5 resultados para Vannucci, Atto, 1810-1883.

em AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna


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A far data dalla pubblicazione di un importante ed illustre contributo scientifico (GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960), e dalla proposta, in esso contenuta, di restituire spazio a fattispecie attributive di diritti giustificate, sotto il profilo causale, dal solo riferimento espresso al rapporto fondamentale che ne costituisca fondamento (le c.d. ), un serrato dibattito ha visto contrapporsi nel tempo fautori di soluzioni possibiliste e sostenitori di una più uniforme descrizione del sistema della circolazione dei diritti e dei rimedi connessi alla mancanza di causa negli atti di disposizione, per quanto avulsi dal contratto cui essi intendano dare compiuta attuazione. La ricerca ha cercato di dimostrare, attraverso una compiuta analisi di ciò che la formula expressio causae davvero significhi, come la presenza o assenza di questa non sia in grado di giustificare un effetto tanto pregnante come la sottrazione della vicenda traslativa alle conseguenze derivanti dalla mancanza di causa, per tale intendendosi il rapporto fondamentale che ne costituisce l’antecedente logico. Allo scrivente è parso che il vero nodo teorico da sciogliere non sia costituito dal concetto di causa che questi Autori assumono a fondamento, quanto piuttosto da una impropria valutazione dell’expressio causae. Tale valutazione conduce ad attribuire al momento ricognitivo, di cui l’enunciazione della causa consiste, una valenza sostanzialmente astratta che non si rinviene nemmeno nelle più estreme ricostruzioni delle fattispecie contemplate all’art. 1988 c.c. e che, in materia di accertamento negoziale, è senza eccezioni rifiutata. Ciò che sembra decisivo, infatti, è che la natura dell'expressio causae, in primo luogo ricognitiva del rapporto cui si dà esecuzione, ben lungi dal rappresentare elemento sufficiente per una autonoma considerazione della causa dell'atto (sussistente) e della causa dell'attribuzione (la cui conservazione è decisa dalle sorti del Rechtsgrund), non pare idonea a suffragare – seppur in via provvisoria, ma con una divergente considerazione dell’avente causa rispetto ai terzi ulteriori acquirenti – una soluzione compiutamente esaustiva del problema della giustificazione dell'effetto, rimandando a modelli – quello della dichiarazione di scienza, innanzitutto – rispetto ai quali una astrazione più che processuale sembra del tutto preclusa, anche per considerazioni storiche che si è cercato di descrivere. Del resto, l’analisi delle ipotesi in cui la ricognizione di un rapporto fondamentale, o la promessa di quanto già dovuto in forza di un rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.) mostra come, indipendentemente dalla soluzione che si ritenga pertinente circa la natura di tali figure (meramente dichiarativa del vincolo o addirittura costitutiva), un effetto di astrazione materiale, per quanto relativa, è da escludersi. Trasposta nell’ambito delle prestazioni isolate, questa consapevolezza significa impossibilità di rendere invece materialmente astratta l’attribuzione (efficace immediatamente, e solo soggetta ad essere da un atto di segno contrario dall’avente causa al dante causa, oggetto di una pretesa giudiziale personale). La dichiarazione del rapporto fondamentale, che è intimamente connessa ed insopprimibile in ogni fenomeno di imputazione soggettiva (si deve infatti enunciare ciò cui si dà esecuzione), appare sicuramente sussumibile nello schema della dichiarazione di scienza, nell’effetto in senso lato ricognitivo. Ritenere che essa possa di fatto rendere irrilevante, ai fini della conservazione dell’efficacia della prestazione isolata cui si collega, la reale situazione del rapporto fondamentale (in ipotesi mai esistito, o successivamente venuto meno) significa introdurre surrettiziamente una ipotesi di riconoscimento costitutivo e astratto. Ma tale ultima soluzione non può trovare spazio in alcuna delle opzioni interpretative proposte in materia di riconoscimento e, nemmeno, in quella più estrema che ravvisa nel riconoscimento del debito titolato una forma di accertamento unilaterale. In conclusione, la dottrina delle prestazioni isolate nel fare dell’expressio causae l’elemento capace di decidere in via definitiva del verificarsi dell’effetto traslativo – effetto che va, giova ripeterlo, solo rimosso con un atto uguale e contrario assolutamente diverso da quanto nel nostro sistema appare essere, oggi, la ripetizione di indebito – determina una supervalutazione del momento ricognitivo, insito in ogni fenomeno di imputazione/esecuzione. Detto esito costituisce non tanto la recezione del Trennungsprinzip vigente in Germania, ammissibile nella misura in cui si reputi dispositiva la norma di cui all’art. 1376 c.c., quanto piuttosto la silenziosa riproposizione del modello della Schuldanerkenntnis (§781 B.G.B.), la cui totale estraneità rispetto alla tradizione giuridica delle codificazioni franco-italiane (Code civil, c.c. del 1865, c.c. del 1942) si crede di avere sufficientemente dimostrato.

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Prehension in an act of coordinated reaching and grasping. The reaching component is concerned with bringing the hand to object to be grasped (transport phase); the grasping component refers to the shaping of the hand according to the object features (grasping phase) (Jeannerod, 1981). Reaching and grasping involve different muscles, proximal and distal muscles respectively, and are controlled by different parietofrontal circuit (Jeannerod et al., 1995): a medial circuit, involving area of superior parietal lobule and dorsal premotor area 6 (PMd) (dorsomedial visual stream), is mainly concerned with reaching; a lateral circuit, involving the inferior parietal lobule and ventral premotor area 6 (PMv) (dorsolateral visual stream), with grasping. Area V6A is located in the caudalmost part of the superior parietal lobule, so it belongs to the dorsomedial visual stream; it contains neurons sensitive to visual stimuli (Galletti et al. 1993, 1996, 1999) as well as cells sensitive to the direction of gaze (Galletti et al. 1995) and cells showing saccade-related activity (Nakamura et al. 1999; Kutz et al. 2003). Area V6A contains also arm-reaching neurons likely involved in the control of the direction of the arm during movements towards objects in the peripersonal space (Galletti et al. 1997; Fattori et al. 2001). The present results confirm this finding and demonstrate that during the reach-to-grasp the V6A neurons are also modulated by the orientation of the wrist. Experiments were approved by the Bioethical Committee of the University of Bologna and were performed in accordance with National laws on care and use of laboratory animals and with the European Communities Council Directive of 24th November 1986 (86/609/EEC), recently revised by the Council of Europe guidelines (Appendix A of Convention ETS 123). Experiments were performed in two awake Macaca fascicularis. Each monkey was trained to sit in a primate chair with the head restrained to perform reaching and grasping arm movements in complete darkness while gazing a small fixation point. The object to be grasped was a handle that could have different orientation. We recorded neural activity from 163 neurons of the anterior parietal sulcus; 116/163 (71%) neurons were modulated by the reach-to-grasp task during the execution of the forward movements toward the target (epoch MOV), 111/163 (68%) during the pulling of the handle (epoch HOLD) and 102/163 during the execution of backward movements (epoch M2) (t_test, p ≤ 0.05). About the 45% of the tested cells turned out to be sensitive to the orientation of the handle (one way ANOVA, p ≤ 0.05). To study how the distal components of the movement, such as the hand preshaping during the reaching of the handle, could influence the neuronal discharge, we compared the neuronal activity during the reaching movements towards the same spatial location in reach-to-point and reach-to-grasp tasks. Both tasks required proximal arm movements; only the reach-to-grasp task required distal movements to orient the wrist and to shape the hand to grasp the handle. The 56% of V6A cells showed significant differences in the neural discharge (one way ANOVA, p ≤ 0.05) between the reach-to-point and the reach-to-grasp tasks during MOV, 54% during HOLD and 52% during M2. These data show that reaching and grasping are processed by the same population of neurons, providing evidence that the coordination of reaching and grasping takes place much earlier than previously thought, i.e., in the parieto-occipital cortex. The data here reported are in agreement with results of lesions to the medial posterior parietal cortex in both monkeys and humans, and with recent imaging data in humans, all of them indicating a functional coupling in the control of reaching and grasping by the medial parietofrontal circuit.

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La dottrina classica inquadra la problematica definitoria relativa all’atto confermativo nell’ambito dell’analisi ermeneutica dell’istituto della conferma nelle due specie ossia la conferma propria e la conferma impropria chiamata o atto confermativo. Si avverte in particolare che la nozione di atto confermativo sia stata elaborata al fine di impedire l’elusione dell’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo: qualora, infatti, sia inutilmente spirato il termine impugnatorio se la parte volesse tentare di recuperarlo potrebbe proporre all’amministrazione una domanda di riesame al fine di ottenere un provvedimento di conferma da impugnare, quindi, nei termini. Se in tale caso l’amministrazione anziché pronunciarsi con autonoma decisione e valutazione sia pure di conferma si limiti a rispondere di aver già provveduto, tale atto dell’amministrazione si qualifica come una conferma impropria e come tale non è impugnabile in quanto non contiene alcun nuovo provvedimento. L’indagine degli orientamenti dottrinali suggerisce, inoltre, di verificare in concreto l’aspetto confermativo del provvedimento e degli atti aventi carattere confermativo; questa prospettiva chiaramente non può prescindere dall’inquadramento degli atti di conferma nell’ambito procedimenti di riesame. Approfonditi gli aspetti classificatori, si è proceduto all’indagine degli aspetti critici collegati alla natura dell’atto confermativo con particolare riferimento all’obbligo di provvedere alla luce del mutato rapporto tra privati e pubblica amministrazione confrontando orientamenti dottrinali e pronunce giurisprudenziali. Il percorso di ricerca si è poi soffermato sull’analisi degli orientamenti in materia di autotutela e di riesame in generale al fine di offrire il quadro interpretativo generale per poi approfondire gli orientamenti più recenti in tema di procedimento amministrativo alla luce delle ultime modifiche legislative. Tale quadro ha consentito di aprire l’ambito di riflessione sul concetto e sull’operatività degli atti conferma. Infine, sono stati considerati più approfonditamente alcuni procedimenti che potessero costituire un’applicazione concreta degli strumenti interpretativi suggeriti da dottrina e giurisprudenza. Si è fatto particolare riferimento, infatti, alle problematiche applicative del concetto di atto confermativo nelle ipotesi di ricorso amministrativo, silenzio e dichiarazione di inizio attività, oggi segnalazione certificata di inizio attività. Nel capitolo dedicato alle conclusioni si è cercato di evidenziare quanto gli approdi ermeneutici in tema di procedimento e provvedimento di secondo grado e di autotutela siano di imprescindibile riferimento per risolvere i nodi interpretativi nelle ipotesi di concreta applicazione del concetto di atto confermativo. Infine, si è avuto modo di seguire il percorso interpretativo che considera gli aspetti relativi alle decisioni amministrative che possano presentare carattere confermativo ed atti che provvedimenti non sono, ma che sono sempre espressione dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione, nella loro rilevanza sotto il profilo procedurale e sostanziale.

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Scopo dell’elaborato risulta l’analisi del rapporto tra atto politico e motivazione politica. Partendo da una ricostruzione storica, l’obiettivo del lavoro è mettere in luce i profili problematici ed i riflessi che l’atto politico – tema apparentemente sopito tanto a livello dottrinale, quanto giurisprudenziale - ricomincia, soprattutto grazie a un certo numero di recenti pronunce dei giudici amministrativi, ad avere, fornendo nuovi spunti di riflessione. Proprio questa nuova tendenza giurisprudenziale, diventa l’oggetto di analisi del terzo capitolo. In esso si esamina il repertorio di casistica giurisprudenziale in materia di atti di alta amministrazione. In breve, tale capitolo viene orientato all’esame di tutte quelle tipologie di atti emergenti dalla valutazione caso per caso effettuata dalla giurisprudenza che, nel tempo, sono state fatte rientrare nel novero degli atti di alta amministrazione, al fine di mettere in evidenza la necessità di un riequilibrio della categoria dell’atto di alta amministrazione, che ormai sembra non apparire più rispondente alla ratio della sua previsione, verso l’emersione di una nuova categoria: il provvedimento amministrativo a motivazione politica. In particolare, si sostiene come non si possano ritenere rientranti tra gli atti di alta amministrazione quegli atti a carattere puntuale a motivazione politica, cioè sorretti da ragioni di fiduciarietà politica, quali, ad esempio, le nomine di carattere fiduciario, strettamente informate dalla contingenza politica. Evidentemente, se tale base giustificativa costituisce la ratio sottesa alla legittimità di tali nomine, non si comprende la ragione per cui l’atto di revoca degli incarichi derivanti da tali nomine sia sottoposto ad un sindacato di ragionevolezza cui sfugge la nomina stessa da cui origina. Ed allora non può non ammettersi che anche l’atto di revoca possa essere sorretto da una motivazione politica perché, altrimenti, perderebbe ragione d’essere anche la nomina stessa. La corrispondenza di disciplina tra nomina e revoca si renderebbe necessaria in quanto, in caso contrario, risulterebbero vanificate fin dall’inizio le esigenze garantiste da assicurare ai singoli e si rischierebbe di bloccare il corretto esercizio della funzione di governo. Si propone, allora, la prospettazione della nuova categoria del provvedimento amministrativo a motivazione politica come quella categoria che, contraddistinta dal carattere della fiduciarietà, venga in soccorso agli organi politici per un recupero effettivo del loro ruolo senza impingere con le esigenze di tutela dei singoli. L’ultimo capitolo della tesi, quindi, si incentra su “Il provvedimento a motivazione politica: una nuova categoria della politicità”. Si tenta di ricostruirne il particolare regime di disciplina, mettendo in evidenza i limiti e le deroghe alle previsioni della l. n. 241/1990, nonchè la peculiarietà di ritenere integrato il requisito della motivazione nella forma del “venir meno della fiducia”. Scopo dell’ultima parte del lavoro diviene, quindi, quello di comprendere quale volto assume la politicità degli atti nell’ordinamento contemporaneo. Si ipotizzano, infatti, tre facce della politicità degli atti, dislocate su tre diversi livelli: atto politico, atto di alta amministrazione e provvedimento amministrativo a motivazione politica.

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La mia tesi si riallaccia al dibattito teorico-letterario contemporaneo sulla possibilità di un approccio cognitivo alla narrativa e alla letteratura in particolare. Essa si propone di esplorare il rapporto tra narrazione ed esperienza, ridefinendo il concetto di “esperienzialità” della narrativa introdotto da Monika Fludernik nel suo Towards a “Natural” Narratology (1996). A differenza di Fludernik, che ha identificato l’esperienzialità con la rappresentazione dell’esperienza dei personaggi, la mia trattazione assegna un ruolo di primo piano al lettore, cercando di rispondere alla domanda: perché leggere una storia è – o si costituisce come – un’esperienza? L’intuizione dietro tutto ciò è che le teorizzazioni dell’esperienza e della coscienza nella filosofia della mente degli ultimi venti anni possano gettare luce sull’interazione tra lettori e testi narrativi. Il mio punto di riferimento principale è la scienza cognitiva “di seconda generazione”, secondo cui l’esperienza è un relazionarsi attivo e corporeo al mondo. La prima parte del mio studio è dedicata all’intreccio tra la narrativa e quello che chiamo lo “sfondo esperienziale” di ogni lettore, un repertorio di esperienze già note ai lettori attraverso ripetute interazioni con il mondo fisico e socio-culturale. Mi soffermo inoltre sul modo in cui relazionarsi a un testo narrativo può causare cambiamenti e slittamenti in questo sfondo esperienziale, incidendo sulla visione del mondo del lettore. Mi rivolgo poi al coinvolgimento corporeo del lettore, mostrando che la narrativa può attingere allo sfondo esperienziale dei suoi fruitori anche sul piano dell’esperienza di base: le simulazioni corporee della percezione contribuiscono alla nostra comprensione delle storie, incidendo sia sulla ricostruzione dello spazio dell’ambientazione sia sulla relazione intersoggettiva tra lettori e personaggi. Infine, mi occupo del rapporto tra l’esperienza della lettura e la pratica critico-letteraria dell’interpretazione, sostenendo che – lungi dal costituire due modalità opposte di fruizione dei testi – esse sono intimamente connesse.