7 resultados para Cultura de massa

em Scientific Open-access Literature Archive and Repository


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Affrontare oggi il tema Scuola significa toccare un argomento spinoso. Se poi al tema Scuola abbiniamo quello della Teoria Gender otteniamo binomio oltremodo discusso. Tante, spesso contraddittorie, sono le informazioni che possiamo trovare sul Web e parlare con gli addetti ai lavori è molto difficile. Difficile, ma non impossibile, soprattutto se si fa riferimento alle fonti e agli autori di questa “Buona Scuola”, oggetto dell’ennesima Riforma-Controriforma che si voglia intendere, testo molto discusso nelle piazze d’Italia non solo dai sindacati o dagli insegnanti precari, ma anche dalle associazioni dei genitori.

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Al di là dell’efficacia e della correttezza della definizione-etichetta “nativi digitali”, che ha avviato un dibattito anche in ambito accademico negli ultimi anni, i dati confermano come la presenza delle nuove tecnologie sia in costante aumento anche nella vita dell’infanzia, già prima del compimento del sesto anno di vita. Ciò provoca la necessità che le scienze dell’educazione si confrontino con le conseguenze del rapporto tra infanzia e strumenti digitali della comunicazione: il saggio riporta una selezione tra i più recenti studi sull’argomento e si conclude con l’indicazione di alcune strategie per articolare percorsi di educazione ai media già dalla prima infanzia, prevedendo il coinvolgimento dei servizi educativi (sia nidi d’infanzia che scuole dell’infanzia) e della famiglia.

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Quando si discute circa il ruolo che l’avvocato riveste nelle procedure che riguardano soggetti minorenni è senz’altro importante soffermarsi a riflettere sugli interessi che il difensore minorile si trova a tutelare (l’interesse, il miglior interesse o semplicemente la volontà); le relazioni che deve instaurare (con i genitori, con gli avvocati dei genitori, con i consulenti, con gli assistenti sociali, con i magistrati e con i giornalisti), i rapporti con le altre figure che a vario titolo sono coinvolte nella tutela dei diritti e del benessere del minore, infine le norme deontologiche che presiedono allo svolgimento dell’attività dell’avvocato del minore.

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La legge n.354 del 1975 ha apportato importanti cambiamenti nella vita detentiva. Viene messa in luce un nuovo senso della sanzione: una pena più umana in cui il detenuto non può più essere considerato un soggetto da diagnosticare, ma da conoscere e reinserire nel contesto sociale. Tuttavia il carcere resta una realtà complessa piena di problematiche e contraddizioni. Il seguente lavoro ha cercato di comprendere l’opinione dei detenuti su tematiche che quotidianamente ruotano intorno al carcere: recidiva, finalità rieducativa e sorveglianza dinamica. A tal proposito è stato somministrato un questionario appositamente strutturato su tali tematiche ad un campione di 161 detenuti. Il carcere aperto e la sorveglianza dinamica risultano una nuova conquista trattamentale. Solo un carcere più vivibile, pieno di opportunità può realmente rieducare il soggetto ed insegnargli ad essere libero nel rispetto della legge.

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Con legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere» la Repubblica di San Marino si è dotata di un impianto normativo teso al contenimento del fenomeno della violenza domestica, sessuale e di genere, il cui tratto saliente è dato dal coinvolgimento della compagine sociale nel contrasto delle condotte delittuose (Santolini & Venturini, 2013/2014. La progressiva sensibilizzazione della collettività (Authority Pari Opportunità, 2010)rispetto a fenomeni tollerati in ragione di stereotipi culturali radicati nel contesto sociale tende a favorire l’emersione di episodi altrimenti destinati a rimanere ignoti agli organi giudiziari. Essa appare, pertanto, espressiva della «(…) acquisita consapevolezza del legislatore del fallimento, in materia di violenza di genere, delle modalità tradizionali di formazione e trasmissione della notitia criminis», conseguenti alle «difficoltà oggettive della vittima (…) di reagire alla violenza subita con i tradizionali strumenti della querela o della denuncia» (Santolini&Venturini, 2013/2014, 27), posta l’esistenza di fattori di vulnerabilità specifica del soggetto passivo (ragioni di carattere culturale, sociale o religioso, dipendenza economica e/o psicologica) che lo relegano in posizione subalterna rispetto al perpetrator.

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Nel mito, quindi, bene e male si stringono nel fuoco, in un abbraccio fatale. Nonostante esso abbia per sempre cambiato in meglio le sorti dell’umanità, racchiude in se il mistero: fonte di calore e di luce, elemento dalla materialità domestica, resta però inafferrabile agli uomini, a volte irrefrenabile, spesso temibile e altrettanto seducente. È da ricercare perciò in questa sua dualità il fascino che il fuoco provoca negli uomini: esso divora, con la sua fiamma distruttiva, tutto quello che incontra nel suo passaggio, lasciando dietro di sé terreni ristorati, nutriti dalla decomposizione dei vegetali. Con la sua luce e calore permettel’esistenza, ma nel contempo ha la possibilità di distruggerla per sempre. Proprietà che hanno fatto del fuoco un potente simbolo rappresentativo sia della vita che della morte, introducendolo di conseguenza nel “mondo del soprannaturale”, come facoltà e prerogativa degli Dei entrando così a far parte dei miti, delle credenze e delle tradizioni di molti popoli.

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Andiamo ad inquadrare la figura femminile nell’organizzazione criminale presa in esame, ovvero la ‘Ndrangheta, mafia calabrese il cui nome deriva dal sostantivo greco andragathòs, che si traduce in forza, virilità, valore. È una mafia definita da molti come “liquida” per lo straordinario potere di penetrare in ogni ambito del sociale ed estendere i propri confini ben oltre il territorio calabro. Fondata sullo stretto ed indissolubile vincolo di sangue, la struttura interna della ‘Ndrangheta viene suddivisa in due livelli: la “Società Minore”, di cui fanno parte picciotto, camorrista e sgarrista, e la “Società Maggiore” che prevede “doti” di santista, vangelo, quartino, quintino e associazione. Più cosche, legate tra loro, danno vita al “Locale”, che costituisce l’unità fondamentale di aggregazione mafiosa su un determinato territorio, quasi sempre coincidente con un villaggio o con un rione di una città. Per la costituzione del “Locale” è necessaria la presenza di almeno 49 affiliati. Ogni locale è diretto da una terna di ‘ndranghetisti, detta copiata, quasi sempre rappresentata dal capobastone, dal contabile e dal capocrimine.