2 resultados para Payment instruments

em AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna


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La presente trattazione analizza le novità normative apportate dalle recenti direttive europee sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica (rispettivamente la direttiva 2007/64/CE, c.c. Payment Services Directive o PSD, e la direttiva 2009/110/CE, detta Electronic Money Directive 2 o EMD2). Al fine di incrementare la competitività dei servizi di pagamento, sono stati introdotti nuovi prestatori di servizi di pagamento, non bancari, gli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), a cui è stata attribuita la possibilità di far ricorso al contratto di conto di pagamento per la gestione dei servizi di pagamento con possibilità di finanziamento agli utenti. La prima parte della presente trattazione è dedicata alla configurazione giuridica dei nuovi prestatori di servizi di pagamento, influenzante la diffusione dei pagamenti digitali e della moneta elettronica. La seconda parte è rivolta alla ricostruzione giuridica del conto di pagamento, contratto – tipo per la gestione in conto dei servizi di pagamento, ed all’analisi delle modalità di erogazione dei finanziamenti agli utenti. Le direttive predette hanno inoltre attribuito ad IP ed IMEL la facoltà di emettere le carte di pagamento a spendibilità generalizzata, ossia carte di debito e carte di credito. In quanto abilitati all’emissione di moneta elettronica, gli IMEL possono inoltre emettere i c.d. borsellini di moneta elettronica, cioè i dispositivi di memorizzazione e di movimentazione della moneta elettronica. Nella terza parte della trattazione vengono, pertanto, presi in analisi la natura di tali strumenti di pagamento e le differenze intercorrenti rispetto agli affini strumenti bancari. In particolare, ampio spazio è dedicato alla ricostruzione giuridica dei borsellini di moneta elettronica, la cui diffusione tra gli utenti potrebbe avere l’effetto di favorire la progressiva digitalizzazione dei pagamenti e la realizzazione della cashless society.

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Nella prima parte viene ricostruito il concetto di vincolo espropriativo alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, giungendo alla conclusione che rientrano in tale concetto le limitazioni al diritto di proprietà che: - derivano da scelte discrezionali dell’Amministrazione non correlate alle caratteristiche oggettive del bene; - superano la normale tollerabilità nel senso che impediscono al proprietario la prosecuzione dell’uso in essere o incidono sul valore di mercato del bene in modo sproporzionato rispetto alle oggettive caratteristiche del bene e all’interesse pubblico perseguito. Ragione di fondo della teoria dei vincoli è censurare l’eccessiva discrezionalità del potere urbanistico, imponendo una maggiore obiettività e controllabilità delle scelte urbanistiche. Dalla teoria dei vincoli consegue altresì che nell’esercizio del potere urbanistico l’Amministrazione, pur potendo differenziare il territorio, deve perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico degli interessi incisi dalle sue determinazioni. L’obbligo della corresponsione dell’indennizzo costituisce la prima forma di perequazione urbanistica. Nel terzo e nel quarto capitolo viene analizzata la giurisprudenza civile e amministrativa in tema di vincoli urbanistici, rilevandone la non corrispondenza rispetto all’elaborazione della Corte costituzionale e l’incongruità dei risultati applicativi. Si evidenzia in particolare la necessità del superamento del criterio basato sulla distinzione zonizzazioni-localizzazioni e di considerare conformative unicamente quelle destinazioni realizzabili ad iniziativa privata che in concreto consentano al proprietario di conseguire un’utilità economica proporzionata al valore di mercato del bene. Nel quinto capitolo viene analizzato il rapporto tra teoria dei vincoli e perequazione urbanistica, individuandosi il discrimine tra i due diversi istituti non solo nel consenso, ma anche nella proporzionalità delle reciproche prestazioni negoziali. Attraverso la perequazione non può essere attribuito al proprietario un’utilità inferiore a quella che gli deriverebbe dall’indennità di esproprio.