3 resultados para Art 68 Ley 794 de 2003
em AMS Tesi di Dottorato - Alm@DL - Università di Bologna
Resumo:
Il presente elaborato, è composto di due sezioni in cui sorge una “controversia” che riguarda la categoria delle “scriminanti”: nella prima sezione, la tipologia delle scriminanti viene analizzata all'interno delle cause di non punibilità, lato sensu intese. In particolare, vengono esaminati due profili, su cui dottrina e giurisprudenza hanno offerto catalogazioni difformi: l'art. 68 comma I della Costituzione, sull'insindacabilità del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, e l'art. 598 del codice penale sull'immunità giudiziale delle parti e dei loro patrocinatori per gli scritti presentati ed i discorsi pronunciati in sede giudiziale. Dalle diverse opzioni ermeneutiche prescelte, discenderanno pertanto anche differenti risvolti sul piano applicativo: Il capitolo I, tratta per l'appunto della differente disciplina tra cause di giustificazione, cause di non punibilità in senso stretto, e scusanti. La seconda sezione, attiene alla diversa problematica della scriminante non codificata nell'attività sportiva, laddove per limiti intrinseci alle disposizioni normative, le scriminanti codificate, in particolare gli articoli 50 e 51 del codice penale, si rivelano insufficienti alla descrizione del fenomeno dell'attività sportiva violenta, od eventualmente violenta. Questa seconda sezione, necessitava di un'apposita analisi, contenuta nel capitolo introduttivo alla predetta, sul tema della possibile configurabilità nell'ordinamento italiano dell'analogia in bonam partem (all'interno della quale, rientrano per l'appunto le scriminanti), principale obiezione rispetto all'ammissibilità di scriminante altrimenti definite tacite, non codificate o atipiche.
Resumo:
La crisi del “teatro come servizio pubblico” degli Stabili, Piccolo Teatro in testa, si manifesta allo stadio di insoddisfazione interna già alla fine degli anni Cinquanta. Se dal punto di vista della pratica scenica, la prima faglia di rottura è pressoché unanimemente ricondotta alla comparsa delle primissime messe in scena –discusse, irritanti e provocatorie- di Carmelo Bene e Quartucci (1959-60) più difficile è individuare il corrispettivo di un critico-intellettuale apportatore di una altrettanto deflagrante rottura. I nomi di Arbasino e di Flaiano sono, in questo caso, i primi che vengono alla mente, ma, seppure portatori di una critica sensibile al “teatro ufficiale”, così come viene ribattezzato dopo il Convegno di Ivrea (1967) il modello attuato dagli Stabili, essi non possono, a ben vedere, essere considerati i veri promotori di una modalità differente di fare critica che, a partire da quel Convegno, si accompagnerà stabilmente alla ricerca scenica del Nuovo Teatro. Ma in cosa consiste, allora, questa nuova “operatività” critica? Si tratta principalmente di una modalità capace di operare alle soglie della scrittura, abbracciando una progressiva, ma costante fuoriuscita dalla redazione di cronache teatrali, per ripensare radicalmente la propria attività in nuovi spazi operativi quali le riviste e l’editoria di settore, un rapporto sempre più stretto con i mass-media quali radio e televisione e la pratica organizzativa di momenti spettacolari e teorici al contempo -festival, convegni, rassegne e premi- per una forma di partecipazione poi identificata come “sporcarsi le mani”. La seconda parte della tesi è una raccolta documentaria sull’oggi. A partire dal Manifesto dei Critici Impuri redatto nel 2003 a Prato da un gruppo di critici dell'ultima generazione, la tesi utilizza quella dichiarazione come punto di partenza per creare un piccolo archivio sull’oggi raccogliendo le elaborazioni di alcune delle esperienze più significative di questi dieci anni. Ricca appendice di materiali.
Resumo:
Scopo della presente trattazione è quello di andare ad osservare in che modo il legislatore della riforma abbia cercato di offrire una disciplina ad un fenomeno sempre più in espansione nell’economia italiana: i gruppi di impresa. In particolare, l’elaborato è composto da 3 nuclei. Il primo analizza la disciplina, introdotta nel 2003, relativa all’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. e ss) rintracciandone le regole generali e il rapporto con le norme del codice civile. Una seconda parte approfondisce gli elementi costitutivi dell'attivita' di direzione e coordinamento, i presupposti affinche' si possa configurare una responsabilita' da parte della societa' capogruppo e i soggetti conivolti all'interno di un gruppo. La terza parte e' invece dedicata allo studio delle problematiche legate all’azione risarcitoria introdotta con la disposizione di cui all’art. 2497 c.c., soprattutto confrontando la posizione dei soci di minoranza con quella dei creditori sociali. In particolare, vengono descritte le modalità con le quali i soci e i creditori sociali possono esercitare l’azione a tutela dei propri interessi e dunque tentare di trovare pieno ristoro ai danni sofferti; danni che in qualche modo risultano legati alle scelte operate dal gruppo di comando e, più tecnicamente, dalla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, la c.d. capogruppo.