17 resultados para 720106 Taxation


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«I felt that the time had come to have a fresh look at the European VAT system. There were indeed a number of reasons which in my view justified taking this step»: da queste parole del Commissario Europeo Algirdas Šemeta trae ispirazione tale ricerca che ha l’obiettivo di ripercorrere, in primo luogo, le ragioni che hanno portato alla creazione di una imposta comunitaria plurifase sui consumi, ed in secondo luogo, i motivi per cui oggi è necessario un ripensamento sul tema. Le spinte ammodernatrici provengono anche dagli stessi organismi europei, che sono impegnati da anni in discussioni con gli Stati membri per arrivare alla definizione di una normativa che riesca a disegnare un sistema snello ed efficiente. Il primo importante passo in tale direzione è stato effettuato dalla stessa Commissione europea nel 2010 con l’elaborazione del Libro Verde sul futuro dell’IVA, in cui vengono evidenziati i profili critici del sistema e le possibili proposte di riforma. L’obiettivo di dare origine ad un EU VAT SYSTEM in grado di rendere la tassazione più semplice, efficace, neutrale ed anti frode. In questo lavoro si intendono sottolineare i principali elementi critici della normativa IVA comunitaria, ideando anche le modifiche che potrebbero migliorarli, al fine di creare un’ipotesi normativa capace di essere un modello ispiratore per la modifica del sistema di imposizione indiretta esistente nella Repubblica di San Marino che ad oggi si trova a doversi confrontare con una imposta monofase alle importazioni anch’essa, come l’IVA, oramai in crisi.

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Caratteristica comune ai regimi di consolidamento previsti dai diversi ordinamenti, è quella di consentire la compensazione tra utili e perdite di società residenti, e, di negare, o rendere particolarmente difficoltosa, la stessa compensazione, quando le perdite sono maturate da società non residenti. La non considerazione delle perdite comporta una tassazione al lordo del gruppo multinazionale, per mezzo della quale, non si colpisce il reddito effettivo dei soggetti che vi appartengono. L’effetto immediato è quello di disincentivare i gruppi a travalicare i confini nazionali. Ciò impedisce il funzionamento del Mercato unico, a scapito della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49-54 del TFUE. Le previsioni ivi contenute sono infatti dirette, oltre ad assicurare a società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante, a proibire altresì allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione. Gli Stati membri giustificano la discriminazione tra società residenti e non residenti alla luce della riserva di competenza tributaria ad essi riconosciuta dall’ordinamento europeo in materia delle imposte dirette, dunque, in base all’equilibrata ripartizione del potere impositivo. In assenza di qualsiasi riferimento normativo, va ascritto alla Corte di Giustizia il ruolo di interprete del diritto europeo. La Suprema Corte, con una serie di importanti pronunce, ha infatti sindacato la compatibilità con il diritto comunitario dei vari regimi interni che negano la compensazione transfrontaliera delle perdite. Nel verificare la compatibilità con il diritto comunitario di tali discipline, la Corte ha tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra due interessi completamenti contrapposti: quello comunitario, riconducibile al rispetto della libertà di stabilimento, quello degli Stati membri, che rivendicano il diritto di esercitare il proprio potere impositivo.