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em AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna


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L’oggetto della nostra ricerca è l’opinione pubblica e il comportamento dell’elettore in una prospettiva comparata. L’obiettivo della ricerca è stato analizzare la relevanza degli approcci psicologici per una migliore comprensiore della partecipazione politica, delle opinioni e delle scelte elettorali degli studenti Italiani e Bielorussi. Nella parte teorica, noi discutiamo i modelli dell'approccio cognitivo al comportamento di voto. Discutiamo inoltre il concetto dello stile cognitivo e le sue cinque categorie: stile sintetico, idealistico, pragmatico, analitico o realistico, come descritti da A.Harrison and R.M. Branson e adattati da A. Alexeev and L. Gromova. Nonostante il fatto che la ricerca tratta il caso degli studenti, noi crediamo che i risultati siano pertinenti per un’ulteriore ricerca dell’auditorio più vasto e variegato.

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A fronte dal recepimento del direttiva SHR nel nostro ordinamento, realizzato dal d.lgs. 27/2010, il presente lavoro si propone anzitutto di analizzare l'attuale ruolo della delega di voto - sollecitata e non - per poi verificare quale sia l'interesse concretamente sotteso a un voto così esercitato, con particolare attenzione alla sollecitazione di deleghe di voto, oggi destinata espressamente (per la prevalente dottrina) a consentire al promotore il perseguimento di interessi propri. Le considerazioni riguardo all'interesse concretamente sotteso al voto esercitato per delega portano a vagliarne la rilevanza ai fini della nozione di controllo, ex art. 2359 c.c., la quale esclude espressamente dai voti rilevanti esclusivamente quelli esercitati "per conto terzi", e non, dunque, anche quelli esercitati nell'interesse proprio da un soggetto non titolare della partecipazione. Viene quindi affrontata la principale critica ad un controllo raggiunto per tale via e, più in generale, attraverso una delle varie forme di dissociazione tra titolarità della partecipazione e legittimazione all'esercizio del voto ad essa relativo, ovvero la apparente mancanza di stabilità. Considerando tuttavia che ogni ipotesi di controllo c.d. di fatto per definizione non gode di stabilità se non si scelga di ammettere una valutazione di tale requisito necessariamente prognostica ed ex ante, si giunge alla conclusione che la fattispecie di un controllo acquisito tramite sollecitazione di deleghe si distingue da altre ipotesi di controllo di fatto esclusivamente per la maggiore difficoltà dell'accertamento in fatto del requisito della stabilità. Si affronta infine la possibilità di garantire il diritto di exit (ovvero una tutela risarcitoria) del socio di minoranza che veda modificate le condizioni di rischio del proprio investimento a causa di una modifica del soggetto controllante derivante da sollecitazione di deleghe, tramite applicazione diretta della disciplina OPA ovvero riconducendo la fattispecie all'art. 2497quater, lett. d, ove ne ricorrano i presupposti.