7 resultados para trade unions
em AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna
Resumo:
Sociology of work in Italy revived at the end of WWII, after thirty years of forced oblivion. This thesis examines the history of discipline by considering three paths that it followed from its revival up to its institutionalization: the influence of the productivity drive, the role of trade unions and the activity of early young researchers. European Productivity Agency's Italian office Comitato Nazionale per la Produttività propagandised studies on management and on the effects of the industrialization on work and society. Academicians, technicians, psychologists who worked for CNP started rethinking sociology of work, but the managerial use of sociology was unacceptable for both trade unions and young researchers. So âfree unionâ CISL created a School in Florence with an eager attention to social sciences as a medium to become a new model union, while Marxist CGIL, despite its ideological aversion to sociology, finally accepted the social sciences lexicon in order to explain the work changes and to resist against the employers' association offensive. On the other hand, political and social engagement led a first generation of sociologists to study social phenomenon in the recently industrialized Italy by using the sociological analysis. Finally, the thesis investigate the cultural transfers from France, whose industrial sociology (sociologie du travail) was considered as a reference in continental Europe. Nearby the wide importance of French sociologie, financially aided by planning institutions in order to employ it in the industrial reconstruction, other minor experiences such as the social surveys accomplished by worker-priests in the suburbs of industrial cities and the heterodox Marxism of the review âSocialisme ou Barbarieâ influenced Italian sociology of work.
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La legge n. 146 del 1990 ha istituito la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, un’authority deputata al controllo dell’effettivo bilanciamento del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona di rango costituzionale nel caso dei servizi pubblici essenziali. Ad essa spettano alcuni poteri tra di loro eterogenei. Accanto a poteri propulsivi e sanzionatori, essa possiede poteri di tipo normativo. La legge prevede, infatti, che le prestazioni indispensabili e le altre misure necessarie al contemperamento siano determinate da accordi tra il datore di lavoro e le associazioni sindacali, mentre per il lavoro autonomo da codici di autoregolamentazione forniti da ognuna delle categorie interessate. Gli accordi e i codici di autoregolamentazione devono essere, comunque, sottoposti al vaglio della Commissione di garanzia la quale in ultimo stabilisce se essi siano idonei a realizzare il bilanciamento dei diritti in questione. Quando i soggetti indicati dalla legge non provvedano alla redazione dei suddetti atti, la Commissione interviene con l’emanazione di una provvisoria regolamentazione, la quale possiede natura di regolamento, giacchè partecipa dei caratteri della generalità ed astrattezza propri delle norme di legge. In effetti, anche altre authorities possiedono un potere normativo, che si sostanzia alle volte in un regolamento indipendente, altre in un regolamento simile ai regolamenti delegati ed altre al regolamento esecutivo. Poiché la legge n. 146 del 1990 prevede quali siano gli istituti idonei a realizzare il bilanciamento (preavviso, proclamazione scritta, procedure di raffreddamento e conciliazione, intervallo minimo, misure indicative delle prestazioni indispensabili), la provvisoria regolamentazione possiede i caratteri del regolamento esecutivo.
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Nel presente lavoro viene trattato il delicato tema dell’autotutela collettiva, nell’intersezione tra ipotesi di revisione nazionale e prospettive europee. Dapprima viene ricostruita l’evoluzione della valutazione del conflitto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano ed effettuata una ricognizione delle diverse manifestazioni del conflitto collettivo ivi riscontrabili. Il tentativo è quello di superare i limiti di una trattazione ristretta allo sciopero e di verificare la perdurante validità della tradizionale nozione di sciopero, intesa esclusivamente come astensione collettiva dalle prestazioni di lavoro. In un secondo capitolo vengono esaminati i disegni di legge di riforma in materia di conflitto collettivo, presentati nel corso della XVI legislatura e le clausole, incidenti sulla medesima materia, rinvenibili nell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e negli accordi FIAT del 2010, relativi agli stabilimenti di Pomigliano D’Arco e Mirafiori. Alla luce di tali materiali, si riesaminano le tematiche della titolarità individuale del diritto di sciopero, delle clausole di tregua e delle procedure arbitrali e conciliative. Successivamente, viene esaminata la produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria in tema di conflitto collettivo. Il confronto con l’ordinamento nazionale consente di mettere criticamente in luce il diverso rapporto tra mercato e diritti d’azione collettiva e di rilevare che nell’ordinamento comunitario la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia introdotto limiti eccessivi al dispiegarsi dei diritti sociali in esame. Da ultimo, vengono formulate alcune considerazioni conclusive. Criticamente viene rilevato come, in tempi di globalizzazione, non viene prestata sufficiente attenzione alla valorizzazione del conflitto collettivo, come motore dell’emancipazione e del progresso sociale.
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L’elaborato esamina il tema del concorso e del conflitto tra contratti collettivi di diverso livello nel settore privato. Partendo da un’impostazione complessiva del fenomeno della contrattazione collettiva, oltre che da una riflessione sulla natura e sul ruolo della contrattazione integrativa, il lavoro si propone di individuare un criterio di risoluzione del conflitto. In una prima parte della ricerca sono stati individuati e studiati i modelli di rapporti tra livelli definiti negli accordi interconfederali e nei contratti di categoria. Nello studio della regolamentazione interna al sistema sindacale si è considerato la natura delle relative clausole. Queste ultime hanno valenza obbligatoria e, per tale motivo, non sono idonee a risolvere l’eventuale conflitto tra livelli contrattuali. Si è reso quindi necessario considerare i criteri esterni di risoluzione del conflitto elaborati dalla dottrina e della giurisprudenza. Tra i vari criteri elaborati, ci si è soffermati sul criterio di specialità, sulla sua natura e sulla sua funzione. Più nello specifico, si è ritenuto il principio di specialità un principio generale dell’ordinamento giuridico, applicabile anche al conflitto tra contratti di diverso livello. Alla luce del principio di specialità, si è ricostruito il rapporto tra livelli, anche in ipotesi di contrattazione separata e di negoziazione operante su rinvio legislativo. Infine, nell’ultimo capitolo si è esaminato l’art. 8 della L. 148/2011. Ci si è interrogati sulla compatibilità di tale norma con l’impostazione complessiva del tema del rapporto tra contratti di diverso livello e sui suoi riflessi sulla questione del conflitto.
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Il lavoro di ricerca che si presenta è suddiviso in tre capitoli nei quali, da altrettanti punti di osservazione, è analizzato il tema della instabilità del lavoro. Nel primo capitolo, il candidato evidenzia le cause che hanno determinato il vorticoso aumento di utilizzo dei contratti di lavoro flessibili e, a tal proposito, da un prospettiva extra-nazionale, analizza le direttive europee e, i principi comuni e le guidelines che, nel percorso di sviluppo della strategia europea per l’occupazione, hanno posto la flexicurity come modello di mercato europeo tipico; dalla medesima prospettiva, prendendo spunto dai cambiamenti del mercato globale, si pone attenzione all’analisi economica del diritto del lavoro e, in particolare, alle conseguenze che le trasformazioni economiche generano sulla capacità di questa materia di tenere elevato il grado di sicurezza occupazionale connesso alla stipula dei contratti di lavoro. Il secondo capitolo è dedicato al ruolo svolto in Italia dai sindacati sul tema della flessibilità. In tal senso, l’autore evidenzia come la funzione “istituzionale” cui sono chiamate anche le organizzazioni dei lavoratori abbia caratterizzato le scelte di politica sindacale in materia di lavori temporanei; è così preso in esame il concetto di flessibilità “contrattata”, come già emerso in dottrina, e si teorizza la differenza tra rinvii “aperti” e rinvii “chiusi”, quali differenti forme di delega di potere normativo alle parti sociali in materia di flessibilità. Nel terzo ed ultimo capitolo l’autore tenta di evidenziare i vantaggi e le funzioni che derivano dall’utilizzo del contratto a termine, quale principale forma di impiego flessibile del nostro mercato del lavoro. Premessi tali benefici viene formulato un giudizio critico rispetto al grado di liberalizzazione che, con le ultime riforme, è stato ammesso per questo istituto sempre più strumento di arbitrio del datore di lavoro nella scelta della durata e delle condizioni di svolgimento della prestazione di lavoro.
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This research seeks to provide an explanation for variations of “politics” of preference formation in international trade negotiations. Building on the ‘policy determines politics’ argument, I hypothesize the existence of a causal relationship between issue-characteristics and their variations with politics dynamics and their variations. More specifically, this study seeks to integrate into a single analytical framework two dimensions along which variations in the “politics of preference formation” can be organized: configurations of power relationships among the relevant actors in the structures within which they interact as well as the logic and the motivations of the actors involved in the policy making process. To do so, I first construct a four-cell typology of ‘politics of preference formation’ and, then, I proceed by specifying that the type of state-society configurations as well as the type of actors’ motivations in the “politics of preference formation” depend, respectively, on the degree to which a policy issue is perceived as politically salient and on the extent to which the distributional implications of such an issue can be calculated by the relevant stakeholders in the policy making process. The empirical yardstick against which the validity of the theoretical argument proposed is tested is drawn from evidence concerning the European Union’s negotiating strategy in four negotiating areas in the context of the so-called WTO’s Doha Development Round of multilateral trade negotiations: agriculture, competition, environment and technical assistance and capacity building.
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After the 2008 financial crisis, the financial innovation product Credit-Default-Swap (CDS) was widely blamed as the main cause of this crisis. CDS is one type of over-the-counter (OTC) traded derivatives. Before the crisis, the trading of CDS was very popular among the financial institutions. But meanwhile, excessive speculative CDSs transactions in a legal environment of scant regulation accumulated huge risks in the financial system. This dissertation is divided into three parts. In Part I, we discussed the primers of the CDSs and its market development, then we analyzed in detail the roles CDSs had played in this crisis based on economic studies. It is advanced that CDSs not just promoted the eruption of the crisis in 2007 but also exacerbated it in 2008. In part II, we asked ourselves what are the legal origins of this crisis in relation with CDSs, as we believe that financial instruments could only function, positive or negative, under certain legal institutional environment. After an in-depth inquiry, we observed that at least three traditional legal doctrines were eroded or circumvented by OTC derivatives. It is argued that the malfunction of these doctrines, on the one hand, facilitated the proliferation of speculative CDSs transactions; on the other hand, eroded the original risk-control legal mechanism. Therefore, the 2008 crisis could escalate rapidly into a global financial tsunami, which was out of control of the regulators. In Part III, we focused on the European Union’s regulatory reform towards the OTC derivatives market. In specific, EU introduced mandatory central counterparty clearing obligation for qualified OTC derivatives, and requires that all OTC derivatives shall be reported to a trade repository. It is observable that EU’s approach in re-regulating the derivatives market is different with the traditional administrative regulation, but aiming at constructing a new market infrastructure for OTC derivatives.