm(-1) at 30 degrees C). The electrochemical stability domain of all samples is about 2.0 V versus Li/Li+. This new series of materials represents a promising alternative in polymer electrolytes research field. The preliminary studies carried out with electrochromic devices (ECDs) incorporating optimized compositions have confirmed that these materials may perform as satisfactory multifunctional component layers in the field of "smart windows". This new materials, will open a land of promising applications in many areas: optics, energy, medicine for example as membranes and separation devices, ECD-based devices, sensors, etc. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Quantum chemical calculations at the B3LYP/6-31G* level of theory were employed for the structure-activity relationship and prediction of the antioxidant activity of edaravone and structurally related derivatives using energy (E), ionization potential (IP), bond dissociation energy (BDE), and stabilization energies(Delta E-iso). Spin density calculations were also performed for the proposed antioxidant activity mechanism. The electron abstraction is related to electron-donating groups (EDG) at position 3, decreasing the IP when compared to substitution at position 4. The hydrogen abstraction is related to electron-withdrawing groups (EDG) at position 4, decreasing the BDECH when compared to other substitutions, resulting in a better antioxidant activity. The unpaired electron formed by the hydrogen abstraction from the C-H group of the pyrazole ring is localized at 2, 4, and 6 positions. The highest scavenging activity prediction is related to the lowest contribution at the carbon atom. The likely mechanism is related to hydrogen transfer. It was found that antioxidant activity depends on the presence of EDG at the C-2 and C-4 positions and there is a correlation between IP and BDE. Our results identified three different classes of new derivatives more potent than edaravone.
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The ALICE experiment has measured low-mass dimuon production in pp collisions at root s = 7 TeV in the dimuon rapidity region 2.5 < y < 4. The observed dimuon mass spectrum is described as a superposition of resonance decays (eta, rho, omega, eta', phi) into muons and semi-leptonic decays of charmed mesons. The measured production cross sections for omega and phi are sigma(omega)(1 < p(t) < 5 GeV/c. 2.5 < y < 4) = 5.28 +/- 0.54(stat) +/- 0.49(syst) mb and sigma(phi)(1 < p(t) < 5 GeV/c. 2.5 < y < 4) = 0.940 +/- 0.084(stat) +/- 0.076(syst) mb. The differential cross sections d(2)sigma/dy dp(t) are extracted as a function of p(t) for omega and phi. The ratio between the rho and omega cross section is obtained. Results for the phi are compared with other measurements at the same energy and with predictions by models. (C) 2012 CERN. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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La ricerca ha perseguito l’obiettivo di individuare e definire il potere di un ente territoriale di sostituire, tramite i suoi organi o atti, quelli ordinari degli enti territoriali minori, per assumere ed esercitare compiutamente, in situazioni straordinarie, le funzioni proprie di questi. Dogmaticamente potremmo distinguere due generali categorie di sostituzione: quella amministrativa e quella legislativa, a seconda dell’attività giuridica nella quale il sostituto interviene. Nonostante tale distinzione riguardi in generale il rapporto tra organi o enti della stessa o di differenti amministrazioni, con eguale o diverso grado di autonomia; la ricerca ha mirato ad analizzare le due summenzionate categorie con stretto riferimento agli enti territoriali. I presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio avrebbero consentito ovviamente di sottocatalogare le due generali categorie di sostituzione, ma un’indagine volta a individuare e classificare ogni fattispecie di attività sostitutiva, più che un’attività complessa, è sembrata risultare di scarsa utilità. Più proficuo è parso il tentativo di ricostruire la storia e l’evoluzione del menzionato istituto, al fine di definire e comprendere i meccanismi che consentono l’attività sostitutiva. Nel corso della ricostruzione non si è potuto trascurare che, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto della sostituzione è nato nel diritto amministrativo tra le fattispecie che regolavano l’esercizio della funzione amministrativa indiretta. La dottrina del tempo collocava la potestà sostitutiva nella generale categoria dei controlli. La sostituzione, infatti, non avrebbe avuto quel valore creativo e propulsivo, nel mondo dell’effettualità giuridica, quell’energia dinamica ed innovatrice delle potestà attive. La sostituzione rappresentava non solo la conseguenza, ma anche la continuazione del controllo. Le fattispecie, che la menzionata dottrina analizzava, rientravano principalmente all’interno di due categorie di sostituzione: quella disposta a favore dello Stato contro gli inadempimenti degli enti autarchici – principalmente il comune – nonché la sostituzione operata all’interno dell’organizzazione amministrativa dal superiore gerarchico nei confronti del subordinato. Già in epoca unitaria era possibile rinvenire poteri sostitutivi tra enti, la prima vera fattispecie di potestà sostitutiva, era presente nella disciplina disposta da diverse fattispecie dell'allegato A della legge 20 marzo 1856 n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno. Tentativo del candidato è stato quello, quindi, di ricostruire l'evoluzione delle fattispecie sostitutive nella stratificazione normativa che seguì con il T.U. della legge Comunale e Provinciale R.D. 4 febbraio 1915 e le successive variazioni tra cui il R.D.L. 30 dicembre 1923. Gli istituti sostitutivi vennero meno (di fatto) con il consolidarsi del regime fascista. Il fascismo, che in un primo momento aveva agitato la bandiera delle autonomie locali, non tardò, come noto, una volta giunto al potere, a seguire la sua vera vocazione, dichiarandosi ostile a ogni proposito di decentramento e rafforzando, con la moltiplicazione dei controlli e la soppressione del principio elettivo, la già stretta dipendenza delle comunità locali dallo Stato. Vennero meno i consigli liberamente eletti e al loro posto furono insediati nel 1926 i Podestà e i Consultori per le Amministrazioni comunali; nel 1928 i Presidi e i Rettorati per le Amministrazioni Provinciali, tutti organi nominati direttamente o indirettamente dall’Amministrazione centrale. In uno scenario di questo tipo i termini autarchia e autonomia risultano palesemente dissonanti e gli istituti di coordinamento tra Stato ed enti locali furono ad esso adeguati; in tale ordinamento, infatti, la sostituzione (pur essendo ancora presenti istituti disciplinanti fattispecie surrogatorie) si presentò come un semplice rapporto interno tra organi diversi, di uno stesso unico potere e non come esso è in realtà, anello di collegamento tra soggetti differenti con fini comuni (Stato - Enti autarchici); per semplificare, potremmo chiederci, in un sistema totalitario come quello fascista, in cui tutti gli interessi sono affidati all’amministrazione centrale, chi dovrebbe essere il sostituito. Il potere sostitutivo (in senso proprio) ebbe una riviviscenza nella normativa post-bellica, come reazione alla triste parentesi aperta dal fascismo, che mise a nudo i mali e gli abusi dell’accentramento statale. La suddetta normativa iniziò una riforma in favore delle autonomie locali; infatti, come noto, tutti i partiti politici assunsero posizione in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali minori e ripresero le proposte dei primi anni dell’Unità di Italia avanzate dal Minghetti, il quale sentiva l’esigenza dell’istituzione di un ente intermedio tra Stato e Province, a cui affidare interessi territorialmente limitati: la Regione appunto. Emerge piuttosto chiaramente dalla ricerca che la storia politica e l’evoluzione del diritto pubblico documentano come ad una sempre minore autonomia locale nelle politiche accentratrici dello Stato unitario prima, e totalitario poi, corrisponda una proporzionale diminuzione di istituti di raccordo come i poteri sostitutivi; al contrario ad una sempre maggiore ed evoluta autonomia dello Stato regionalista della Costituzione del 1948 prima, e della riforma del titolo V oggi, una contestuale evoluzione e diffusione di potestà sostitutive. Pare insomma che le relazioni stato-regioni, regioni-enti locali che la sostituzione presuppone, sembrano rappresentare (ieri come oggi) uno dei modi migliori per comprendere il sistema delle autonomie nell’evoluzione della stato regionale e soprattutto dopo la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dalla preliminare indagine storica un altro dato, che pare emergere, sembra essere la constatazione che l'istituto nato e giustificato da esigenze di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa sia stato trasferito nell'ambio delle relazioni tra stato e autonomie territoriali. Tale considerazione sembra essere confermata dal proseguo dell’indagine, ed in particolare dai punti di contatto tra presupposti e procedure di sostituzione nell’analisi dell’istituto. Nonostante, infatti, il Costituente non disciplinò poteri sostitutivi dello Stato o delle regioni, al momento di trasferire le competenze amministrative alle regioni la Corte costituzionale rilevò il problema della mancanza di istituti posti a garantire gli interessi pubblici, volti ad ovviare alle eventuali inerzie del nuovo ente territoriale. La presente ricerca ha voluto infatti ricostruire l’ingresso dei poteri sostitutivi nel ordinamento costituzionale, riportando le sentenze del Giudice delle leggi, che a partire dalla sentenza n. 142 del 1972 e dalla connessa pronuncia n. 39 del 1971 sui poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato, pur non senza incertezze e difficoltà, ha finito per stabilire un vero e proprio “statuto” della sostituzione con la sentenza n. 177 del 1988, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Le prime fattispecie sostitutive furono disciplinate con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare con l’art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale disciplina, per il rispetto dell’autonomia regionale, venne legittimata dalla stessa Corte nella sentenza n. 182 del 1976. Sempre con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari intervenne l’art. 6 c. 3°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La stessa norma va segnalata per introdurre (all’art. 4 c. 3°) una disciplina generale di sostituzione in caso di inadempimento regionale nelle materie delegate dallo Stato. Per il particolare interesse si deve segnalare il D.M. 21 settembre 1984, sostanzialmente recepito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), poi convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. legge Galasso. Tali disposizioni riaccesero il contenzioso sul potere sostitutivo innanzi la Corte Costituzionale, risolto nelle sentt. n. 151 e 153 del 1986. Tali esempi sembrano dimostrare quello che potremmo definire un dialogo tra legislatore e giudice della costituzionalità nella definizione dei poteri sostitutivi; il quale culminò nella già ricordata sent. n. 177 del 1988, nella quale la Corte rilevò che una legge per prevedere un potere sostitutivo costituzionalmente legittimo deve: essere esercitato da parte di un organo di governo; nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali in conformità al principio di leale collaborazione. Il modello definito dalla Corte costituzionale sembra poi essere stato recepito definitivamente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale per prima ha connesso la potestà sostitutiva con il principio di sussidiarietà. Detta legge sembra rappresentare un punto di svolta nell’indagine condotta perché consente di interpretare al meglio la funzione – che già antecedentemente emergeva dallo studio dei rapporti tra enti territoriali – dei poteri sostitutivi quale attuazione del principio di sussidiarietà. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha disciplinato all’interno della Costituzione ben due fattispecie di poteri sostitutivi all’art. 117 comma 5 e all’art. 120 comma 2. La “lacuna” del 1948 necessitava di essere sanata – in tal senso erano andati anche i precedenti tentativi di riforma costituzionale, basti ricordare l’art. 58 del progetto di revisione costituzionale presentato dalla commissione D’Alema il 4 novembre 1997 – i disposti introdotti dal riformatore costituzionale, però, non possono certo essere apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Le due richiamate disposizioni costituzionali, infatti, hanno prodotto numerose letture. Il dibattito ha riguardato principalmente la natura delle due fattispecie sostitutive. In particolare, si è discusso sulla natura legislativa o amministrativa delle potestà surrogatorie e sulla possibilità da parte del legislatore di introdurre o meno la disciplina di ulteriori fattispecie sostitutive rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Con particolare riferimento all’art. 120 c. 2 Cost. sembra semplice capire che le difficoltà definitorie siano state dovute all’indeterminatezza della fattispecie, la quale attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti degli organi (tutti) delle regioni, province, comuni e città metropolitane. In particolare, la dottrina, che ha attribuito all’art. 120 capoverso la disciplina di un potere sostitutivo sulle potestà legislative delle Regioni, è partita dalla premessa secondo la quale detta norma ha una funzione fondamentale di limite e controllo statale sulle Regioni. La legge 18 ottobre 2001 n. 3 ha, infatti, variato sensibilmente il sistema dei controlli sulle leggi regionali, con la modificazione degli artt. 117 e 127 della Costituzione; pertanto, il sistema dei controlli dopo la riforma del 2001, troverebbe nel potere sostitutivo ex art. 120 la norma di chiusura. Sul tema è insistito un ampio dibattito, al di là di quello che il riformatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere, un’obiezione (più delle altre) pare spingere verso l’accoglimento della tesi che propende per la natura amministrativa della fattispecie in oggetto, ovvero la constatazione che il Governo è il soggetto competente, ex art. 120 capoverso Cost., alla sostituzione; quindi, se si intendesse la sostituzione come avente natura legislativa, si dovrebbe ritenere che il Costituente abbia consentito all’Esecutivo, tosto che al Parlamento, l’adozione di leggi statali in sostituzione di quelle regionali. Suddetta conseguenza sembrerebbe comportare una palese violazione dell’assetto costituzionale vigente. Le difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. si sono riversate sulla normativa di attuazione della riforma costituzionale, legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare nell’art. 8, il quale ha mantenuto un dettato estremamente vago e non ha preso una chiara e netta opzione a favore di una della due interpretazione riportate circa la natura della fattispecie attuata, richiamando genericamente che il potere sostitutivo si adotta “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120” Cost. Di particolare interesse pare essere, invece, il procedimento disciplinato dal menzionato art. 8, il quale ha riportato una procedura volta ad attuare quelle che sono state le indicazioni della Corte in materia. Analogamente agli anni settanta ed ottanta, le riportate difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. e, più in generale il tema dei poteri sostitutivi dopo la riforma del 2001, sono state risolte e definite dal giudice della costituzionalità. In particolare, la Corte sembra aver palesemente accolto (sent. n. 43 del 2004) la tesi sulla natura amministrativa del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 c. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha tra l’altro fugato i dubbi di chi, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, aveva letto nel potere sostitutivo, attribuito dalla riformata Costituzione al Governo, l’illegittimità di tutte quelle previsioni legislative regionali, che disponevano ipotesi di surrogazione (da parte della regione) nei confronti degli enti locali. La Corte costituzionale, infatti, nella già citata sentenza ha definito “straordinario” il potere di surrogazione attribuito dall’art. 120 Cost. allo Stato, considerando “ordinare” tutte quelle fattispecie sostitutive previste dalla legge (statale e regionale). Particolarmente innovativa è la parte dell'indagine in cui la ricerca ha verificato in concreto la prassi di esercizio della sostituzione statale, da cui sono sembrate emergere numerose tendenze. In primo luogo significativo sembra essere il numero esiguo di sostituzioni amministrative statali nei confronti delle amministrazioni regionali; tale dato sembra dimostrare ed essere causa della scarsa “forza” degli esecutivi che avrebbero dovuto esercitare la sostituzione. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'ulteriore dato che sembra emergere ovvero i casi in cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi sono avvenuti tutti in materie omogenee (per lo più in materia di tutela ambientale) che rappresentano settori in cui vi sono rilevanti interessi pubblici di particolare risonanza nell'opinione pubblica. Con riferimento alla procedura va enfatizzato il rispetto da parte dell'amministrazione sostituente delle procedure e dei limiti fissati tanto dal legislatore quanto nella giurisprudenza costituzionale al fine di rispettare l'autonomia dell'ente sostituito. Dalla ricerca emerge che non è stato mai esercitato un potere sostitutivo direttamente ex art. 120 Cost., nonostante sia nella quattordicesima (Governo Berlusconi) che nella quindicesima legislatura (Governo Prodi) con decreto sia stata espressamente conferita al Ministro per gli affari regionali la competenza a promuovere l’“esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione”. Tale conclusione, però, non lascia perplessi, bensì, piuttosto, sembra rappresentare la conferma della “straordinarietà” della fattispecie sostitutiva costituzionalizzata. Infatti, in via “ordinaria” lo Stato prevede sostituzioni per mezzo di specifiche disposizioni di legge o addirittura per mezzo di decreti legge, come di recente il D.L. 09 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), che ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. Spesso l’aspetto interessante che sembra emergere da tali sostituzioni, disposte per mezzo della decretazione d’urgenza, è rappresentato dalla mancata previsione di diffide o procedure di dialogo, perché giustificate da casi di estrema urgenza, che spesso spingono la regione stessa a richiedere l’intervento di surrogazione. Del resto è stata la stessa Corte costituzionale a legittimare, nei casi di particolare urgenza e necessità, sostituzioni prive di dialogo e strumenti di diffida nella sent. n. 304 del 1987. Particolare attenzione è stata data allo studio dei poteri sostitutivi regionali. Non solo perché meno approfonditi in letteratura, ma per l’ulteriore ragione che tali fattispecie, disciplinate da leggi regionali, descrivono i modelli più diversi e spingono ad analisi di carattere generale in ordine alla struttura ed alla funzione dei poteri sostitutivi. Esse sembrano rappresentare (in molti casi) modelli da seguire dallo stesso legislatore statale, si vedano ad esempio leggi come quella della regione Toscana 31 ottobre 2001, n. 53, artt. 2, 3, 4, 5, 7; legge regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, art. 30, le quali recepiscono i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale e scandiscono un puntuale procedimento ispirato alla collaborazione ed alla tutela delle attribuzioni degli enti locali. La ricerca di casi di esercizio di poter sostitutivi è stata effettuata anche con riferimento ai poteri sostitutivi regionali. I casi rilevati sono stati numerosi in particolare nella regione Sicilia, ma si segnalano anche casi nelle regioni Basilicata ed Emilia-Romagna. Il dato principale, che sembra emergere, pare essere che alle eterogenee discipline di sostituzione corrispondano eterogenee prassi di esercizio della sostituzione. Infatti, alle puntuali fattispecie di disciplina dei poteri sostitutivi dell’Emilia-Romagna corrispondono prassi volte ad effettuare la sostituzione con un delibera della giunta (organo di governo) motivata, nel rispetto di un ampio termine di diffida, nonché nella ricerca di intese volte ad evitare la sostituzione. Alla generale previsione della regione Sicilia, pare corrispondere un prassi sostitutiva caratterizzata da un provvedimento del dirigente generale all’assessorato per gli enti locali (organo di governo?), per nulla motivato, salvo il richiamo generico alle norme di legge, nonché brevi termini di diffida, che sembrano trovare la loro giustificazione in note o solleciti informati che avvisano l’ente locale della possibile sostituzione. In generale il fatto che in molti casi i poteri sostitutivi siano stimolati per mezzo dell’iniziativa dei privati, sembra dimostrare l’attitudine di tal istituto alla tutela degli interessi dei singoli. I differenti livelli nei quali operano i poteri sostitutivi, il ruolo che la Corte ha assegnato a tali strumenti nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nonché i dati emersi dall’indagine dei casi concreti, spingono ad individuare nel potere sostitutivo uno dei principali strumenti di attuazione del principio di sussidiarietà, principio quest’ultimo che sembra rappresentare – assieme ai corollari di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione – la chiave di lettura della potestà sostitutiva di funzioni amministrative. In tal senso, come detto, pare emergere dall’analisi di casi concreti come il principio di sussidiarietà per mezzo dei poteri sostitutivi concretizzi quel fine, a cui l’art. 118 cost. sembra mirare, di tutela degli interessi pubblici, consentendo all’ente sovraordinato di intervenire laddove l’ente più vicino ai cittadini non riesca. Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave di lettura anche dell’altra categoria della sostituzione legislativa statale. L’impossibilità di trascurare o eliminare l’interesse nazionale, all’interno di un ordinamento regionale fondato sull’art. 5 Cost., sembra aver spino la Corte costituzionale ad individuare una sorta di “potere sostitutivo legislativo”, attraverso il (seppur criticabile) meccanismo introdotto per mezzo della sent. 303 del 2003 e della cosiddetta “chiamata i sussidiarietà”. Del resto adattare i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 117 del 1988 alla chiamata in sussidiarietà e i limiti che dal principio di leale collaborazione derivano, sembra rappresentare un dei modi (a costituzione invariata) per limitare quello che potrebbe rappresentare un meccanismo di rilettura dell’art. 117 Cost. ed ingerenza dello stato nelle competenze della regioni. Nonostante le sensibili differenze non si può negare che lo strumento ideato dalla Corte abbia assunto le vesti della konkurrierende gesetzgebung e, quindi, di fatto, di un meccanismo che senza limiti e procedure potrebbe rappresentare uno strumento di interferenza e sostituzione della stato nelle competenze regionali. Tali limiti e procedure potrebbero essere rinvenuti come detto nelle procedure di sostituzione scandite nelle pronunce del giudice delle leggi. I risultati che si spera emergeranno dalla descritta riflessione intorno ai poteri sostitutivi e il conseguente risultato circa lo stato del regionalismo italiano, non sembrano, però, rappresentare un punto di arrivo, bensì solo di partenza. I poteri sostitutivi potrebbero infatti essere oggetto di futuri interventi di riforma costituzionale, così come lo sono stati in occasione del tentativo di riforma del 2005. Il legislatore costituzionale nel testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 269 del 18-11-2005) pareva aver fatto un scelta chiara sostituendo il disposto “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni” con “Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118”. Insomma si sarebbe introdotto quello strumento che in altri Paesi prende il nome di Supremacy clause o Konkurrierende Gesetzgebung, ma quali sarebbero state le procedure e limiti che lo Stato avrebbe dovuto rispettare? Il dettato che rigidamente fissa le competenze di stato e regioni, assieme alla reintroduzione espressa dell’interesse nazionale, non avrebbe ridotto eccessivamente l’autonomia regionale? Tali interrogativi mirano a riflettere non tanto intorno a quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’istituto dei poteri sostitutivi. Piuttosto essi sembrano rappresenterebbe l’ulteriore punto di vista per tentare di comprendere quale percorso avrebbe potuto (o potrebbe domani) prendere il regionalismo italiano.
Resumo:
[EN]We present a new strategy for constructing spline spaces over hierarchical T-meshes with quad- and octree subdivision scheme. The proposed technique includes some simple rules for inferring local knot vectors to define C 2 -continuous cubic tensor product spline blending functions. Our conjecture is that these rules allow to obtain, for a given T-mesh, a set of linearly independent spline functions with the property that spaces spanned by nested T-meshes are also nested, and therefore, the functions can reproduce cubic polynomials. In order to span spaces with these properties applying the proposed rules, the T-mesh should fulfill the only requirement of being a 0- balanced mesh...