7 resultados para IUS PUNIENDI
em Universita di Parma
Resumo:
Lo studio delle nuove forme di vitalizio diffuse nella prassi giuridica, da sempre oggetto di vivo interesse, ha sollevato l'annosa e complessa problematica degli incerti rapporti con il modello tipico della rendita vitalizia; diverse, nel tempo, sono state le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, che hanno animato e tuttora sollecitano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in detta materia, in relazione alle molteplici ipotesi di vitalizi, tradizionalmente identificati come vitalizi impropri, così da tenerli distinti, almeno dal punto di vista classificatorio, dalla matrice della rendita di fonte codicistica. Delineati i tratti salienti dei medesimi vitalizi e ripercorso il lungo processo evolutivo sulla ricostruzione del concetto di causa del contratto - culminante con l'affermazione della causa quale funzione economico-individuale nonché dell'assoluta rilevanza dell'attenta valutazione degli interessi concretamente in gioco ai fini di una corretta analisi di ogni singola figura negoziale - si è pervenuto, facendo impiego di quest'ultimo criterio di indagine nella verifica, in detta materia, della variegata prassi contrattuale, al superamento della contrapposizione dicotomica di tipicità ed atipicità in sede di inquadramento dei vitalizi impropri ed alla consapevolezza della necessità di esaminare, per ciascuna delle fattispecie di vitalizio improprio, la regolamentazione posta dalle parti, al fine di accertare, volta a volta, la compatibilità delle singole norme legislative in tema di rendita con la concreta sistemazione di interessi voluta dai paciscenti.
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Il seguente lavoro si occupa del vincolo di destinazione nei suoi diversi aspetti : la genesi dell'art. 2645-ter del codice civile, la natura giuridica, la struttura, gli elementi essenziali, la casistica ed i soggetti coinvolti
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La presente tesi analizza il reato di traffico di esseri umani in Europa, con particolare attenzione al fenomeno dello sfruttamento sessuale. La ricerca è stata condotta in parte nell’ambito del progetto “FIDUCIA. New European crimes and trust-based policy” (www.fiduciaproject.eu). La tesi è composta da 5 capitoli. Il primo capitolo introduce il reato di tratta di esseri umani, a livello globale e, successivamente, nello specifico, in Europa. Vengono presentati i fattori determinanti e le origini del fenomeno. Inoltre, ne vengono fornite le definizioni e le principali caratteristiche, in linea con i più importanti documenti internazionali sul tema. Il capitolo si chiude con una panoramica statistica, che affronta anche le criticità della raccolta di dati relativi ai reati. Il secondo capitolo analizza l’approccio correntemente adottato a livello domestico ed europeo contro la tratta. Le misure vengono presentate prima dal punto di vista teorico; successivamente ne vengono forniti esempi concreti, ad esempio convenzioni internazionali, direttive, ma anche progetti di ricerca, collaborazioni internazionali tra autorità ed ONG. Il terzo capitolo si concentra sulla tratta a fini di sfruttamento sessuale. Vengono analizzati il potenziale legame con la prostituzione, e l’approccio europeo. Segue un approfondimento dei modelli legali implementati a livello europeo ed uno studio comparato di cinque paesi membri, rappresentativi dei vari modelli di regolamentazione della prostituzione (Italia, Belgio, Polonia, Germania e Svezia). Il quarto capitolo raccoglie le interviste condotte con diversi esperti che si occupano di contrasto alla tratta: ONG italiane e straniere, referenti nazionali anti-tratta di Italia, Belgio e Germania, FRONTEX, membri del Parlamento Europeo. Nelle conclusioni, vengono proposte prima una valutazione complessiva del quadro attuale, e poi alcune raccomandazioni ai governi nazionali e agli organismi sopranazionali. In particolare, visto l’obiettivo di un contrasto omogeneo e coordinato della tratta (per sfruttamento sessuale specificamente) a livello europeo, si ritiene che un modello regolamentare uniforme della prostituzione negli stati membri possa contribuire a migliorare uniformità ad efficacia dell’approccio europeo alla tratta.
Resumo:
La limitazione del brevetto in corso di causa è uno dei temi più caldi ed attuali del contenzioso brevettuale, a seguito dell’introduzione nel Codice della Proprietà Industriale, con la riforma dell’agosto 2010, del 3° comma dell’art. 79, a mente del quale “In un giudizio di nullità, il titolare ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”. L’applicazione della disposizione in discorso genera una serie di interrogativi, ai quali giurisprudenza e dottrina cercano di rispondere, e determina, e sempre più determinerà, un cambiamento radicale dello svolgimento del contenzioso brevettuale, con la possibilità di un “riassetto” della privativa, anche per successivi tentativi, nella quale anche il C.T.U. è spesso (e non senza contestazioni, a questo riguardo) parte attiva, non essendo infrequente che questo offra indicazioni circa la sussistenza di un margine di validità del titolo . L’elaborato tenta, quindi, di approfondire le problematiche di natura sostanziale e procedurale che l’articolo 79, comma 3, C.P.I. solleva, ripercorrendo con l’occasione le possibili facoltà di intervento sul brevetto, sia allo stato di domanda, che a seguito di concessione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’inventore per perfezionare la propria privativa.
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Nel Capitolo I abbiamo osservato come la legittimazione abbia per oggetto la fonte di produzione del diritto, mentre la legalità l’atto emanato dalla fonte nell’esercizio del potere. La legittimazione è fondamento del potere, attiene alla sua titolarità e giustifica l’obbedienza e l’uso della forza. La legalità si riferisce all’esercizio del potere, regolandolo. Si è visto come «quando si esige la legittimazione del potere, si chiede che colui che lo detiene abbia il diritto di averlo. Quando si invoca la legalità del potere, si domanda che chi lo detiene lo eserciti non secondo il proprio capriccio ma in conformità di regole stabilite ed entro i limiti di queste. Il contrario del potere legittimo è il potere di fatto, il contrario del potere legale è il potere arbitrario» . Si è poi precisato che legittimazione e legalità sono i fondamenti alla base dello Stato democratico: laddove non v’è legittimazione non vi può essere neppure democrazia, distinguendo la legittimazione formale, che riguarda chi è legittimato ad agire, ad esercitare il potere, compiendo atti giuridici prescrittivi; dalla legittimazione sostanziale, che riguarda invece che cosa non può e che cosa non può non essere deciso, ossia i limiti e i vincoli imposti all’esercizio del potere . La legittimazione è però presente in tutte le forme di Stato, tanto in quelli autoritari, quanto in quelli democratici. Ciò che distingue tra autoritarietà e democraticità dello Stato è il tipo di atto attraverso il quale si manifesta la legittimazione del potere. Il potere autoritario riceve la propria legittimazione attraverso atti di fede, quello democratico con atti di fiducia. Gli atti di fede possono solo essere spezzati, rotti. Al contrario, gli atti di fiducia possono essere rinnovati o revocati, e pertanto hanno bisogno di norme legali che ne regolino il funzionamento. In tal senso, modelli autoritari e democratici differiscono ulteriormente: nei primi, legittimato il potere, è legittimo tutto ciò che di esso è manifestazione; si può dire che la legittimazione resta tutta assorbita nella legalità. Diversamente, nei modelli democratici, è necessario vi siano norme che disciplinano quell’atto di fiducia legittimante il potere, ma non solo, ve ne devono anche essere altre che regolino l’esercizio del potere stesso. Non solo, ma la legittimazione per essere democratica deve avvenire periodicamente e ha bisogno di un pubblico attivo, informato, consapevole dei suoi diritti, perché è la democrazia ad aver bisogno di un pubblico, di un consenso sociale, che attraverso la propria legittimazione del potere controlli chi quel potere è chiamato ad esercitarlo. Si comprende, allora, perché il principio di legalità in sé e per sé non può garantire la democrazia. Esso garantisce la conformità alla legge, la non arbitrarietà nell’esercizio del potere, ma nulla dice su chi quella legge ha il potere di emanarla, e infatti l’art. 1 del Codice Rocco, durante il fascismo, non garantiva certo le libertà democratiche. Allo stesso modo, la legittimazione sociale in sé e per sé non garantisce la democrazia, perché anche forme di Stato autoritarie, plebiscitarie, hanno un consenso sociale che le sorregge e legittima tutto ciò che chi esercita il potere decide di fare, almeno fino a quando continuano ad avervi fede. Nel Capitolo II abbiamo mostrato come, attraverso la riserva di legge, la Costituzione garantisca entrambi i fondamenti democratici: quello della legalità nell’esercizio della potestà punitiva e quello della legittimazione del Parlamento che la esercita. Dunque, legalità e legittimazione periodica sono un binomio indissolubile, perché possa aversi uno Stato democratico; inoltre è necessario che l’esercizio del potere avvenga “in pubblico” e che l’opinione pubblica abbia una coscienza critica che le consenta di valutare e orientare le proprie scelte. È stato poi sostenuto nel Capitolo III come lo stesso Parlamento non possa – in democrazia – essere libero di sanzionare con pena tutto ciò che vuole, ma sia vincolato direttamente dalla Costituzione rigida e almeno indirettamente dal consenso sociale, che dovrebbe impedire che sia trasformato in illecito penale tutto ciò per la collettività non dovrebbe essere sanzionato come tale. In questo l’informazione, attraverso i mezzi di comunicazione, rappresenta un postulato necessario per ogni modello democratico in grado di influenzare i cittadini nella percezione della realtà. In quest’ultimo Capitolo IV, infine, abbiamo messo in luce come una distorta percezione della realtà, da parte del consenso sociale, alteri “patologicamente” la legittimazione democratica, facendole perdere ogni sua funzione di garanzia nel delimitare il potere politico.
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Studio comparatistico Italia / UK in tema di colpevolezza di impresa. Uno studio della dimensione in action dei profili ascrittivi di responsabilità delle persone giuridiche.
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La governance del settore alimentare si fonda su una struttura multilivello, ove poteri locali, nazionali, sovranazionali e globali interagiscono. In tale assetto, ogni regolatore è chiamato a proteggere interessi diversi tra loro, tra cui l'ambiente, la salute umana, il benessere animale e la libera concorrenza. La regolazione del settore alimentare, inoltre, impone la considerazione di aspetti etici e culturali, dotati di una forte matrice territoriale. In questo sistema, i valori che entrano in gioco non sono egualmente rappresentati, ma quelli considerati "minori" sono sovente sovrastati dalle esigenze di protezione di un unico interesse: la libera concorrenza su scala globale. Ne deriva che la regolazione del settore alimentare necessita di un nuovo equilibrio. Questo può richiedere sia l'adozione di nuove regole - soprattutto a livello sovranazionale - sia un'interpretazione maggiormente inclusiva dei principi e delle regole già esistenti da parte delle Corti. Tuttavia, risulta maggiormente urgente e di immediata efficacia permettere ai soggetti interessati, siano essi privati o pubblici, di partecipare alla formulazione delle politiche e delle decisioni inerenti il settore alimentare. La partecipazione procedurale è in grado di soddisfare esigenze differenti e talvolta opposte, pertanto essa è regolata dal legislatore a seconda dello scopo finale prefissato. Principalmente, essa è vista come una applicazione diretta dei principi di democrazia e trasparenza; tuttavia, il suo reale impatto sul risultato finale delle decisioni pubbliche può scostarsi considerevolemente da tale paradigma. Lo scopo di tale lavoro è analizzare i diversi modelli partecipativi implementati nei vari livelli di governo, al fine di determinarne il reale impatto sui soggetti interessati e sul bilanciamento degli interessi in gioco. La conclusione dimostra un certo livello di perplessità per ciò che riguarda l'assetto di tali garanzie nella regolazione del settore alimentare, dove lo sviluppo del concetto di democrazia partecipativa e di bilancio tra gli interessi rilevanti è ancora acerbo.