502 resultados para Diritto penale


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La tesi svolge il tema dell'abuso del diritto nell'ambito del diritto tributario comparato. Vengono individuati due limiti nella trattazione dell'argomento: l'oggetto di studio è il fenomeno abusivo riguardante esclusivamente il diritto tributario e specificamente nell'ottica comparativa dei due ordinamenti giuridici comunitario e brasiliano. Questi ultimi rivelano un importante punto comune: la distribuzione orizzontale del potere tributario. Di conseguenza una parte della tesi analizza gli ordinamenti giuridici con divisione orizzontale di potere. Con lo scopo di svolgere quest'ultima analisi, viene trattato il concetto di potestà tributaria e dei suoi elementi costitutivi, nonché della strutturazione della potestà  tributaria sia in Brasile sia nell'Unione Europea, due contesti in cui un potere centrale esercita influenza anche sugli enti detentori del potere. In questo senso vengono esposti lo storico della potestà  tributaria brasiliana, le considerazioni teoriche sul federalismo fiscale e l'assetto di quest'ultimo nel Brasile odierno; d'altra parte, riguardo all'Unione Europea, sono presentate l'analisi del concetto di sovranità  e la divisione del potere nell'ambito dell'Unione Europea, in specifico del potere tributario. Dopo aver mostrato i punti di convergenza e divergenza di questi due ordinamenti, si passa ad esaminare l'abuso del diritto come fenomeno nell'ambito tributario. Quindi si esamina la disciplina giuridica dell'abuso di diritto nel diritto tributario in entrambi ordinamenti, partendo da un excursus storico, sia in un'ottica generale sia in quella specifica del diritto tributario, ed esaminando le modalità  di abuso del diritto con riflessi tributari. Finite le suddette analisi, è stato possibile trarre conclusioni nella direzione della ricostruzione dogmatica tributaria sull'abuso di diritto in entrambi i sistemi, suggerendo elementi per l'ottimizzazione di tale disciplina.

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Il presente studio indaga il rapporto tra il diritto internazionale e il potere, in particolare, il rapporto tra lo sviluppo e il funzionamento di alcuni principi fondamentali della coesistenza internazionale e le diseguaglianze di potere tra gli stati, nella prospettiva della “scuola inglese” della teoria delle relazioni internazionali. Quella a cui si farà riferimento è la scuola inglese “classica” riconosciuta come un corpo di pensiero derivante dall’opera di Martin Wight e Hedley Bull, e non la scuola inglese «moderna» o «nuova», che, in tempi più recenti, soprattutto nel corso degli anni ‘90, ha, più che altro, contribuito al successo della sua «invenzione» . Lo scopo è quello di mostrare, in primo luogo, come una delle caratteristiche distintive di questa scuola sia l’enfasi sulle regole, e, in special modo, sulle regole di diritto internazionale, sebbene in nessun posto la posizione di questi studiosi sull’argomento sia esposta in modo sistematico. Se la prima parte di questo lavoro, di tipo teoretico, tratta la questione della definizione operativa e della comprensione generale dell’istituzione del diritto internazionale, secondo l’approccio della scuola inglese classica, la seconda parte, di tipo empirico, tenta di verificare, tramite esemplificazioni storiche, tratte da eventi politici contemporanei, la validità delle principali conclusioni elaborate nella prima parte. E ciò con particolare riferimento alla distinzione, introdotta da Bull, delle due categorie analitiche di “pluralismo” e “solidarismo”, considerate come un’utile chiave di lettura per interpretare gli sviluppi della società internazionale e del diritto dopo la guerra fredda.

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Come indica il titolo, questa ricerca studia il conflitto tra libertà fondamentali del mercato interno dell’Unione europea e dei diritti fondamentali e la posizione della Corte in quanto garante dei diritti nella risoluzione di tali conflitti. La Trattazione considera non solo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia, che risolve i conflitti tra libertà del mercato e diritti fondamentali; ma anche l'ordinamento europeo, e il suo rapporto con il diritto nazionale, considerando anche la giurisprudenza delle corti costituzionali e supreme degli Stati membri. L’analisi è svolta in una introduzione; in tre capitoli (Capitolo 1, “Integrazione economica e protezzione dei diritti fondamentali”; Capitlo 2, “Conflitto tra libertà fondamentali di mercato e diritti fondamentali”; Capitolo 3, “La tutela dei diritti fondamentali negli stati membri come limiti all’integrazione europea”) e nelle successive conclusioni.

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La ricerca riguarda il rapporto fra il diritto di cronaca e i diritti degli individui che vengono coinvolti dalla diffusione dell’informazione sui mezzi di comunicazione, con particolare riferimento al settore audiovisivo. La cronaca, rientrando fra le manifestazioni del pensiero (art. 21 Cost.), costituisce un diritto di libertà e, come tale, non può essere in alcun modo vincolata in funzione di uno scopo sociale. Tuttavia dall’esercizio di essa discende il risultato (non scopo!) vantaggioso per la collettività e per la vita dello Stato democratico. L’ordinamento cerca quindi un punto di equilibrio fra la cronaca e gli altri valori della persona confliggenti e di pari rango; ciò avviene attraverso il bilanciamento in concreto operato dalla giurisprudenza (secondo i principi della sentenza del decalogo) e attraverso la disciplina dei mezzi, al fine di garantire il “diritto ad essere informati” espresso dall’art.10 della CEDU. La disciplina dei mezzi si giustifica in ragione della capacità di influenzare il pubblico e della capacità pervasiva di essi, in particolare del mezzo televisivo che, nonostante l’espansione di internet, conserva ad oggi il primato. Per quanto riguarda gli strumenti di tutela previsti per le ipotesi di lesioni derivanti dalla informazione, ci si sofferma sulla rettifica.(art.32, dlgs 177/2005). Viene effettuato un raffronto con l’analoga figura prevista nella stampa (legge 47/1948), riscontrando che nell’audiovisivo lo strumento è applicabile solo in caso di notizie oggettivamente false che abbiano leso gli interessi morali del soggetto, escludendo la valutazione soggettiva del richiedente, prevista invece per la stampa. Viene ricercata la ratio della differenziazione normativa dei due settori, anche attraverso l’analisi dei provvedimenti dell’AGCOM. In ragione dell’obiettivo di garantire l’obiettività e il pluralismo informativo perseguito dal legislatore attraverso la disciplina dell’audiovisivo, la rettifica, dalla duplice valenza, vede qui prevalere l’aspetto di tutela dell’oggettività notiziale, rispetto alla tutela dell’individuo, realizzata di riflesso, col ripristino della verità.

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La tesi svolta affronta i condizionamenti stabiliti dal Diritto dell'Unione europea nella prevenzione della frode e l'abuso tramite clausole antielusione specifiche nazionali e come l'armonizzazione modifica il margine d'azione degli Stati membri. A tale scopo, realizza un'analisi fondamentalmente giurisprudenziale di Trattati –fondamentalmente le libertà di circolazione–, della Direttiva Iva e le quatro direttive in materia d'imposizione diretta. Si individuano gli interessi che possono giustificare le clasuole nazionali, fondamentalmente la ripartizione equilibrata del potere impositivo e la prevenzione dell'abuso. La loro applicazione è diversa a causa di aspetti vari che si vincolano con il rapporto fra diritto originario, diritto derivato e diritto nazionale (fra altri, i criteri d'interpretazione e l'applicazione del principio di proporzionalità sono diversi). Tutti questi elementi, in generale, allargano il margine d'azione delle clausole antielusione che attuino una direttiva. L'emergenza di un divieto di abuso di matrice comunitaria (come principio generale applicabile nelle materia non armonizzate come nelle armonizzate) modifica la natura delle clausole: non sarebbero limiti al diritto dell'Unione, ma garanzia della sua effettività.

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The question “artificial nutrition and hydration (ANH) is therapy or not?” is one of the key point of end-of-life issues in Italy, since it was (and it is also nowadays) a strategic and crucial point of the Italian Bioethics discussion about the last phases of human life: determining if ANH is therapy implies the possibility of being included in the list of treatments that could be mentioned for refusal within the living will document. But who is entitled to decide and judge if ANH is a therapy or not? Scientists? The Legislator? Judges? Patients? This issue at first sight seems just a matter of science, but at stake there is more than a scientific definition. According to several scholars, we are in the era of post-academic Science, in which Science broaden discussion, production, negotation and decision to other social groups that are not just the scientific communities. In this process, called co-production, on one hand scientific knowledge derives from the interaction between scientists and society at large. On the other hand, science is functional to co-production of social order. The continuous negotation on which science has to be used in social decisions is just the evidence of the mirroring negotation for different way to structure and interpret society. Thus, in the interaction between Science and Law, deciding what kind of Science could be suitable for a specific kind of Law, envisages a well defined idea of society behind this choice. I have analysed both the legislative path (still in progress) in the living will act production in Italy and Eluana Englaro’s judicial case (that somehow collapsed in the living will act negotiation), using official documents (hearings, texts of the official conference, committees comments and ruling texts) and interviewing key actors in the two processes from the science communication point of view (who talks in the name of science? Who defines what is a therapy? And how do they do?), finding support on the theoretical framework of the Science&Technologies Studies (S&TS).

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La tematica trattata riguarda l´esame approfondito dell’istituto della detrazione nell’impianto dell’Iva comunitaria, così come concepito nell’ambito dello schema teorico di applicazione del tributo, e così come disciplinato sin dalle prime direttive comunitarie. Una compiuta disamina critica dell’istituto della detrazione, nell’ambito del sistema Iva, ha reso necessaria una preliminare analisi delle caratteristiche fondamentali dell’imposta, così come è stata concepita nelle successive direttive comunitarie, e dei principi generali cui essa è sottesa, sia in ambito interno, sia in ambito internazionale, evidenziando la natura giuridica della stessa dopo aver posto in raffronto le diverse teorie sull’argomento prospettate dalla dottrina; a tali tematiche è stato dedicato il primo capitolo. Il secondo capitolo, riferito all’istituto della detrazione, distinguendo i presupposti dall’esistenza dello stesso rispetto ai presupposti per l’esercizio del diritto, è dedicato alla descrizione delle caratteristiche generali e specifiche dell’istituto, analizzandone gli aspetti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali, e ponendo particolare attenzione sull’aspetto della territorialità, poiché proprio in relazione alle operazioni “extraterritoriali” emergono particolari aspetti di criticità risolvibili sulla base della natura comunitaria dell’imposta. Il terzo capitolo, dedicato all’analisi delle limitazioni alla detrazione, trova la sua ragione giustificatrice nella finalità di evidenziare le problematiche consistenti nella distorsione rispetto al naturale schema teorico di funzionamento del tributo, sia in termini di mancata incidenza al consumo, sia in termini di incisione dell’imposta sul soggetto esercente l’attività economica, ed è diretto anche a verificare se tali circostanze, residenti nello stesso tessuto normativo (esenzioni) siano coerenti rispetto alla natura dell’imposta ed ai principi tributari comunitari e costituzionali. Il quarto capitolo, infine, dopo aver evidenziato che l’istituto della detrazione costituisce il “grimaldello” attraverso il quale realizzare frodi ed abusi in ambito Iva, impostato in chiave applicativa e prospettica, evidenzia la reazione “terapeutica” dell’ordinamento tributario comunitario, alle suddette ipotesi “patologiche”, e ciò sulla base della disamina dei principi giuridici riscontrabili, in particolare, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Le conclusioni contengono alcune riflessioni di chiusura sui possibili sviluppi futuri dell’imposta. Lo scopo della tesi è quello di offrire una riflessione ampia e generalizzata sull’istituto della detrazione e sui principi teorici che lo governano, al fine delimitarne i contorni, in termini oggettivi, soggettivi e territoriali nel sistema dell´Iva comunitaria e, in tale quadro, di evidenziare anche quegli elementi di divergenza, presenti nel tessuto normativo, rispetto al normale schema teorico di funzionamento del tributo, ed alle relative incidenze rispetto ai principi costituzionali e comunitari, quali la capacità contributiva e la neutralità del tributo per i soggetti passivi.

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La tesi affronta le questioni processuali connesse alla verifica dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da droghe. La ricerca si sviluppa in tre direzioni. La prima parte studia la disciplina tedesca. L’analisi parte dalle norme sostanziali che definiscono le fattispecie incriminatrici contemplate dall’ordinamento osservato; s’interessa, poi, degli equilibri tra gli strumenti di captazione della prova utili ai reati in discorso ed il principio nemo tenetur se detegere (l’ estensione del diritto di difesa tedesco copre anche le prove reali e non prevede obblighi di collaborazione all’alcoltest). Prosegue, infine, con l’esame delle metodologie di acquisizione della prova, dall’etilometro agli screening per le droghe, sino al prelievo ematico coattivo, indispensabile per l’accertamento penale. La seconda sezione esamina gli artt. 186 e 187 del codice della strada italiano, alla luce del principio di libertà personale e del diritto a non autoincriminarsi. Particolarmente delicati gli equilibri rispetto a quest’ultimo: l’obbligatorietà di un atto potenzialmente autoaccusatorio è evitabile solo a pena di una severa sanzione. Occorre definire se il diritto di difesa copra anche il mero facere o garantisca il solo silenzio. Se si ammette, infatti, che il nemo tenetur sia applicabile anche alle prove reali, la collaborazione obbligatoria imposta al conducente è scelta incompatibile con il diritto di difesa: la disciplina italiana presenta, dunque, profili d’illegittimità costituzionale. La terza parte riguarda le problematiche processuali poste dai controlli stradali che emergono dall’analisi della giurisprudenza. Si affrontano, così, le diverse vicende della formazione della prova: ci si interroga sull’istituto processuale cui ricondurre gli accertamenti, sulle garanzie di cui goda il guidatore durante e dopo l’espletamento dell’atto, sulle eventuali sanzioni processuali derivanti da una violazione delle predette garanzie. Si esaminano, infine, le regole di apprezzamento della prova che guidano il giudice nella delicata fase valutativa.

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The survey approachs the issue of health and the problem of its effective protection in a context of deprivation of liberty and coercion, which is the prison. The theoretical reflection born from the reform of the Legislative Decree 230/99 which marked the transition from an employee by the Prison Health within prison a fully integrated in the National Health Service. The comparison between an institution of health promotion and institution of punishment which may operate on the same subject held produces multiple attrits, making their relationship problematic. The work shows the daily difficulties in the management of prison health within the institution, physician-patient between different health care roles, and between the latter and prison workers. The coexistence, in fact, is not always harmonious though quite often it is common sense and the willingness of operators to reduce barriers: overcrowding, limited resources and insufficient staff make the application of the rule and therefore the right to goal a difficult to be pursued. It is designed for a scheme of semi-structured interview essay is divided into 3 sections covering: "staff and its functions", "health reform" and "health of the prisoner"; questions were directed to doctors, nurses and psychologists engaged inside the prison of Rimini with the specific aim of examining the ambivalent relationship between the demand for health care in prisons and the need for security and a clear - albeit partial - point of view. We tried to reconstruct the situation of prison health care through the perception of prison operators, capturing the problematic issues that deal on both issues is instrumental to the experience of persons detained by analyzing, in terms of operators , what happens inside of a prison institution in everyday health care.

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Il diritto a un minimo decente di assistenza sanitaria – spesso chiamato, più semplicemente, diritto alla salute – fa parte dei cosiddetti diritti di seconda generazione, cioè quelli che richiedono un impegno attivo da parte dello stato per assicurare ad ogni cittadino la possibilità di una vita dignitosa. Il diritto alla salute si trova enunciato nei più importanti documenti internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), e nella maggior parte delle costituzioni nazionali, compresa quella italiana. Tuttavia, nel Sud del mondo, la sua applicazione è ostacolata da un gran numero di fattori (povertà, guerre, corruzione politica, ecc.); cosicché la maggior parte degli esseri umani vive in società prive di un sistema sanitario nazionale, cadendo vittima di malattie facilmente curabili o prevenibili. Per affrontare questo problema, la cooperazione sanitaria internazionale ha sperimentato nel tempo due diverse forme di intervento: una incentrata sulla diffusione dell’assistenza sanitaria di base (come raccomandato dalla Conferenza di Alma-Ata del 1978), l’altra sui cosiddetti “programmi verticali”, i quali agiscono su singole malattie o branche della sanità. Nessuno dei due approcci però ha prodotto i risultati sperati. L’Ong italiana Emergency propone un modello di cooperazione sanitaria per molti aspetti innovativo: esso si fonda su progetti autogestiti e totalmente gratuiti (che vanno dalla pediatria alla chirurgia di guerra alla cardiochirurgia) ed è capace di incidere sul tessuto sociale nel quale si inserisce, fino ad influenzare le scelte politiche delle autorità locali. Solamente intervenendo in un modo simile sui determinanti sociali della salute, sembra possibile migliorare realmente lo stato di salute delle popolazioni più povere e garantire così la prima delle condizioni necessarie perché ogni persona abbia la possibilità di vivere una vita decente.

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Attraverso l’indagine di fonti altomedievali come le Leges dei barbari si è potuto valutare, da un punto di vista pragmatico e fattuale, l’intenzione umana – a volte incidentale e pure difficoltosa – di inquadrare e definire il rapporto con un animale domestico come il cane, che continua e si evolve tra Antichità ed Alto Medioevo e senza una cesura netta. Per completare il quadro culturale e storico-sociale della ricerca, oltre alla trattatistica antica e alla letteratura medievale sugli animali, si è passato in rassegna espressioni documentarie come i capitularia mundana ed ecclasiastica, che hanno destato ulteriore interesse in quanto in esse sussiste il riflesso di un’attenzione tutta “altomedievale” per il cane e per quell’attività che da millenni lega l’uomo a questo animale: la caccia. L’argomento venatorio presuppone l’associazione con il cane nella quasi totalità dei provvedimenti sulla caccia, trasmettendo testimonianze stimabili del connubio homo cum canibus. Ne risulta ora un’amicitia, ora un legame impedito come nelle continue interdizioni venatorie rivolte agli ecclesiastici, uomini – e donne – di Chiesa che andavano a caccia. Pur non fornendo le stesse informazioni minuziose sui cani delle Leggi dei barbari, i capitularia propongono suggestivi scorci di un mondo in cui la caccia, forse la sola attività attraverso cui uomo e cane condividono le medesime trepidazioni primordiali, non era violenza gratuita ma un fondamento della cultura, soprattutto, ma non solo, di ambito aristocratico.

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Nella prima parte viene ricostruito il concetto di vincolo espropriativo alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, giungendo alla conclusione che rientrano in tale concetto le limitazioni al diritto di proprietà che: - derivano da scelte discrezionali dell’Amministrazione non correlate alle caratteristiche oggettive del bene; - superano la normale tollerabilità nel senso che impediscono al proprietario la prosecuzione dell’uso in essere o incidono sul valore di mercato del bene in modo sproporzionato rispetto alle oggettive caratteristiche del bene e all’interesse pubblico perseguito. Ragione di fondo della teoria dei vincoli è censurare l’eccessiva discrezionalità del potere urbanistico, imponendo una maggiore obiettività e controllabilità delle scelte urbanistiche. Dalla teoria dei vincoli consegue altresì che nell’esercizio del potere urbanistico l’Amministrazione, pur potendo differenziare il territorio, deve perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico degli interessi incisi dalle sue determinazioni. L’obbligo della corresponsione dell’indennizzo costituisce la prima forma di perequazione urbanistica. Nel terzo e nel quarto capitolo viene analizzata la giurisprudenza civile e amministrativa in tema di vincoli urbanistici, rilevandone la non corrispondenza rispetto all’elaborazione della Corte costituzionale e l’incongruità dei risultati applicativi. Si evidenzia in particolare la necessità del superamento del criterio basato sulla distinzione zonizzazioni-localizzazioni e di considerare conformative unicamente quelle destinazioni realizzabili ad iniziativa privata che in concreto consentano al proprietario di conseguire un’utilità economica proporzionata al valore di mercato del bene. Nel quinto capitolo viene analizzato il rapporto tra teoria dei vincoli e perequazione urbanistica, individuandosi il discrimine tra i due diversi istituti non solo nel consenso, ma anche nella proporzionalità delle reciproche prestazioni negoziali. Attraverso la perequazione non può essere attribuito al proprietario un’utilità inferiore a quella che gli deriverebbe dall’indennità di esproprio.

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Le ragioni della delocalizzazione sono molteplici e di differente natura. Si delocalizza, in primo luogo, per ragioni di stampo economico, finanziario eccetera, ma questa spinta naturale alla delocalizzazione è controbilanciata, sul piano strettamente tributario, dall’esigenza di preservare il gettito e da quella di controllare la genuinità della delocalizzazione medesima. E’ dunque sul rapporto tra “spinte delocalizzative” dell’impresa, da un lato, ed esigenze “conservative” del gettito pubblico, dall’altro, che si intende incentrare il presente lavoro. Ciò alla luce del fatto che gli strumenti messi in campo dallo Stato al fine di contrastare la delocalizzazione (più o meno) artificiosa delle attività economiche devono fare i conti con i principi comunitari introdotti con il Trattato di Roma e tratteggiati negli anni dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In quest’ottica, la disciplina delle CFC costituisce un ottimo punto di partenza per guardare ai fenomeni di produzione transnazionale della ricchezza e agli schemi di ordine normativo preposti alla tassazione di codesta ricchezza. Ed infatti, le norme sulle CFC non fanno altro che omogeneizzare un sistema che, altrimenti, sarebbe lasciato alla libera iniziativa degli uffici fiscali. Tale “normalizzazione”, peraltro, giustifica le esigenze di apertura che sono incanalate nella disciplina degli interpelli disapplicativi. Con specifico riferimento alla normativa CFC, assumono particolare rilievo la libertà di stabilimento ed il principio di proporzionalità anche nella prospettiva del divieto di abuso del diritto. L’analisi dunque verterà sulla normativa CFC italiana con l’intento di comprendere se codesta normativa, nelle sue diverse sfaccettature, possa determinare situazioni di contrasto con i principi comunitari. Ciò anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal legislatore con il d.l. 78/2009 in un quadro normativo sempre più orientato a combattere le delocalizzazioni meramente fittizie.

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Dopo gli indubbi sviluppi politici e legali tendenti all’uniformazione è inevitabile non sostenere che anche il mercato della gestione delle infrastrutture e del trasporto aereo a terra costituisce un fattore determinante del trasporto aereo con una più stretta necessità di uniformazione del quadro regolamentare. La gestione aeroportuale e i servizi connessi è collocata all’interno del diritto aereo. Perché si configuri il “trasporto aereo” (nozione dinamica base che caratterizza il diritto del trasporto aereo) si ha la necessità di un accordo tra due paesi – un permesso di volo designato – una finestra di orario di decollo e atterraggio e la regolamentazione delle relative attività connesse, affinché si svolgano in situazione di safety, quale conditio sine qua non di tutte le attività di aviazione. Tuttavia, la migliore dottrina sente il bisogno di una trattazione separata della materia diritto aereo in senso stretto e quella della disciplina aeroportuale, benché i due ambiti sono tra di loro contigui. Questo è legittimato da esigenze contrapposte fra gli operatori dei due settori. In ultima considerazione possiamo sostenere che gli sviluppi legislativi, sia nel diritto aeronautico e in quello marittimo, portano all’abbraccio della impostazione di un diritto dei trasporti inclusivo di ogni forma dell’attuazione del fenomeno trasporto, scollegandosi al solo fenomeno dell’esercizio nautico quale elemento caratterizzante della disciplina. Quale futuro legislativo si prospetta per la gestione del bene aeroporto? Quale sarà la sua dimensione legale su questioni importanti sulle quali esiste una normazione europea come l’allocazione delle bande orarie, tasse aeroportuali e assistenza a terra oppure su quelle che hanno un carattere prevalentemente nazionale? E infine, quale sarebbe la strada da seguire per regolare il nuovo mercato aeroportuale che è passato dalla idea della competizione per il mercato esplorando anche la competizione nel mercato, con aeroporti che si comportano come operatori in concorrenza tra loro?