983 resultados para ex post facto clause
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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This ex vivo study evaluated the antibacterial effect of intracanal medications in root canals contaminated with Enterococcus faecalis. Fifty single-rooted human teeth were contaminated with E. faecalis (ATCC 29212) and incubated at 37°C for 21 days. The specimens were randomly divided into 5 groups according to the intracanal medication used: OZ-PG: ozonized propylene glycol; CH/CPMC: calcium hydroxide/camphorated paramonochlorophenol; OZ-PG/CH ozonized PG/CH; PC: positive control group (no medication); and NC: negative control group (no contamination). The samples were collected after 7 days (post-medication) and 14 days (final). Bacterial growth was checked by counting the colony-forming units (CFU). OZ-PG and CH/CPMC reduced significantly the CFU counts compared with PC in the post-medication and final samples, with no statistically significant differences among them. On the other hand, OZ-PG/CH did not reduce significantly the number of bacteria compared with PC. In conclusion, among the evaluated medications OZ-PG and CH/CPMC were the most effective against E. faecalis.
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Pós-graduação em Biociências - FCLAS
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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The main objective of this work was to mount and test an experimental model to measure the hydraulic conductance of ex vivo dentin. Seventeen healthy third molars, with indication of extraction of healthy donors aged between 15 and 30 years were obtained by informed consent. After cleaning them, disinfecting them, including them in resin epoxy and cutting them, there were 17 samples of dentin, corresponding to a disk of resin with a coronal section of tooth showing the dentin exposed on both sides of it. Three machines to measure the hydraulic conductance of the dentin were assembled according to the description of the model of Pashley. Samples were installed in a Chamber of diffusion, connected by using silicone tubes to a graduated transfer pipette and a 20cm water column. Through the displacement of a bubble of water in the inside of the pipette, the hydraulic conductance of each sample was measured 3 times on the 14th, 21st, 28th and 35th day post extraction. The data were tabulated and analyzed statistically. There is no SS difference in the rate of flow of a measured sample in the three machines (p=0.5937). There is no SS difference in measurements of the hydraulic conductance of 13 samples of human dentin measured in days 14, 21, 28 and 35 postextraction (p=0.0704). It is possible to mount an experimental model to study the hydraulic conductance of dentin ex vivo, based on the model of Pashley. The model seems to be reliable, but more research is needed in order to validate its reliability.
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Pós-graduação em Cirurgia Veterinária - FCAV
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La ricerca ha perseguito l’obiettivo di individuare e definire il potere di un ente territoriale di sostituire, tramite i suoi organi o atti, quelli ordinari degli enti territoriali minori, per assumere ed esercitare compiutamente, in situazioni straordinarie, le funzioni proprie di questi. Dogmaticamente potremmo distinguere due generali categorie di sostituzione: quella amministrativa e quella legislativa, a seconda dell’attività giuridica nella quale il sostituto interviene. Nonostante tale distinzione riguardi in generale il rapporto tra organi o enti della stessa o di differenti amministrazioni, con eguale o diverso grado di autonomia; la ricerca ha mirato ad analizzare le due summenzionate categorie con stretto riferimento agli enti territoriali. I presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio avrebbero consentito ovviamente di sottocatalogare le due generali categorie di sostituzione, ma un’indagine volta a individuare e classificare ogni fattispecie di attività sostitutiva, più che un’attività complessa, è sembrata risultare di scarsa utilità. Più proficuo è parso il tentativo di ricostruire la storia e l’evoluzione del menzionato istituto, al fine di definire e comprendere i meccanismi che consentono l’attività sostitutiva. Nel corso della ricostruzione non si è potuto trascurare che, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto della sostituzione è nato nel diritto amministrativo tra le fattispecie che regolavano l’esercizio della funzione amministrativa indiretta. La dottrina del tempo collocava la potestà sostitutiva nella generale categoria dei controlli. La sostituzione, infatti, non avrebbe avuto quel valore creativo e propulsivo, nel mondo dell’effettualità giuridica, quell’energia dinamica ed innovatrice delle potestà attive. La sostituzione rappresentava non solo la conseguenza, ma anche la continuazione del controllo. Le fattispecie, che la menzionata dottrina analizzava, rientravano principalmente all’interno di due categorie di sostituzione: quella disposta a favore dello Stato contro gli inadempimenti degli enti autarchici – principalmente il comune – nonché la sostituzione operata all’interno dell’organizzazione amministrativa dal superiore gerarchico nei confronti del subordinato. Già in epoca unitaria era possibile rinvenire poteri sostitutivi tra enti, la prima vera fattispecie di potestà sostitutiva, era presente nella disciplina disposta da diverse fattispecie dell'allegato A della legge 20 marzo 1856 n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno. Tentativo del candidato è stato quello, quindi, di ricostruire l'evoluzione delle fattispecie sostitutive nella stratificazione normativa che seguì con il T.U. della legge Comunale e Provinciale R.D. 4 febbraio 1915 e le successive variazioni tra cui il R.D.L. 30 dicembre 1923. Gli istituti sostitutivi vennero meno (di fatto) con il consolidarsi del regime fascista. Il fascismo, che in un primo momento aveva agitato la bandiera delle autonomie locali, non tardò, come noto, una volta giunto al potere, a seguire la sua vera vocazione, dichiarandosi ostile a ogni proposito di decentramento e rafforzando, con la moltiplicazione dei controlli e la soppressione del principio elettivo, la già stretta dipendenza delle comunità locali dallo Stato. Vennero meno i consigli liberamente eletti e al loro posto furono insediati nel 1926 i Podestà e i Consultori per le Amministrazioni comunali; nel 1928 i Presidi e i Rettorati per le Amministrazioni Provinciali, tutti organi nominati direttamente o indirettamente dall’Amministrazione centrale. In uno scenario di questo tipo i termini autarchia e autonomia risultano palesemente dissonanti e gli istituti di coordinamento tra Stato ed enti locali furono ad esso adeguati; in tale ordinamento, infatti, la sostituzione (pur essendo ancora presenti istituti disciplinanti fattispecie surrogatorie) si presentò come un semplice rapporto interno tra organi diversi, di uno stesso unico potere e non come esso è in realtà, anello di collegamento tra soggetti differenti con fini comuni (Stato - Enti autarchici); per semplificare, potremmo chiederci, in un sistema totalitario come quello fascista, in cui tutti gli interessi sono affidati all’amministrazione centrale, chi dovrebbe essere il sostituito. Il potere sostitutivo (in senso proprio) ebbe una riviviscenza nella normativa post-bellica, come reazione alla triste parentesi aperta dal fascismo, che mise a nudo i mali e gli abusi dell’accentramento statale. La suddetta normativa iniziò una riforma in favore delle autonomie locali; infatti, come noto, tutti i partiti politici assunsero posizione in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali minori e ripresero le proposte dei primi anni dell’Unità di Italia avanzate dal Minghetti, il quale sentiva l’esigenza dell’istituzione di un ente intermedio tra Stato e Province, a cui affidare interessi territorialmente limitati: la Regione appunto. Emerge piuttosto chiaramente dalla ricerca che la storia politica e l’evoluzione del diritto pubblico documentano come ad una sempre minore autonomia locale nelle politiche accentratrici dello Stato unitario prima, e totalitario poi, corrisponda una proporzionale diminuzione di istituti di raccordo come i poteri sostitutivi; al contrario ad una sempre maggiore ed evoluta autonomia dello Stato regionalista della Costituzione del 1948 prima, e della riforma del titolo V oggi, una contestuale evoluzione e diffusione di potestà sostitutive. Pare insomma che le relazioni stato-regioni, regioni-enti locali che la sostituzione presuppone, sembrano rappresentare (ieri come oggi) uno dei modi migliori per comprendere il sistema delle autonomie nell’evoluzione della stato regionale e soprattutto dopo la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dalla preliminare indagine storica un altro dato, che pare emergere, sembra essere la constatazione che l'istituto nato e giustificato da esigenze di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa sia stato trasferito nell'ambio delle relazioni tra stato e autonomie territoriali. Tale considerazione sembra essere confermata dal proseguo dell’indagine, ed in particolare dai punti di contatto tra presupposti e procedure di sostituzione nell’analisi dell’istituto. Nonostante, infatti, il Costituente non disciplinò poteri sostitutivi dello Stato o delle regioni, al momento di trasferire le competenze amministrative alle regioni la Corte costituzionale rilevò il problema della mancanza di istituti posti a garantire gli interessi pubblici, volti ad ovviare alle eventuali inerzie del nuovo ente territoriale. La presente ricerca ha voluto infatti ricostruire l’ingresso dei poteri sostitutivi nel ordinamento costituzionale, riportando le sentenze del Giudice delle leggi, che a partire dalla sentenza n. 142 del 1972 e dalla connessa pronuncia n. 39 del 1971 sui poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato, pur non senza incertezze e difficoltà, ha finito per stabilire un vero e proprio “statuto” della sostituzione con la sentenza n. 177 del 1988, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Le prime fattispecie sostitutive furono disciplinate con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare con l’art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale disciplina, per il rispetto dell’autonomia regionale, venne legittimata dalla stessa Corte nella sentenza n. 182 del 1976. Sempre con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari intervenne l’art. 6 c. 3°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La stessa norma va segnalata per introdurre (all’art. 4 c. 3°) una disciplina generale di sostituzione in caso di inadempimento regionale nelle materie delegate dallo Stato. Per il particolare interesse si deve segnalare il D.M. 21 settembre 1984, sostanzialmente recepito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), poi convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. legge Galasso. Tali disposizioni riaccesero il contenzioso sul potere sostitutivo innanzi la Corte Costituzionale, risolto nelle sentt. n. 151 e 153 del 1986. Tali esempi sembrano dimostrare quello che potremmo definire un dialogo tra legislatore e giudice della costituzionalità nella definizione dei poteri sostitutivi; il quale culminò nella già ricordata sent. n. 177 del 1988, nella quale la Corte rilevò che una legge per prevedere un potere sostitutivo costituzionalmente legittimo deve: essere esercitato da parte di un organo di governo; nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali in conformità al principio di leale collaborazione. Il modello definito dalla Corte costituzionale sembra poi essere stato recepito definitivamente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale per prima ha connesso la potestà sostitutiva con il principio di sussidiarietà. Detta legge sembra rappresentare un punto di svolta nell’indagine condotta perché consente di interpretare al meglio la funzione – che già antecedentemente emergeva dallo studio dei rapporti tra enti territoriali – dei poteri sostitutivi quale attuazione del principio di sussidiarietà. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha disciplinato all’interno della Costituzione ben due fattispecie di poteri sostitutivi all’art. 117 comma 5 e all’art. 120 comma 2. La “lacuna” del 1948 necessitava di essere sanata – in tal senso erano andati anche i precedenti tentativi di riforma costituzionale, basti ricordare l’art. 58 del progetto di revisione costituzionale presentato dalla commissione D’Alema il 4 novembre 1997 – i disposti introdotti dal riformatore costituzionale, però, non possono certo essere apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Le due richiamate disposizioni costituzionali, infatti, hanno prodotto numerose letture. Il dibattito ha riguardato principalmente la natura delle due fattispecie sostitutive. In particolare, si è discusso sulla natura legislativa o amministrativa delle potestà surrogatorie e sulla possibilità da parte del legislatore di introdurre o meno la disciplina di ulteriori fattispecie sostitutive rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Con particolare riferimento all’art. 120 c. 2 Cost. sembra semplice capire che le difficoltà definitorie siano state dovute all’indeterminatezza della fattispecie, la quale attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti degli organi (tutti) delle regioni, province, comuni e città metropolitane. In particolare, la dottrina, che ha attribuito all’art. 120 capoverso la disciplina di un potere sostitutivo sulle potestà legislative delle Regioni, è partita dalla premessa secondo la quale detta norma ha una funzione fondamentale di limite e controllo statale sulle Regioni. La legge 18 ottobre 2001 n. 3 ha, infatti, variato sensibilmente il sistema dei controlli sulle leggi regionali, con la modificazione degli artt. 117 e 127 della Costituzione; pertanto, il sistema dei controlli dopo la riforma del 2001, troverebbe nel potere sostitutivo ex art. 120 la norma di chiusura. Sul tema è insistito un ampio dibattito, al di là di quello che il riformatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere, un’obiezione (più delle altre) pare spingere verso l’accoglimento della tesi che propende per la natura amministrativa della fattispecie in oggetto, ovvero la constatazione che il Governo è il soggetto competente, ex art. 120 capoverso Cost., alla sostituzione; quindi, se si intendesse la sostituzione come avente natura legislativa, si dovrebbe ritenere che il Costituente abbia consentito all’Esecutivo, tosto che al Parlamento, l’adozione di leggi statali in sostituzione di quelle regionali. Suddetta conseguenza sembrerebbe comportare una palese violazione dell’assetto costituzionale vigente. Le difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. si sono riversate sulla normativa di attuazione della riforma costituzionale, legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare nell’art. 8, il quale ha mantenuto un dettato estremamente vago e non ha preso una chiara e netta opzione a favore di una della due interpretazione riportate circa la natura della fattispecie attuata, richiamando genericamente che il potere sostitutivo si adotta “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120” Cost. Di particolare interesse pare essere, invece, il procedimento disciplinato dal menzionato art. 8, il quale ha riportato una procedura volta ad attuare quelle che sono state le indicazioni della Corte in materia. Analogamente agli anni settanta ed ottanta, le riportate difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. e, più in generale il tema dei poteri sostitutivi dopo la riforma del 2001, sono state risolte e definite dal giudice della costituzionalità. In particolare, la Corte sembra aver palesemente accolto (sent. n. 43 del 2004) la tesi sulla natura amministrativa del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 c. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha tra l’altro fugato i dubbi di chi, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, aveva letto nel potere sostitutivo, attribuito dalla riformata Costituzione al Governo, l’illegittimità di tutte quelle previsioni legislative regionali, che disponevano ipotesi di surrogazione (da parte della regione) nei confronti degli enti locali. La Corte costituzionale, infatti, nella già citata sentenza ha definito “straordinario” il potere di surrogazione attribuito dall’art. 120 Cost. allo Stato, considerando “ordinare” tutte quelle fattispecie sostitutive previste dalla legge (statale e regionale). Particolarmente innovativa è la parte dell'indagine in cui la ricerca ha verificato in concreto la prassi di esercizio della sostituzione statale, da cui sono sembrate emergere numerose tendenze. In primo luogo significativo sembra essere il numero esiguo di sostituzioni amministrative statali nei confronti delle amministrazioni regionali; tale dato sembra dimostrare ed essere causa della scarsa “forza” degli esecutivi che avrebbero dovuto esercitare la sostituzione. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'ulteriore dato che sembra emergere ovvero i casi in cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi sono avvenuti tutti in materie omogenee (per lo più in materia di tutela ambientale) che rappresentano settori in cui vi sono rilevanti interessi pubblici di particolare risonanza nell'opinione pubblica. Con riferimento alla procedura va enfatizzato il rispetto da parte dell'amministrazione sostituente delle procedure e dei limiti fissati tanto dal legislatore quanto nella giurisprudenza costituzionale al fine di rispettare l'autonomia dell'ente sostituito. Dalla ricerca emerge che non è stato mai esercitato un potere sostitutivo direttamente ex art. 120 Cost., nonostante sia nella quattordicesima (Governo Berlusconi) che nella quindicesima legislatura (Governo Prodi) con decreto sia stata espressamente conferita al Ministro per gli affari regionali la competenza a promuovere l’“esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione”. Tale conclusione, però, non lascia perplessi, bensì, piuttosto, sembra rappresentare la conferma della “straordinarietà” della fattispecie sostitutiva costituzionalizzata. Infatti, in via “ordinaria” lo Stato prevede sostituzioni per mezzo di specifiche disposizioni di legge o addirittura per mezzo di decreti legge, come di recente il D.L. 09 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), che ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. Spesso l’aspetto interessante che sembra emergere da tali sostituzioni, disposte per mezzo della decretazione d’urgenza, è rappresentato dalla mancata previsione di diffide o procedure di dialogo, perché giustificate da casi di estrema urgenza, che spesso spingono la regione stessa a richiedere l’intervento di surrogazione. Del resto è stata la stessa Corte costituzionale a legittimare, nei casi di particolare urgenza e necessità, sostituzioni prive di dialogo e strumenti di diffida nella sent. n. 304 del 1987. Particolare attenzione è stata data allo studio dei poteri sostitutivi regionali. Non solo perché meno approfonditi in letteratura, ma per l’ulteriore ragione che tali fattispecie, disciplinate da leggi regionali, descrivono i modelli più diversi e spingono ad analisi di carattere generale in ordine alla struttura ed alla funzione dei poteri sostitutivi. Esse sembrano rappresentare (in molti casi) modelli da seguire dallo stesso legislatore statale, si vedano ad esempio leggi come quella della regione Toscana 31 ottobre 2001, n. 53, artt. 2, 3, 4, 5, 7; legge regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, art. 30, le quali recepiscono i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale e scandiscono un puntuale procedimento ispirato alla collaborazione ed alla tutela delle attribuzioni degli enti locali. La ricerca di casi di esercizio di poter sostitutivi è stata effettuata anche con riferimento ai poteri sostitutivi regionali. I casi rilevati sono stati numerosi in particolare nella regione Sicilia, ma si segnalano anche casi nelle regioni Basilicata ed Emilia-Romagna. Il dato principale, che sembra emergere, pare essere che alle eterogenee discipline di sostituzione corrispondano eterogenee prassi di esercizio della sostituzione. Infatti, alle puntuali fattispecie di disciplina dei poteri sostitutivi dell’Emilia-Romagna corrispondono prassi volte ad effettuare la sostituzione con un delibera della giunta (organo di governo) motivata, nel rispetto di un ampio termine di diffida, nonché nella ricerca di intese volte ad evitare la sostituzione. Alla generale previsione della regione Sicilia, pare corrispondere un prassi sostitutiva caratterizzata da un provvedimento del dirigente generale all’assessorato per gli enti locali (organo di governo?), per nulla motivato, salvo il richiamo generico alle norme di legge, nonché brevi termini di diffida, che sembrano trovare la loro giustificazione in note o solleciti informati che avvisano l’ente locale della possibile sostituzione. In generale il fatto che in molti casi i poteri sostitutivi siano stimolati per mezzo dell’iniziativa dei privati, sembra dimostrare l’attitudine di tal istituto alla tutela degli interessi dei singoli. I differenti livelli nei quali operano i poteri sostitutivi, il ruolo che la Corte ha assegnato a tali strumenti nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nonché i dati emersi dall’indagine dei casi concreti, spingono ad individuare nel potere sostitutivo uno dei principali strumenti di attuazione del principio di sussidiarietà, principio quest’ultimo che sembra rappresentare – assieme ai corollari di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione – la chiave di lettura della potestà sostitutiva di funzioni amministrative. In tal senso, come detto, pare emergere dall’analisi di casi concreti come il principio di sussidiarietà per mezzo dei poteri sostitutivi concretizzi quel fine, a cui l’art. 118 cost. sembra mirare, di tutela degli interessi pubblici, consentendo all’ente sovraordinato di intervenire laddove l’ente più vicino ai cittadini non riesca. Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave di lettura anche dell’altra categoria della sostituzione legislativa statale. L’impossibilità di trascurare o eliminare l’interesse nazionale, all’interno di un ordinamento regionale fondato sull’art. 5 Cost., sembra aver spino la Corte costituzionale ad individuare una sorta di “potere sostitutivo legislativo”, attraverso il (seppur criticabile) meccanismo introdotto per mezzo della sent. 303 del 2003 e della cosiddetta “chiamata i sussidiarietà”. Del resto adattare i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 117 del 1988 alla chiamata in sussidiarietà e i limiti che dal principio di leale collaborazione derivano, sembra rappresentare un dei modi (a costituzione invariata) per limitare quello che potrebbe rappresentare un meccanismo di rilettura dell’art. 117 Cost. ed ingerenza dello stato nelle competenze della regioni. Nonostante le sensibili differenze non si può negare che lo strumento ideato dalla Corte abbia assunto le vesti della konkurrierende gesetzgebung e, quindi, di fatto, di un meccanismo che senza limiti e procedure potrebbe rappresentare uno strumento di interferenza e sostituzione della stato nelle competenze regionali. Tali limiti e procedure potrebbero essere rinvenuti come detto nelle procedure di sostituzione scandite nelle pronunce del giudice delle leggi. I risultati che si spera emergeranno dalla descritta riflessione intorno ai poteri sostitutivi e il conseguente risultato circa lo stato del regionalismo italiano, non sembrano, però, rappresentare un punto di arrivo, bensì solo di partenza. I poteri sostitutivi potrebbero infatti essere oggetto di futuri interventi di riforma costituzionale, così come lo sono stati in occasione del tentativo di riforma del 2005. Il legislatore costituzionale nel testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 269 del 18-11-2005) pareva aver fatto un scelta chiara sostituendo il disposto “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni” con “Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118”. Insomma si sarebbe introdotto quello strumento che in altri Paesi prende il nome di Supremacy clause o Konkurrierende Gesetzgebung, ma quali sarebbero state le procedure e limiti che lo Stato avrebbe dovuto rispettare? Il dettato che rigidamente fissa le competenze di stato e regioni, assieme alla reintroduzione espressa dell’interesse nazionale, non avrebbe ridotto eccessivamente l’autonomia regionale? Tali interrogativi mirano a riflettere non tanto intorno a quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’istituto dei poteri sostitutivi. Piuttosto essi sembrano rappresenterebbe l’ulteriore punto di vista per tentare di comprendere quale percorso avrebbe potuto (o potrebbe domani) prendere il regionalismo italiano.
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Negli ultimi decenni la Politica Agricola Comune (PAC) è stata sottoposta a diverse revisioni, più o meno programmate, che ne hanno modificato gli obiettivi operativi e gli strumenti per perseguirli. In letteratura economica agraria sono state eseguite diverse ricerche che affrontano analisi ex-ante sui possibili impatti delle riforme politiche, in particolare al disaccoppiamento, riguardo all’allocazione dei terreni alle diverse colture e all’adozione di tecniche di coltivazione più efficienti. Ma tale argomento, nonostante sia di grande importanza, non è stato finora affrontato come altri temi del mondo agricolo. Le principali lacune si riscontrano infatti nella carenza di analisi ex-ante, di modelli che includano le preferenze e le aspettative degli agricoltori. Questo studio valuta le scelte di investimento in terreno di un’azienda agricola di fronte a possibili scenari PAC post-2013, in condizioni di incertezza circa le specifiche condizioni in cui ciascuno scenario verrebbe a verificarsi. L’obiettivo è di ottenere indicazioni utili in termini di comprensione delle scelte di investimento dell’agricoltore in presenza di incertezza sul futuro. L’elemento maggiormente innovativo della ricerca consiste nell’applicazione di un approccio real options e nell’interazione tra la presenza di diversi scenari sul futuro del settore agricolo post-2013, e la componente di incertezza che incide e gravita su di essi. La metodologia adottata nel seguente lavoro si basa sulla modellizzazione di un’azienda agricola, in cui viene simulato il comportamento dell’azienda agricola in reazione alle riforme della PAC e alla variazione dei prezzi dei prodotti in presenza di incertezza. Mediante un modello di Real Option viene valutata la scelta della tempistica ottimale per investire nell’acquisto di terreno (caratterizzato da incertezza e irreversibilità). Dai risultati emerge come in presenza di incertezza all’agricoltore convenga rimandare la decisione a dopo il 2013 e in base alle maggiori informazioni disponibili eseguire l’investimento solo in presenza di condizioni favorevoli. La variazione dei prezzi dei prodotti influenza le scelte più dell’incertezza dei contributi PAC. Il Real Option sembra interpretare meglio il comportamento dell’agricoltore rispetto all’approccio classico del Net Present Value.
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Il progetto presentato si basa sulla ridefinizione dell’isolato storico dell’ex-convento dei gesuiti di Mirandola posto a nord-est del centro e che nel corso del XVI secolo ha definito l’ampliamento orientale della città. Attualmente l’isolato si trova in uno stato di perdita di definizione, situazione molto pericolosa in vista del periodo di ricostruzione post-sisma che potrebbe portare ad una perdita dell’intero sistema dei gesuiti e di conseguenza ad un perdita di comprensione del sistema urbano. Il progetto quindi si pone l’obiettivo di chiarire l’assetto urbano dell’isolato attraverso la demolizione dell’edificato incongruo e forviante del ‘900 e l’aggiunta minimale, rispetto alle dimensioni totali del complesso , di architetture funzionalmente utili ad una ripresa della città ed in particolare modo del centro storico. Da un punto di vista prettamente architettonico l’idea che è stata portata avanti è stata quella di un continuo lavoro di comprensione ed elaborazione, generando così differenti sistemi architettonici al variare delle condizioni che si presentavano.
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INTRODUCTION: Recent advances in medical imaging have brought post-mortem minimally invasive computed tomography (CT) guided percutaneous biopsy to public attention. AIMS: The goal of the following study was to facilitate and automate post-mortem biopsy, to suppress radiation exposure to the investigator, as may occur when tissue sampling under computer tomographic guidance, and to minimize the number of needle insertion attempts for each target for a single puncture. METHODS AND MATERIALS: Clinically approved and post-mortem tested ACN-III biopsy core needles (14 gauge x 160 mm) with an automatic pistol device (Bard Magnum, Medical Device Technologies, Denmark) were used for probe sampling. The needles were navigated in gelatine/peas phantom, ex vivo porcine model and subsequently in two human bodies using a navigation system (MEM centre/ISTB Medical Application Framework, Marvin, Bern, Switzerland) with guidance frame and a CT (Emotion 6, Siemens, Germany). RESULTS: Biopsy of all peas could be performed within a single attempt. The average distance between the inserted needle tip and the pea centre was 1.4mm (n=10; SD 0.065 mm; range 0-2.3 mm). The targets in the porcine liver were also accurately punctured. The average of the distance between the needle tip and the target was 0.5 mm (range 0-1 mm). Biopsies of brain, heart, lung, liver, pancreas, spleen, and kidney were performed on human corpses. For each target the biopsy needle was only inserted once. The examination of one body with sampling of tissue probes at the above-mentioned locations took approximately 45 min. CONCLUSIONS: Post-mortem navigated biopsy can reliably provide tissue samples from different body locations. Since the continuous update of positional data of the body and the biopsy needle is performed using optical tracking, no control CT images verifying the positional data are necessary and no radiation exposure to the investigator need be taken into account. Furthermore, the number of needle insertions for each target can be minimized to a single one with the ex vivo proven adequate accuracy and, in contrast to conventional CT guided biopsy, the insertion angle may be oblique. Navigation for minimally invasive tissue sampling is a useful addition to post-mortem CT guided biopsy.
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The aim of this study was to investigate if acute myocardial infarction can be detected by post-mortem cardiac magnetic resonance (PMMR) at an earlier stage than by traditional autopsy, i.e., within less than 4 h after onset of ischemia; and if so, to determine the characteristics of PMMR findings in early acute infarcts. Twenty-one ex vivo porcine hearts with acute myocardial infarction underwent T2-weighted cardiac PMMR imaging within 3 h of onset of iatrogenic ischemia. PMMR imaging findings were compared to macroscopic findings. Myocardial edema induced by ischemia and reperfusion was visible on PMMR in all cases. Typical findings of early acute ischemic injury on PMMR consist of a central zone of intermediate signal intensity bordered by a rim of increased signal intensity. Myocardial edema can be detected on cardiac PMMR within the first 3 h after the onset of ischemia in porcine hearts. The size of myocardial edema reflects the area of ischemic injury in early acute (per-acute) myocardial infarction. This study provides evidence that cardiac PMMR is able to detect acute myocardial infarcts at an earlier stage than traditional autopsy and routine histology.
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Treatment of metastatic melanoma with tumor reactive T cells (adoptive T cell therapy, ACT) is a promising approach associated with a high clinical response rate. However, further optimization of this treatment modality is required to increase the clinical response after this therapy. ACT in melanoma involves an initial phase (pre-REP) of tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) expansion ex vivo from tumor isolates followed by a second phase, “rapid expansion protocol” (REP) generating the billions of cells used as the TIL infusion product. The main question addressed in this thesis was how the currently used REP affected the responsiveness of the CD8+ T cells to defined melanoma antigens. We hypothesized that the REP drives the TIL to further differentiate and become hyporesponsive to antigen restimulation, therefore, proper cytokine treatment or other ways to expand TIL is required to improve upon this outcome. We evaluated the response of CD8+ TIL to melanoma antigen restimulation using MART-1 peptide-pulsed mature DC in vitro. Post-REP TILs were mostly hypo-responsive with poor proliferation and higher apoptosis. Phenotypic analysis revealed that the expression of CD28 was significantly reduced in post-REP TILs. By sorting experiment and microarray analysis, we confirmed that the few CD28+ post-REP TILs had superior survival capacity and proliferated after restimulation. We then went on to investigate methods to maintain CD28 expression during the REP and improve TIL responsiveness. Firstly, IL-15 and IL-21 were found to synergize in maintaining TIL CD28 expression and antigenic responsiveness during REP. Secondly, we found IL-15 was superior as compared to IL-2 in supporting the long-term expansion of antigen-specific CD8+ TIL after restimulation. These results suggest that current expansion protocols used for adoptive T-cell therapy in melanoma yield largely hyporesponsive products containing CD8+ T cells unable to respond in vivo to re-stimulation with antigen. A modification of our current approaches by using IL-15+IL-21 as supporting cytokines in the REP, or/and administration of IL-15 instead of IL-2 after TIL infusion, may enhance the anti-tumor efficacy and long-term persistence of infused T cells in vivo.
Resumo:
BACKGROUND Docetaxel is one of the most frequently used drugs to treat breast cancer. However, resistance or incomplete response to docetaxel is a major challenge. The aim of this study was to utilize MR metabolomics to identify potential biomarkers of docetaxel resistance in a mouse model for BRCA1-mutated breast cancer. METHODOLOGY High resolution magic angle spinning (HRMAS) (1)H MR spectroscopy was performed on tissue samples obtained from docetaxel-sensitive or -resistant BRCA1-mutated mammary tumors in mice. Measurements were performed on samples obtained before treatment and at 1-2, 3-5 and 6-7 days after a 25 mg/kg dose of docetaxel. The MR spectra were analyzed by multivariate analysis, followed by analysis of the signals of individual compounds by peak fitting and integration with normalization to the integral of the creatine signal and of all signals between 2.9 and 3.6 ppm. RESULTS The HRMAS spectra revealed significant metabolic differences between sensitive and resistant tissue samples. In particular choline metabolites were higher in resistant tumors by more than 50% with respect to creatine and by more than 30% with respect to all signals between 2.9 and 3.6 ppm. Shortly after treatment (1-2 days) the normalized choline metabolite levels were significantly increased by more than 30% in the sensitive group coinciding with the time of highest apoptotic activity induced by docetaxel. Thereafter, choline metabolites in these tumors returned towards pre-treatment levels. No change in choline compounds was observed in the resistant tumors over the whole time of investigation. CONCLUSIONS Relative tissue concentrations of choline compounds are higher in docetaxel resistant than in sensitive BRCA1-mutated mouse mammary tumors, but in the first days after docetaxel treatment only in the sensitive tumors an increase of these compounds is observed. Thus both pre- and post-treatment tissue levels of choline compounds have potential to predict response to docetaxel treatment.