941 resultados para Bologna. Istituto Geologico.


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Esercizi di esame per i corsi di Fisica Generale. I compiti di esame contengono esercizi sorteggiati da questa lista, nell'ultima versione disponibile sul Web 15 giorni prima della data di esame. I punteggi riportati a fianco dei quesiti/esercizi sono calcolati dinamicamente sulla base dei precedenti risultati nelle prove di esame, in modo da rendere il secondo terzile della distribuzione dei voti sul singolo esercizio pari a 3/3. In altre parole il punteggio assegnato al singolo quesito/esercizio è tale da assicurare che un terzo degli studenti che hanno affrontato l'esercizio ottenga la massima valutazione. Il punteggio degli esercizi riportato sul file è indicativo. Esso si modifica dinamicamente a ogni esame, in modo che a ogni esame diviene una valutazione più precisa della difficoltà dell'esercizio (all'aumentare della statistica sperimentale l'errore di misura diminuisce).

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Bibliography of agriculture

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Lo studio in esame si pone l'obiettivo di fornire dati sintetici ma rappresentativi del comportamento statico e sismico dell'Istituto di Matematica di Bologna (1965). Nella prima parte vengono descritte le fasi di conoscenza della geometria degli elementi e delle caratteristiche meccaniche dei materiali componenti la struttura in calcestruzzo armato. Nella seconda parte vengono descritte le verifiche condotte (SLE, SLU) e proposti i risultati sotto forma di istogrammi. Viene posta particolare attenzione alle verifiche sismiche allo SLV per le quali l' edificio mostra un comportamento critico.

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Descrizione della metodologia adotta per la valutazione delle verifiche di sicurezza per l'edificio sito in via San. Giacomo 5-7 sede del Istituto di Chimica Agraria del Università di Bologna. Il sistema strutturale dell'edificio e costituito in muratura portante.

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Half-title: Aggiunta alla collezione delle opere del prof. Luifi Galvani ...

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Publisher varies: Industrie grafiche italiane, 1921-1922; Coop. tipografica Azzoguidi, 1923-1943.

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Dopo aver brevemente ricostruito l’evoluzione dell’istituto dell’incompatibilità nel pubblico impiego, tra la sua introduzione nell’Ordinamento italiano nel 1908 e la sua attuale formulazione (attraverso le riforme del 1923 e del 1957), l’autore –contestando un’opinione diffusa nella letteratura giuslavoristica- esclude che l’art. 98 Cost. obblighi il legislatore ordinario ad imporre un dovere di esclusività al lavoratore dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Successivamente si osserva come nel corso di più di un secolo la Dottrina, comunque poco interessata al tema, non abbia saputo giustificare in maniera unitaria e coerente la disciplina delle incompatibilità (se non ricorrendo ad argomentazioni di natura etica o sociale); diversamente la Giurisprudenza, soprattutto in epoca repubblicana, ha cercato di ricondurre la ratio dell’istituto alla specificità del rapporto lavorativo, riuscendo a giustificare le previsioni (e a individuarne i confini di applicazione) solo in relazione alla specialità del rapporto di lavoro pubblico. Nel secondo capitolo si evidenzia come, in occasione della riforma di fine XX secolo, la scelta di riservare alla legge la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego non sia necessariamente in contrasto con la privatizzazione del lavoro pubblico. Si descrivono inoltre le linee generali dell’istituto, evidenziandone gli aspetti problematici (in particolare rapporto tra art. 53 del D.Lgvo 165/01 e l’art. 1 commi 57 e ss. della L. 662/96) e la collocazione nell’ambito complessivo della riforma di privatizzazione (con particolare attenzione al tema della natura degli atti). Nell’ultimo capitolo, si evidenziano le criticità della disciplina vigente, anche alla luce della discutibile interpretazione datane dalla Corte di Cassazione. In particolare si sottolinea come il sistema sanzionatorio non sia coerente con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e mantenga una forte connotazione pubblicistica. Si rileva quindi come le critiche all’istituto si possano sostanzialmente ricondurre al fatto che il legislatore, mantenendo in vita un istituto risalente e riconducibile a esigenze di varia natura, non ha individuato univocamente nè il fine ultimo delle norme nè quale sia il bene che si intende proteggere; in tal modo si è disegnato un sistema che vieta irragionevolmente le sole attività remunerative, implica una profonda differenziazione pubblico/privato, comporta un sacrificio significativo per il lavoratore pubblico. Dopo aver negato la possibilità di ricondurre l’istituto alle previsioni di cui all’art. 2105 c.c., l’autore, riflettendo sulle ragioni fondanti l’esistenza di tale ultima previsione e in considerazione del dato incontrovertibile che oggi l’ordinamento fonda sul contratto sia i rapporti di impiego pubblico sia quelli di impiego privato, giunge ad individuare un unitario principio secondo il quale è illecito lo svolgimento, da parte del lavoratore, di attività inconciliabili con gli interessi che costituiscono la giustificazione profonda dell’attività del datore di lavoro. Si tratterebbe, insomma, di “un generale principio di tutela dell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività del datore, che si concretizza in entrambi i casi nel sorgere di obbligazioni negative (di non fare/di astenersi) in capo al lavoratore, riferite alle attività concorrenziali e a quelle incompatibili”(Cap III, 3.3) rispettivamente nel privato e nel pubblico Alla luce della esposta conclusione, l’autore auspica che tutto il sistema delle incompatibilità venga ridisegnato in una prospettiva che tenga conto dell’esigenza di uniformare al massimo le regole che governano il lavoro, indipendentemente dalla soggettività (pubblica o privata) dei datori. Un simile obiettivo, in termini di coerenza ed efficacia, appare perseguibile a partire dal modello disegnato dall’art. 53 del D.Lgvo 165/01 in materia di incarichi autorizzabili.