92 resultados para Tomografia, prove soniche dirette, surfer, geotom, velocità di propagazione


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Muratori concepisce Studi per una operante storia del territorio come una lettura del territorio, una sua interpretazione. E’ una raccolta di disegni (255 disegni a mano e 18 prove di stampa), in cui sono riportati soltanto i tratti rilevanti dei territori considerati al fine dello studio. La tesi ha come obiettivo quello di compiere un’analisi filologica dei documenti e cercare di cogliere le finalità, valutando la sua attendibilità ai giorni nostri. Nella scelta del titolo, Studi per una operante storia del territorio. Il libro incompiuto di Saverio Muratori,inserendo nel titolo quello originale dell'opera, si rende esplicita l’intenzione filologica di base da cui si sviluppano le considerazioni fatte nello svolgimento di questa ricerca, costantemente attenta alla coerenza con i disegni analizzati. Questa coerenza è dettata dalla volontà di perseguire le logiche di confronto che hanno caratterizzato il lavoro di Muratori. Il titolo che descrive il corpus dei disegni mette in primo piano il sistema uomo-natura, che il territorio rappresenta nella sua totalità di unicum. La tesi è suddivisa in due parti. La prima verte sullo studio dei materiali d’archivio relativi agli Studi sul territorio, in cui è spiegato il metodo di catalogazione utilizzato. Fondamentale, ai fini di un primo approccio alla ricerca, è il contributo dato dall’architetto Alessandro Giannini attraverso la preliminare schedatura del materiale ed dell'analisi riportata in Leggendo le minute dell’Atlante del territorio di Saverio Muratori. La seconda parte della tesi verte su un percorso dialettico tra la filosofia, la teoria, la didattica e la pratica progettuale di Muratori, ambiti da tenere in considerazione per una interpretazione critica alla sua metodologia, che ha come fine ultimo il reale, quindi il territorio, in cui trova, prima attraverso la trattazione teorica esposta in Civiltà e territorio, la concreta conclusione nei disegni degli Studi per una operante storia del territorio.

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Caratteristica comune ai regimi di consolidamento previsti dai diversi ordinamenti, è quella di consentire la compensazione tra utili e perdite di società residenti, e, di negare, o rendere particolarmente difficoltosa, la stessa compensazione, quando le perdite sono maturate da società non residenti. La non considerazione delle perdite comporta una tassazione al lordo del gruppo multinazionale, per mezzo della quale, non si colpisce il reddito effettivo dei soggetti che vi appartengono. L’effetto immediato è quello di disincentivare i gruppi a travalicare i confini nazionali. Ciò impedisce il funzionamento del Mercato unico, a scapito della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49-54 del TFUE. Le previsioni ivi contenute sono infatti dirette, oltre ad assicurare a società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante, a proibire altresì allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione. Gli Stati membri giustificano la discriminazione tra società residenti e non residenti alla luce della riserva di competenza tributaria ad essi riconosciuta dall’ordinamento europeo in materia delle imposte dirette, dunque, in base all’equilibrata ripartizione del potere impositivo. In assenza di qualsiasi riferimento normativo, va ascritto alla Corte di Giustizia il ruolo di interprete del diritto europeo. La Suprema Corte, con una serie di importanti pronunce, ha infatti sindacato la compatibilità con il diritto comunitario dei vari regimi interni che negano la compensazione transfrontaliera delle perdite. Nel verificare la compatibilità con il diritto comunitario di tali discipline, la Corte ha tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra due interessi completamenti contrapposti: quello comunitario, riconducibile al rispetto della libertà di stabilimento, quello degli Stati membri, che rivendicano il diritto di esercitare il proprio potere impositivo.