2 resultados para Simulazione, evacuazione, AutoMod, modellazione, logistica, normativa sicurezza edifici

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Presentata una definizione del termine e un excursus storico delle condotte di attuazione della tortura, citando noti eventi individuali (rapimento Dozier) o di massa (G8 di Genova), il presente lavoro discuterà della carenza normativa di tale reato nel nostro Paese, per concludere con alcuni elementi ravvisabili nel profiling criminologico del torturatore. After having introduced a definition of the word “torture” and briefly analysed from a historic point of view, this behaviour thanks to well-known events (Dozier kidnapping and G8 summit in Genoa), in this article the author will first discuss the lack of an appropriate legislation on this topic in Italy. Then, she will analyse some aspects of the criminological profile of a torturer.

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Con legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere» la Repubblica di San Marino si è dotata di un impianto normativo teso al contenimento del fenomeno della violenza domestica, sessuale e di genere, il cui tratto saliente è dato dal coinvolgimento della compagine sociale nel contrasto delle condotte delittuose (Santolini & Venturini, 2013/2014. La progressiva sensibilizzazione della collettività (Authority Pari Opportunità, 2010)rispetto a fenomeni tollerati in ragione di stereotipi culturali radicati nel contesto sociale tende a favorire l’emersione di episodi altrimenti destinati a rimanere ignoti agli organi giudiziari. Essa appare, pertanto, espressiva della «(…) acquisita consapevolezza del legislatore del fallimento, in materia di violenza di genere, delle modalità tradizionali di formazione e trasmissione della notitia criminis», conseguenti alle «difficoltà oggettive della vittima (…) di reagire alla violenza subita con i tradizionali strumenti della querela o della denuncia» (Santolini&Venturini, 2013/2014, 27), posta l’esistenza di fattori di vulnerabilità specifica del soggetto passivo (ragioni di carattere culturale, sociale o religioso, dipendenza economica e/o psicologica) che lo relegano in posizione subalterna rispetto al perpetrator.