979 resultados para interpretazione simultanea, anticipazione, tedesco


Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The aims of this study were two fold; to develop magnetoliposomes (MLs) loaded with zinc phthalocyanine (ZnPc) complexed with cucurbituril (CB) (CB:ZnPc-MLs) and to evaluate their in vitro photodynamic (PD) and/or hyperthermia (HT) effects while using melanoma cells (B16-F10) as model. The liposomal formulations were characterized by both average diameter and zeta potential. The vesicle average size ranged from 150 to 200 nm and the polydispersity index (PdI) from 0.093 to 0.230. The zeta potential was significantly positive with values between 48 and 57 mV. The cell viability (CV) after PD and HT treatments was assessed by colorimetric MTI method. Melanoma cells were initially treated with the liposome formulation without light and magnetic field application, revealing cell viability not different from the control cells (p > 0.05). Photodynamic and hyperthermia assays were also applied separately, demonstrating that PD is more effective than HT in reducing the CV of the neoplastic cells. Combined application of both PD and HT treatments was even more effective in reducing the CV of B16-F10 cells. At the highest light dose (2 J/cm(2)) and under magnetic field activation the CV was about half than PD applied alone. Therefore, the use of the photosensitizer-loaded magnetoliposome for combined photodynamic therapy (PDT) and magnetohyperthermia (MHT) application can be considered as a potential tool to treat malignant melanoma. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The aim of this study was to evaluate the potential application of biodegradable nanoparticles containing a photosensitizer in photodynamic therapy. The poly (D,L lactic-co-glycolic acid) nanoparticles were studied by steady-state techniques, time-resolved fluorescence, and laser flash photolysis. The external morphology of the nanoparticles was established by scanning electron microscopy, and the biological activity was evaluated by in vitro cell culture by 3-(4,5 dimethylthiazol-2,5 biphenyl) tetrazolium bromide assay. The particles were spherical in shape exhibiting a 435 nm diameter with a low tendency to aggregate. The loading efficiency was 77%. The phthalocyanine-loaded-nanoparticles maintained their photophysical behavior after encapsulation. The cellular viability was determined, obtaining 70% of cellular death. All the performed physical-chemical, photophysical, and photobiological measurements indicated that the phthalocyanine-loaded-nanoparticles are a promising drug delivery system for photodynamic therapy and photoprocesses. (C) 2012 Laser Institute of America.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Antitumor activities have been described in selol, a hydrophobic mixture of molecules containing selenium in their structure, and also in maghemite magnetic nanoparticles (MNPs). Both selol and MNPs were co-encapsulated within poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanocapsules for therapeutic purposes. The PLGA-nanocapsules loaded with MNPs and selol were labeled MSE-NC and characterized by transmission and scanning electron microscopy, electrophoretic mobility, photon correlation spectroscopy, presenting a monodisperse profile, and positive charge. The antitumor effect of MSE-NC was evaluated using normal (MCF-10A) and neoplastic (4T1 and MCF-7) breast cell lines. Nanocapsules containing only MNPs or selol were used as control. MTT assay showed that the cytotoxicity induced by MSE-NC was dose and time dependent. Normal cells were less affected than tumor cells. Cell death occurred mainly by apoptosis. Further exposure of MSE-NC treated neoplastic breast cells to an alternating magnetic field increased the antitumor effect of MSE-NC. It was concluded that selol-loaded magnetic PLGA-nanocapsules (MSE-NC) represent an effective magnetic material platform to promote magnetohyperthermia and thus a potential system for antitumor therapy.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The biofilms formed by opportunistic yeasts serve as a persistent reservoir of infection and impair the treatment of fungal diseases. The aim of this study was to evaluate photodynamic inactivation (PDI) of biofilms formed by Candida spp. and the emerging pathogens Trichosporon mucoides and Kodamaea ohmeri by a cationic nanoemulsion of zinc 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine (ZnPc). Biofilms formed by yeasts after 48 h in the bottom of 96-well microtiter plates were treated with the photosensitizer (ZnPc) and a GaAlAs laser (26.3 J cm(-2)). The biofilm cells were scraped off the well wall, homogenized, and seeded onto Sabouraud dextrose agar plates that were then incubated at 37A degrees C for 48 h. Efficient PDI of biofilms was verified by counting colony-forming units (CFU/ml), and the data were submitted to analysis of variance and the Tukey test (p < 0.05). All biofilms studied were susceptible to PDI with statistically significant differences. The strains of Candida genus were more resistant to PDI than emerging pathogens T. mucoides and K. ohmeri. A mean reduction of 0.45 log was achieved for Candida spp. biofilms, and a reduction of 0.85 and 0.84, were achieved for biofilms formed by T. mucoides and K. ohmeri, respectively. Therefore, PDI by treatment with nanostructured formulations cationic zinc 2,9,16,23- tetrakis (phenylthio)- 29H, 31H- phthalocyanine (ZnPc) and a laser reduced the number of cells in the biofilms formed by strains of C. albicans and non-Candida albicans as well the emerging pathogens T. mucoides and K. ohmeri.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

This study reports on the successful use of magnetic albumin nanosphere (MAN), consisting of maghemite nanoparticles hosted by albumin-based nanosphere, to target different sites within the central nervous system (CNS). Ultrastructural analysis by transmission electron microscopy (TEM) of the material collected from the mice was performed in the time window of 30 minutes up to 30 days after administration. Evidence found that the administered MAN was initially internalized and transported by erythrocytes across the blood-brain-barrier and transferred to glial cells and neuropils before internalization by neurons, mainly in the cerebellum. We hypothesize that the efficiency of MAN in crossing the BBB with no pathological alterations is due to the synergistic effect of its two main components, the iron-based nanosized particles and the hosting albumin-based nanospheres. We found that the MAN in targeting the CNS represents an important step towards the design of nanosized materials for clinical and diagnostic applications.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Water pollution caused by toxic cyanobacteria is a problem worldwide, increasing with eutrophication. Due to its biological significance, genotoxicity should be a focus for biomonitoring pollution owing to the increasing complexity of the toxicological environment in which organisms are exposed. Cyanobacteria produce a large number of bioactive compounds, most of which lack toxicological data. Microcystins comprise a class of potent cyclic heptapeptide toxins produced mainly by Microcystis aeruginosa. Other natural products can also be synthesized by cyanobacteria, such as the protease inhibitor, aeruginosin. The hepatotoxicity of microcystins has been well documented, but information on the genotoxic effects of aeruginosins is relatively scarce. In this study, the genotoxicity and ecotoxicity of methanolic extracts from two strains of M. aeruginosa NPLJ-4, containing high levels of microcystin, and M. aeruginosa NPCD-1, with high levels of aeruginosin, were evaluated. Four endpoints, using plant assays in Allium cepa were applied: rootlet growth inhibition, chromosomal aberrations, mitotic divisions, and micronucleus assays. The microcystin content of M. aeruginosa NPLJ-4 was confirmed through ELISA, while M. aeruginosa NPCD-1 did not produce microcystins. The extracts of M. aeruginosa NPLJ-4 were diluted at 0.01, 0.1, 1 and 10 ppb of microcystins: the same procedure was used to dilute M. aeruginosa NPCD-1 used as a parameter for comparison, and water was used as the control. The results demonstrated that both strains inhibited root growth and induced rootlet abnormalities. The strain rich in aeruginosin was more genotoxic, altering the cell cycle, while microcystins were more mitogenic. These findings indicate the need for future research on non-microcystin producing cyanobacterial strains. Understanding the genotoxicity of M. aeruginosa extracts can help determine a possible link between contamination by aquatic cyanobacteria and high risk of primary liver cancer found in some areas as well as establish water level limits for compounds not yet studied. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Abstract Background The occurrence of preterm birth remains a complex public health condition. It is considered the main cause of neonatal morbidity and mortality, resulting in a high likelihood of sequelae in surviving children. With variable incidence in several countries, it has grown markedly in the last decades. In Brazil, however, there are still difficulties to estimate its real occurrence. Therefore, it is essential to establish the prevalence and causes of this condition in order to propose prevention actions. This study intend to collect information from hospitals nationwide on the prevalence of preterm births, their associated socioeconomic and environmental factors, diagnostic and treatment methods resulting from causes such as spontaneous preterm labor, prelabor rupture of membranes, and therapeutic preterm birth, as well as neonatal results. Methods/Design This proposal is a multicenter cross-sectional study plus a nested case-control study, to be implemented in 27 reference obstetric centers in several regions of Brazil (North: 1; Northeast: 10; Central-west: 1; Southeast: 13; South: 2). For the cross sectional component, the participating centers should perform, during a period of six months, a prospective surveillance of all patients hospitalized to give birth, in order to identify preterm birth cases and their main causes. In the first three months of the study, an analysis of the factors associated with preterm birth will also be carried out, comparing women who have preterm birth with those who deliver at term. For the prevalence study, 37,000 births will be evaluated (at term and preterm), corresponding to approximately half the deliveries of all participating centers in 12 months. For the case-control study component, the estimated sample size is 1,055 women in each group (cases and controls). The total number of preterm births estimated to be followed in both components of the study is around 3,600. Data will be collected through a questionnaire all patients will answer after delivery. The data will then be encoded in an electronic form and sent online by internet to a central database. The data analysis will be carried out by subgroups according to gestational age at preterm birth, its probable causes, therapeutic management, and neonatal outcomes. Then, the respective rates, ratios and relative risks will be estimated for the possible predictors. Discussion These findings will provide information on preterm births in Brazil and their main social and biological risk factors, supporting health policies and the implementation of clinical trials on preterm birth prevention and treatment strategies, a condition with many physical and emotional consequences to children and their families.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Abstract Background Photodynamic therapy (PDT) using 5-aminolevulinic acid (5-ALA) is a skin cancer therapy that still has limitations due to the low penetration of this drug into the skin. We have proposed in this work a delivery system for 5-ALA based on liposomes having lipid composition similar to the mammalian stratum corneum (SCLLs) in order to optimize its skin delivery in Photodynamic Therapy (PDT) of skin cancers. Methods SCLLs were obtained by reverse phase evaporation technique and size distribution of the vesicles was determinated by photon correlation spectroscopy. In vitro permeation profile was characterized using hairless mouse skin mounted in modified Franz diffusion cell. Results Size exclusion chromatography on gel filtration confirmed vesicle formation. SCLLs obtained by presented a degree of encapsulation of 5-ALA around 5.7%. A distribution of vesicle size centering at around 500 nm and 400 nm respectively for SCLLs and SCLLs containing 5-ALA was found. In vitro 5-ALA permeation study showed that SCLLs preparations presented higher skin retention significantly (p < 0.05) on the epidermis without SC + dermis, with a decreasing of skin permeation compared to aqueous solution. Conclusions The in vitro delivery performance provided by SCLLs lead to consider this systems adequate for the 5-ALA-PDT of skin cancer, since SCLLs have delivered 5-ALA to the target skin layers (viable epidermis + dermis) to be treated by topical PDT of skin cancer.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Abstract Background Rhodium (II) citrate (Rh2(H2cit)4) has significant antitumor, cytotoxic, and cytostatic activity on Ehrlich ascite tumor. Although toxic to normal cells, its lower toxicity when compared to carboxylate analogues of rhodium (II) indicates Rh2(H2cit)4 as a promising agent for chemotherapy. Nevertheless, few studies have been performed to explore this potential. Superparamagnetic particles of iron oxide (SPIOs) represent an attractive platform as carriers in drug delivery systems (DDS) because they can present greater specificity to tumor cells than normal cells. Thus, the association between Rh2(H2cit)4 and SPIOs can represent a strategy to enhance the former's therapeutic action. In this work, we report the cytotoxicity of free rhodium (II) citrate (Rh2(H2cit)4) and rhodium (II) citrate-loaded maghemite nanoparticles or magnetoliposomes, used as drug delivery systems, on both normal and carcinoma breast cell cultures. Results Treatment with free Rh2(H2cit)4 induced cytotoxicity that was dependent on dose, time, and cell line. The IC50 values showed that this effect was more intense on breast normal cells (MCF-10A) than on breast carcinoma cells (MCF-7 and 4T1). However, the treatment with 50 μM Rh2(H2cit)4-loaded maghemite nanoparticles (Magh-Rh2(H2cit)4) and Rh2(H2cit)4-loaded magnetoliposomes (Lip-Magh-Rh2(H2cit)4) induced a higher cytotoxicity on MCF-7 and 4T1 than on MCF-10A (p < 0.05). These treatments enhanced cytotoxicity up to 4.6 times. These cytotoxic effects, induced by free Rh2(H2cit)4, were evidenced by morphological alterations such as nuclear fragmentation, membrane blebbing and phosphatidylserine exposure, reduction of actin filaments, mitochondrial condensation and an increase in number of vacuoles, suggesting that Rh2(H2cit)4 induces cell death by apoptosis. Conclusions The treatment with rhodium (II) citrate-loaded maghemite nanoparticles and magnetoliposomes induced more specific cytotoxicity on breast carcinoma cells than on breast normal cells, which is the opposite of the results observed with free Rh2(H2cit)4 treatment. Thus, magnetic nanoparticles represent an attractive platform as carriers in Rh2(H2cit)4 delivery systems, since they can act preferentially in tumor cells. Therefore, these nanopaticulate systems may be explored as a potential tool for chemotherapy drug development.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The aim of this study was to evaluate the effect of 2% chlorhexidine digluconate (CHX) on immediate bond strength of etch-and-rinse adhesive to sound (SD) and caries-affected (CAD) primary dentin compared with permanent dentin. Flat dentin surfaces from 20 primary molars (Pri) and 20 permanent molars (Perm) were assigned to 8 experimental groups (n=5) according to tooth type (Pri or Perm), dentin condition (SD or CAD - pH-cycling for 14 days) and treatment (control - C or 60 s application of 2% CHX solution after acid etching - CHX). The bonding system (Adper Single Bond 2) was applied according to manufacturer's instructions followed by resin composite application (Filtek Z250). After 24 h water storage, specimens with cross-section area of 0.8 mm² were prepared for being tested under microtensile test (1 mm/min). Data were submitted to ANOVA and Tukey's post hoc test (α=0.05). Failure mode was evaluated using a stereomicroscope at ×400. Treatment with CHX did not result in higher bond strength values than no pre-treatment (C groups), independently of tooth type. Primary teeth and caries-affected dentin showed significantly lower (p<0.05) bond strength means compared with permanent teeth and sound dentin, respectively. Predominance of adhesive/mixed failure was observed for all groups. CHX did not influence the immediate bond strength to sound or caries-affected dentin of primary and permanent teeth.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The rostral ventrolateral medulla (RVLM) contains the presympathetic neurons involved in cardiovascular regulation that has been implicated as one of the most important central sites for the antihypertensive action of moxonidine (an α2-adrenergic and imidazoline agonist). Here, we sought to evaluate the cardiovascular effects produced by moxonidine injected into another important brainstem site, the commissural nucleus of the solitary tract (commNTS). Mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), splanchnic sympathetic nerve activity (sSNA) and activity of putative sympathoexcitatory vasomotor neurons of the RVLM were recorded in conscious or urethane-anesthetized, and artificial ventilated male Wistar rats. In conscious or anesthetized rats, moxonidine (2.5 and 5 nmol/50 nl) injected into the commNTS reduced MAP, HR and sSNA. The injection of moxonidine into the commNTS also elicited a reduction of 28% in the activity of sympathoexcitatory vasomotor neurons of the RVLM. To further assess the notion that moxonidine could act in another brainstem area to elicit the antihypertensive effects, a group with electrolytic lesions of the commNTS or sham and with stainless steel guide-cannulas implanted into the 4th V were used. In the sham group, moxonidine (20 nmol/1 μl) injected into 4th V decreased MAP and HR. The hypotension but not the bradycardia produced by moxonidine into the 4th V was reduced in acute (1 day) commNTS-lesioned rats. These data suggest that moxonidine can certainly act in other brainstem regions, such as commNTS to produce its beneficial therapeutic effects, such as hypotension and reduction in sympathetic nerve activity.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Injections of noradrenaline into the lateral parabrachial nucleus (LPBN) increase arterial pressure and 1.8% NaCl intake and decrease water intake in rats treated with the diuretic furosemide (FURO) combined with a low dose of the angiotensin converting enzyme inhibitor captopril (CAP). In the present study, we investigated the influence of the pressor response elicited by noradrenaline injected into the LPBN on FURO+CAP-induced water and 1.8% NaCl intake. Male Holtzman rats with bilateral stainless steel guide-cannulas implanted into LPBN were used. Bilateral injections of noradrenaline (40 nmol/0.2 μl) into the LPBN increased FURO+CAP-induced 1.8% NaCl intake (12.2±3.5, vs., saline: 4.2±0.8 ml/180 min), reduced water intake and strongly increased arterial pressure (50±7, vs. saline: 1±1 mmHg). The blockade of the α1 adrenoceptors with the prazosin injected intraperitoneally abolished the pressor response and increased 1.8% NaCl and water intake in rats treated with FURO+CAP combined with noradrenaline injected into the LPBN. The deactivation of baro and perhaps volume receptors due to the cardiovascular effects of prazosin is a mechanism that may facilitate water and NaCl intake in rats treated with FURO+CAP combined with noradrenaline injected into the LPBN. Therefore, the activation of α2 adrenoceptors with noradrenaline injected into the LPBN, at least in dose tested, may not completely remove the inhibitory signals produced by the activation of the cardiovascular receptors, particularly the signals that result from the extra activation of these receptors with the increase of arterial pressure.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La sedimentazione clastica di mare profondo è attualmente uno dei principali argomenti della ricerca sedimentologica sia in ambito puramente accademico che in ambito petrolifero-industriale. Gli studi recenti hanno enfatizzato l'influenza fondamentale della topografia preesistente del fondo marino sulla crescita e la morfologia sui fan di mare profondo; si è visto come, in molti systemi torbiditici, l’evoluzione dei processi deposizionali sia stata da moderatamente a fortemente controllata dall’ effetto di confinamento di scarpate tettoniche, ridge strutturali e seamounts. Scopo di questo lavoro è studiare l'effetto del confinamento alla scala di bacino sui principali sistemi torbiditici del margine orientale della Sardegna che rappresenta un margine passivo articolato di bacini di intraslope confinati verso mare da seamounts. Lo studio dei sistemi deposizionali è stato eseguito attraverso l'interpretazione di dati di batimetria multibeam ad alto dettaglio acquisiti dall’ISMAR di Bologna durante la crociera Tir99. L’ interpretazione multibeam è stata integrata con l’ analisi di profili sismici a riflessione per comprendere la morfologia l’organizzazione interna e l’evoluzione nel tempo dei principali elementi deposizionali dei sistemi torbiditici. Tre bacini di intraslope (Olbia, Baronie e il settore settentrionale del bacino Ogliastra) sono stati investigati. Il bacino di Olbia è il bacino più settentrionale del margine orientale della Sardegna ed è limitato verso mare dai seamount Etruschi e Baronie. Il principale sistema torbiditico del bacino di Olbia è costituito dal Caprera, articolato in un sistema di canyon alimentatori nella piattaforma e nella scarpata continentale e da un ampio canale con argini alla base della scarpata. Il Caprera è fiancheggiato da un ampia piattaforma continentale, e questa, fungendo da “magazzino” per il materiale piu grossolando, può spiegare la peculiare architettura sedimentaria del suo fan. L'effetto di confinamento del bacino sulla forma e sull'evoluzione del fan del Caprera è evidente soprattutto sull'asimmetria dei leve e su fenomeni di avulsione che hanno coinvolto il canale. Il bacino di intraslope di Olbia appare completamente riempito, e, nel bordo orientale, è presente il canyon di intrabacino verso il bacino sottostante. Gli effetti dell'abbassamento del livello di base sono visibili nel settore distale del sistema, dove si ha lo sviluppo di canali distributari e di valli erosive a basso rilievo, che rappresentano le porzioni "upslope" dei canyon di "bypass". Il bacino di intraslope del Baronie è il bacino centrale del margine, confinato verso mare dal seamount delle Baronie, e presenta una via di fuga laterale rappresentato dal sistema di canyon di Gonone-Orosei. Il Posada è il sistema torbiditico principale, consiste di un canyon profondamente inciso nella piattaforma e nella scarpata, e sviluppa alla base della scarpata un piccolo fa radiale. La morfologia del è il risultato dell'interazione complessa tra la geoemtria del bacino ricevente ed il comportamento dei flussi sedimentari. La forma del bacino ha costretto il sistema torbiditico a cambiare la direzione di sviluppo, da est verso sud. Processi di framanento in massa a grande scala hanno inoltre contribuito alla riorganizzazione del sistema torbiditico. Il bacino dell’Ogliastra è localizzato nel settore meridionale del margine, limitato verso mare dal seamount Quirra. Il settore settentrionale della scarpata continentale del bacino Ogliastra è caratterizzato da canyon e incisioni di carattere ibrido, con tratti deposizionali ed erosivi. L'Arbatax è il principale sistema torbiditico del bacino di Ogliastra caratterizzato da un settore meridionale dominato da un canale alimentatore e da un settore settentrionale abbandonato, caratterizzato da fenomeni di smantellamento e instabilità gravitativa. In generale i risultati dello studio evidenziano l'importanza della combinazione dei fattori di controllo esterni, e della topografia preesistente, nello sviluppo dei processi sedimentari e degli elementi deposizionali dei sistemi torbiditici. In particolare, appare evidente come lo stile deposizionale dei sistemi torbiditici in ambiente confinato diverga sostanzialmente da quello previsto dai modelli di fan sottomarini usati come strumenti predittivi nella esplorazione e sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La presente tesi di dottorato si propone lo sviluppo di un modello spazialmente distribuito per produrre una stima dell'erosione superficiale in bacini appenninici. Il modello è stato progettato per simulare in maniera fisicamente basata il distacco di suolo e di sedimento depositato ad opera delle precipitazioni e del deflusso superficiale, e si propone come utile strumento per lo studio della vulnerabilità del territorio collinare e montano. Si è scelto un bacino collinare dell'Appennino bolognese per testare le capacità del modello e verificarne la robustezza. Dopo una breve introduzione per esporre il contesto in cui si opera, nel primo capitolo sono presentate le principali forme di erosione e una loro descrizione fisico-matematica, nel secondo capitolo verranno introdotti i principali prodotti della modellistica di erosione del suolo, spiegando quale interpretazione dei fenomeni fisici è stata data. Nel terzo capitolo verrà descritto il modello oggetto della tesi di dottorando, con una prima breve descrizione della componente afflussi-deflussi ed una seconda descrizione della componente di erosione del suolo. Nel quarto capitolo verrà descritto il bacino di applicazione del modello, i risultati della calibrazione ed un'analisi di sensitività. Infine si presenteranno le conclusioni sullo studio.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La ricerca ha perseguito l’obiettivo di individuare e definire il potere di un ente territoriale di sostituire, tramite i suoi organi o atti, quelli ordinari degli enti territoriali minori, per assumere ed esercitare compiutamente, in situazioni straordinarie, le funzioni proprie di questi. Dogmaticamente potremmo distinguere due generali categorie di sostituzione: quella amministrativa e quella legislativa, a seconda dell’attività giuridica nella quale il sostituto interviene. Nonostante tale distinzione riguardi in generale il rapporto tra organi o enti della stessa o di differenti amministrazioni, con eguale o diverso grado di autonomia; la ricerca ha mirato ad analizzare le due summenzionate categorie con stretto riferimento agli enti territoriali. I presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio avrebbero consentito ovviamente di sottocatalogare le due generali categorie di sostituzione, ma un’indagine volta a individuare e classificare ogni fattispecie di attività sostitutiva, più che un’attività complessa, è sembrata risultare di scarsa utilità. Più proficuo è parso il tentativo di ricostruire la storia e l’evoluzione del menzionato istituto, al fine di definire e comprendere i meccanismi che consentono l’attività sostitutiva. Nel corso della ricostruzione non si è potuto trascurare che, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto della sostituzione è nato nel diritto amministrativo tra le fattispecie che regolavano l’esercizio della funzione amministrativa indiretta. La dottrina del tempo collocava la potestà sostitutiva nella generale categoria dei controlli. La sostituzione, infatti, non avrebbe avuto quel valore creativo e propulsivo, nel mondo dell’effettualità giuridica, quell’energia dinamica ed innovatrice delle potestà attive. La sostituzione rappresentava non solo la conseguenza, ma anche la continuazione del controllo. Le fattispecie, che la menzionata dottrina analizzava, rientravano principalmente all’interno di due categorie di sostituzione: quella disposta a favore dello Stato contro gli inadempimenti degli enti autarchici – principalmente il comune – nonché la sostituzione operata all’interno dell’organizzazione amministrativa dal superiore gerarchico nei confronti del subordinato. Già in epoca unitaria era possibile rinvenire poteri sostitutivi tra enti, la prima vera fattispecie di potestà sostitutiva, era presente nella disciplina disposta da diverse fattispecie dell'allegato A della legge 20 marzo 1856 n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno. Tentativo del candidato è stato quello, quindi, di ricostruire l'evoluzione delle fattispecie sostitutive nella stratificazione normativa che seguì con il T.U. della legge Comunale e Provinciale R.D. 4 febbraio 1915 e le successive variazioni tra cui il R.D.L. 30 dicembre 1923. Gli istituti sostitutivi vennero meno (di fatto) con il consolidarsi del regime fascista. Il fascismo, che in un primo momento aveva agitato la bandiera delle autonomie locali, non tardò, come noto, una volta giunto al potere, a seguire la sua vera vocazione, dichiarandosi ostile a ogni proposito di decentramento e rafforzando, con la moltiplicazione dei controlli e la soppressione del principio elettivo, la già stretta dipendenza delle comunità locali dallo Stato. Vennero meno i consigli liberamente eletti e al loro posto furono insediati nel 1926 i Podestà e i Consultori per le Amministrazioni comunali; nel 1928 i Presidi e i Rettorati per le Amministrazioni Provinciali, tutti organi nominati direttamente o indirettamente dall’Amministrazione centrale. In uno scenario di questo tipo i termini autarchia e autonomia risultano palesemente dissonanti e gli istituti di coordinamento tra Stato ed enti locali furono ad esso adeguati; in tale ordinamento, infatti, la sostituzione (pur essendo ancora presenti istituti disciplinanti fattispecie surrogatorie) si presentò come un semplice rapporto interno tra organi diversi, di uno stesso unico potere e non come esso è in realtà, anello di collegamento tra soggetti differenti con fini comuni (Stato - Enti autarchici); per semplificare, potremmo chiederci, in un sistema totalitario come quello fascista, in cui tutti gli interessi sono affidati all’amministrazione centrale, chi dovrebbe essere il sostituito. Il potere sostitutivo (in senso proprio) ebbe una riviviscenza nella normativa post-bellica, come reazione alla triste parentesi aperta dal fascismo, che mise a nudo i mali e gli abusi dell’accentramento statale. La suddetta normativa iniziò una riforma in favore delle autonomie locali; infatti, come noto, tutti i partiti politici assunsero posizione in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali minori e ripresero le proposte dei primi anni dell’Unità di Italia avanzate dal Minghetti, il quale sentiva l’esigenza dell’istituzione di un ente intermedio tra Stato e Province, a cui affidare interessi territorialmente limitati: la Regione appunto. Emerge piuttosto chiaramente dalla ricerca che la storia politica e l’evoluzione del diritto pubblico documentano come ad una sempre minore autonomia locale nelle politiche accentratrici dello Stato unitario prima, e totalitario poi, corrisponda una proporzionale diminuzione di istituti di raccordo come i poteri sostitutivi; al contrario ad una sempre maggiore ed evoluta autonomia dello Stato regionalista della Costituzione del 1948 prima, e della riforma del titolo V oggi, una contestuale evoluzione e diffusione di potestà sostitutive. Pare insomma che le relazioni stato-regioni, regioni-enti locali che la sostituzione presuppone, sembrano rappresentare (ieri come oggi) uno dei modi migliori per comprendere il sistema delle autonomie nell’evoluzione della stato regionale e soprattutto dopo la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dalla preliminare indagine storica un altro dato, che pare emergere, sembra essere la constatazione che l'istituto nato e giustificato da esigenze di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa sia stato trasferito nell'ambio delle relazioni tra stato e autonomie territoriali. Tale considerazione sembra essere confermata dal proseguo dell’indagine, ed in particolare dai punti di contatto tra presupposti e procedure di sostituzione nell’analisi dell’istituto. Nonostante, infatti, il Costituente non disciplinò poteri sostitutivi dello Stato o delle regioni, al momento di trasferire le competenze amministrative alle regioni la Corte costituzionale rilevò il problema della mancanza di istituti posti a garantire gli interessi pubblici, volti ad ovviare alle eventuali inerzie del nuovo ente territoriale. La presente ricerca ha voluto infatti ricostruire l’ingresso dei poteri sostitutivi nel ordinamento costituzionale, riportando le sentenze del Giudice delle leggi, che a partire dalla sentenza n. 142 del 1972 e dalla connessa pronuncia n. 39 del 1971 sui poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato, pur non senza incertezze e difficoltà, ha finito per stabilire un vero e proprio “statuto” della sostituzione con la sentenza n. 177 del 1988, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Le prime fattispecie sostitutive furono disciplinate con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare con l’art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale disciplina, per il rispetto dell’autonomia regionale, venne legittimata dalla stessa Corte nella sentenza n. 182 del 1976. Sempre con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari intervenne l’art. 6 c. 3°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La stessa norma va segnalata per introdurre (all’art. 4 c. 3°) una disciplina generale di sostituzione in caso di inadempimento regionale nelle materie delegate dallo Stato. Per il particolare interesse si deve segnalare il D.M. 21 settembre 1984, sostanzialmente recepito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), poi convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. legge Galasso. Tali disposizioni riaccesero il contenzioso sul potere sostitutivo innanzi la Corte Costituzionale, risolto nelle sentt. n. 151 e 153 del 1986. Tali esempi sembrano dimostrare quello che potremmo definire un dialogo tra legislatore e giudice della costituzionalità nella definizione dei poteri sostitutivi; il quale culminò nella già ricordata sent. n. 177 del 1988, nella quale la Corte rilevò che una legge per prevedere un potere sostitutivo costituzionalmente legittimo deve: essere esercitato da parte di un organo di governo; nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali in conformità al principio di leale collaborazione. Il modello definito dalla Corte costituzionale sembra poi essere stato recepito definitivamente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale per prima ha connesso la potestà sostitutiva con il principio di sussidiarietà. Detta legge sembra rappresentare un punto di svolta nell’indagine condotta perché consente di interpretare al meglio la funzione – che già antecedentemente emergeva dallo studio dei rapporti tra enti territoriali – dei poteri sostitutivi quale attuazione del principio di sussidiarietà. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha disciplinato all’interno della Costituzione ben due fattispecie di poteri sostitutivi all’art. 117 comma 5 e all’art. 120 comma 2. La “lacuna” del 1948 necessitava di essere sanata – in tal senso erano andati anche i precedenti tentativi di riforma costituzionale, basti ricordare l’art. 58 del progetto di revisione costituzionale presentato dalla commissione D’Alema il 4 novembre 1997 – i disposti introdotti dal riformatore costituzionale, però, non possono certo essere apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Le due richiamate disposizioni costituzionali, infatti, hanno prodotto numerose letture. Il dibattito ha riguardato principalmente la natura delle due fattispecie sostitutive. In particolare, si è discusso sulla natura legislativa o amministrativa delle potestà surrogatorie e sulla possibilità da parte del legislatore di introdurre o meno la disciplina di ulteriori fattispecie sostitutive rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Con particolare riferimento all’art. 120 c. 2 Cost. sembra semplice capire che le difficoltà definitorie siano state dovute all’indeterminatezza della fattispecie, la quale attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti degli organi (tutti) delle regioni, province, comuni e città metropolitane. In particolare, la dottrina, che ha attribuito all’art. 120 capoverso la disciplina di un potere sostitutivo sulle potestà legislative delle Regioni, è partita dalla premessa secondo la quale detta norma ha una funzione fondamentale di limite e controllo statale sulle Regioni. La legge 18 ottobre 2001 n. 3 ha, infatti, variato sensibilmente il sistema dei controlli sulle leggi regionali, con la modificazione degli artt. 117 e 127 della Costituzione; pertanto, il sistema dei controlli dopo la riforma del 2001, troverebbe nel potere sostitutivo ex art. 120 la norma di chiusura. Sul tema è insistito un ampio dibattito, al di là di quello che il riformatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere, un’obiezione (più delle altre) pare spingere verso l’accoglimento della tesi che propende per la natura amministrativa della fattispecie in oggetto, ovvero la constatazione che il Governo è il soggetto competente, ex art. 120 capoverso Cost., alla sostituzione; quindi, se si intendesse la sostituzione come avente natura legislativa, si dovrebbe ritenere che il Costituente abbia consentito all’Esecutivo, tosto che al Parlamento, l’adozione di leggi statali in sostituzione di quelle regionali. Suddetta conseguenza sembrerebbe comportare una palese violazione dell’assetto costituzionale vigente. Le difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. si sono riversate sulla normativa di attuazione della riforma costituzionale, legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare nell’art. 8, il quale ha mantenuto un dettato estremamente vago e non ha preso una chiara e netta opzione a favore di una della due interpretazione riportate circa la natura della fattispecie attuata, richiamando genericamente che il potere sostitutivo si adotta “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120” Cost. Di particolare interesse pare essere, invece, il procedimento disciplinato dal menzionato art. 8, il quale ha riportato una procedura volta ad attuare quelle che sono state le indicazioni della Corte in materia. Analogamente agli anni settanta ed ottanta, le riportate difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. e, più in generale il tema dei poteri sostitutivi dopo la riforma del 2001, sono state risolte e definite dal giudice della costituzionalità. In particolare, la Corte sembra aver palesemente accolto (sent. n. 43 del 2004) la tesi sulla natura amministrativa del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 c. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha tra l’altro fugato i dubbi di chi, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, aveva letto nel potere sostitutivo, attribuito dalla riformata Costituzione al Governo, l’illegittimità di tutte quelle previsioni legislative regionali, che disponevano ipotesi di surrogazione (da parte della regione) nei confronti degli enti locali. La Corte costituzionale, infatti, nella già citata sentenza ha definito “straordinario” il potere di surrogazione attribuito dall’art. 120 Cost. allo Stato, considerando “ordinare” tutte quelle fattispecie sostitutive previste dalla legge (statale e regionale). Particolarmente innovativa è la parte dell'indagine in cui la ricerca ha verificato in concreto la prassi di esercizio della sostituzione statale, da cui sono sembrate emergere numerose tendenze. In primo luogo significativo sembra essere il numero esiguo di sostituzioni amministrative statali nei confronti delle amministrazioni regionali; tale dato sembra dimostrare ed essere causa della scarsa “forza” degli esecutivi che avrebbero dovuto esercitare la sostituzione. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'ulteriore dato che sembra emergere ovvero i casi in cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi sono avvenuti tutti in materie omogenee (per lo più in materia di tutela ambientale) che rappresentano settori in cui vi sono rilevanti interessi pubblici di particolare risonanza nell'opinione pubblica. Con riferimento alla procedura va enfatizzato il rispetto da parte dell'amministrazione sostituente delle procedure e dei limiti fissati tanto dal legislatore quanto nella giurisprudenza costituzionale al fine di rispettare l'autonomia dell'ente sostituito. Dalla ricerca emerge che non è stato mai esercitato un potere sostitutivo direttamente ex art. 120 Cost., nonostante sia nella quattordicesima (Governo Berlusconi) che nella quindicesima legislatura (Governo Prodi) con decreto sia stata espressamente conferita al Ministro per gli affari regionali la competenza a promuovere l’“esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione”. Tale conclusione, però, non lascia perplessi, bensì, piuttosto, sembra rappresentare la conferma della “straordinarietà” della fattispecie sostitutiva costituzionalizzata. Infatti, in via “ordinaria” lo Stato prevede sostituzioni per mezzo di specifiche disposizioni di legge o addirittura per mezzo di decreti legge, come di recente il D.L. 09 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), che ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. Spesso l’aspetto interessante che sembra emergere da tali sostituzioni, disposte per mezzo della decretazione d’urgenza, è rappresentato dalla mancata previsione di diffide o procedure di dialogo, perché giustificate da casi di estrema urgenza, che spesso spingono la regione stessa a richiedere l’intervento di surrogazione. Del resto è stata la stessa Corte costituzionale a legittimare, nei casi di particolare urgenza e necessità, sostituzioni prive di dialogo e strumenti di diffida nella sent. n. 304 del 1987. Particolare attenzione è stata data allo studio dei poteri sostitutivi regionali. Non solo perché meno approfonditi in letteratura, ma per l’ulteriore ragione che tali fattispecie, disciplinate da leggi regionali, descrivono i modelli più diversi e spingono ad analisi di carattere generale in ordine alla struttura ed alla funzione dei poteri sostitutivi. Esse sembrano rappresentare (in molti casi) modelli da seguire dallo stesso legislatore statale, si vedano ad esempio leggi come quella della regione Toscana 31 ottobre 2001, n. 53, artt. 2, 3, 4, 5, 7; legge regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, art. 30, le quali recepiscono i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale e scandiscono un puntuale procedimento ispirato alla collaborazione ed alla tutela delle attribuzioni degli enti locali. La ricerca di casi di esercizio di poter sostitutivi è stata effettuata anche con riferimento ai poteri sostitutivi regionali. I casi rilevati sono stati numerosi in particolare nella regione Sicilia, ma si segnalano anche casi nelle regioni Basilicata ed Emilia-Romagna. Il dato principale, che sembra emergere, pare essere che alle eterogenee discipline di sostituzione corrispondano eterogenee prassi di esercizio della sostituzione. Infatti, alle puntuali fattispecie di disciplina dei poteri sostitutivi dell’Emilia-Romagna corrispondono prassi volte ad effettuare la sostituzione con un delibera della giunta (organo di governo) motivata, nel rispetto di un ampio termine di diffida, nonché nella ricerca di intese volte ad evitare la sostituzione. Alla generale previsione della regione Sicilia, pare corrispondere un prassi sostitutiva caratterizzata da un provvedimento del dirigente generale all’assessorato per gli enti locali (organo di governo?), per nulla motivato, salvo il richiamo generico alle norme di legge, nonché brevi termini di diffida, che sembrano trovare la loro giustificazione in note o solleciti informati che avvisano l’ente locale della possibile sostituzione. In generale il fatto che in molti casi i poteri sostitutivi siano stimolati per mezzo dell’iniziativa dei privati, sembra dimostrare l’attitudine di tal istituto alla tutela degli interessi dei singoli. I differenti livelli nei quali operano i poteri sostitutivi, il ruolo che la Corte ha assegnato a tali strumenti nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nonché i dati emersi dall’indagine dei casi concreti, spingono ad individuare nel potere sostitutivo uno dei principali strumenti di attuazione del principio di sussidiarietà, principio quest’ultimo che sembra rappresentare – assieme ai corollari di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione – la chiave di lettura della potestà sostitutiva di funzioni amministrative. In tal senso, come detto, pare emergere dall’analisi di casi concreti come il principio di sussidiarietà per mezzo dei poteri sostitutivi concretizzi quel fine, a cui l’art. 118 cost. sembra mirare, di tutela degli interessi pubblici, consentendo all’ente sovraordinato di intervenire laddove l’ente più vicino ai cittadini non riesca. Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave di lettura anche dell’altra categoria della sostituzione legislativa statale. L’impossibilità di trascurare o eliminare l’interesse nazionale, all’interno di un ordinamento regionale fondato sull’art. 5 Cost., sembra aver spino la Corte costituzionale ad individuare una sorta di “potere sostitutivo legislativo”, attraverso il (seppur criticabile) meccanismo introdotto per mezzo della sent. 303 del 2003 e della cosiddetta “chiamata i sussidiarietà”. Del resto adattare i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 117 del 1988 alla chiamata in sussidiarietà e i limiti che dal principio di leale collaborazione derivano, sembra rappresentare un dei modi (a costituzione invariata) per limitare quello che potrebbe rappresentare un meccanismo di rilettura dell’art. 117 Cost. ed ingerenza dello stato nelle competenze della regioni. Nonostante le sensibili differenze non si può negare che lo strumento ideato dalla Corte abbia assunto le vesti della konkurrierende gesetzgebung e, quindi, di fatto, di un meccanismo che senza limiti e procedure potrebbe rappresentare uno strumento di interferenza e sostituzione della stato nelle competenze regionali. Tali limiti e procedure potrebbero essere rinvenuti come detto nelle procedure di sostituzione scandite nelle pronunce del giudice delle leggi. I risultati che si spera emergeranno dalla descritta riflessione intorno ai poteri sostitutivi e il conseguente risultato circa lo stato del regionalismo italiano, non sembrano, però, rappresentare un punto di arrivo, bensì solo di partenza. I poteri sostitutivi potrebbero infatti essere oggetto di futuri interventi di riforma costituzionale, così come lo sono stati in occasione del tentativo di riforma del 2005. Il legislatore costituzionale nel testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 269 del 18-11-2005) pareva aver fatto un scelta chiara sostituendo il disposto “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni” con “Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118”. Insomma si sarebbe introdotto quello strumento che in altri Paesi prende il nome di Supremacy clause o Konkurrierende Gesetzgebung, ma quali sarebbero state le procedure e limiti che lo Stato avrebbe dovuto rispettare? Il dettato che rigidamente fissa le competenze di stato e regioni, assieme alla reintroduzione espressa dell’interesse nazionale, non avrebbe ridotto eccessivamente l’autonomia regionale? Tali interrogativi mirano a riflettere non tanto intorno a quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’istituto dei poteri sostitutivi. Piuttosto essi sembrano rappresenterebbe l’ulteriore punto di vista per tentare di comprendere quale percorso avrebbe potuto (o potrebbe domani) prendere il regionalismo italiano.