17 resultados para Previsioni meteorologiche mensiliBiasRMSEModello GLOBO


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Il lavoro affronta il tema degli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi che possono essere emessi dalle società per azioni, alla luce della disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario. Lo studio è diretto a fornire un inquadramento sistematico di queste modalità di finanziamento rispetto alla dicotomia azioni-obbligazioni, anche sotto il profilo contabile, per poi individuare le conseguenti implicazioni in termini di disciplina applicabile. Affrontando il dibattito dottrinale sulla collocazione complessiva degli strumenti ibridi rispetto alle forme di finanziamento tradizionali, si sposa l’opinione secondo cui tutti gli strumenti finanziari non possono essere ricompresi in una categoria unitaria, ma occorre mantenere distinti gli strumenti finanziari partecipativi indicati dall’art. 2346, comma 6, c.c., dagli altri strumenti finanziari ex art. 2411, comma 3, c.c., riconoscendo nei primi delle modalità di raccolta assimilabili al capitale di rischio e nei secondi delle forme di provvista di capitale di debito. Il connotato distintivo tra strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi viene individuato non nell’attribuzione di diritti amministrativi – che possono anche non essere assegnati ai titolari di strumenti di cui all’art. 2346, comma 6 – bensì nell’assenza o nella presenza di un obbligo di rimborso dell’apporto fornito all’impresa. Il lavoro esamina inoltre vari profili di disciplina di entrambe le categorie di strumenti, concentrandosi prevalentemente sui diritti patrimoniali ad essi attribuibili, tra cui la partecipazione agli utili e alle perdite e i diritti in sede di liquidazione. Infine si esaminano le previsioni recentemente introdotte dal d.l. n. 83/2012 in tema di titoli obbligazionari, al fine di valutarne l’impatto sull’impianto complessivo della disciplina vigente. In particolare, viene data attenzione alle nuove disposizioni relative alle obbligazioni subordinate e/o partecipative che possono essere emesse dalle società non quotate, mettendo in evidenza le criticità dal punto di vista sistematico in tema di possibile partecipazione agli utili degli obbligazionisti.

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Caratteristica comune ai regimi di consolidamento previsti dai diversi ordinamenti, è quella di consentire la compensazione tra utili e perdite di società residenti, e, di negare, o rendere particolarmente difficoltosa, la stessa compensazione, quando le perdite sono maturate da società non residenti. La non considerazione delle perdite comporta una tassazione al lordo del gruppo multinazionale, per mezzo della quale, non si colpisce il reddito effettivo dei soggetti che vi appartengono. L’effetto immediato è quello di disincentivare i gruppi a travalicare i confini nazionali. Ciò impedisce il funzionamento del Mercato unico, a scapito della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49-54 del TFUE. Le previsioni ivi contenute sono infatti dirette, oltre ad assicurare a società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante, a proibire altresì allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione. Gli Stati membri giustificano la discriminazione tra società residenti e non residenti alla luce della riserva di competenza tributaria ad essi riconosciuta dall’ordinamento europeo in materia delle imposte dirette, dunque, in base all’equilibrata ripartizione del potere impositivo. In assenza di qualsiasi riferimento normativo, va ascritto alla Corte di Giustizia il ruolo di interprete del diritto europeo. La Suprema Corte, con una serie di importanti pronunce, ha infatti sindacato la compatibilità con il diritto comunitario dei vari regimi interni che negano la compensazione transfrontaliera delle perdite. Nel verificare la compatibilità con il diritto comunitario di tali discipline, la Corte ha tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra due interessi completamenti contrapposti: quello comunitario, riconducibile al rispetto della libertà di stabilimento, quello degli Stati membri, che rivendicano il diritto di esercitare il proprio potere impositivo.