2 resultados para GEOGRAFIA DEL TURISMO,02726,Economia - Sede di Rimini,0057,Economia del turismo,0032,,,,,,,2007,8

em Universita di Parma


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La limitazione del brevetto in corso di causa è uno dei temi più caldi ed attuali del contenzioso brevettuale, a seguito dell’introduzione nel Codice della Proprietà Industriale, con la riforma dell’agosto 2010, del 3° comma dell’art. 79, a mente del quale “In un giudizio di nullità, il titolare ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”. L’applicazione della disposizione in discorso genera una serie di interrogativi, ai quali giurisprudenza e dottrina cercano di rispondere, e determina, e sempre più determinerà, un cambiamento radicale dello svolgimento del contenzioso brevettuale, con la possibilità di un “riassetto” della privativa, anche per successivi tentativi, nella quale anche il C.T.U. è spesso (e non senza contestazioni, a questo riguardo) parte attiva, non essendo infrequente che questo offra indicazioni circa la sussistenza di un margine di valididel titolo . L’elaborato tenta, quindi, di approfondire le problematiche di natura sostanziale e procedurale che l’articolo 79, comma 3, C.P.I. solleva, ripercorrendo con l’occasione le possibili facoltà di intervento sul brevetto, sia allo stato di domanda, che a seguito di concessione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’inventore per perfezionare la propria privativa.

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Lo studio delle nuove forme di vitalizio diffuse nella prassi giuridica, da sempre oggetto di vivo interesse, ha sollevato l'annosa e complessa problematica degli incerti rapporti con il modello tipico della rendita vitalizia; diverse, nel tempo, sono state le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, che hanno animato e tuttora sollecitano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in detta materia, in relazione alle molteplici ipotesi di vitalizi, tradizionalmente identificati come vitalizi impropri, così da tenerli distinti, almeno dal punto di vista classificatorio, dalla matrice della rendita di fonte codicistica. Delineati i tratti salienti dei medesimi vitalizi e ripercorso il lungo processo evolutivo sulla ricostruzione del concetto di causa del contratto - culminante con l'affermazione della causa quale funzione economico-individuale nonché dell'assoluta rilevanza dell'attenta valutazione degli interessi concretamente in gioco ai fini di una corretta analisi di ogni singola figura negoziale - si è pervenuto, facendo impiego di quest'ultimo criterio di indagine nella verifica, in detta materia, della variegata prassi contrattuale, al superamento della contrapposizione dicotomica di tipicità ed atipicità in sede di inquadramento dei vitalizi impropri ed alla consapevolezza della necessità di esaminare, per ciascuna delle fattispecie di vitalizio improprio, la regolamentazione posta dalle parti, al fine di accertare, volta a volta, la compatibilità delle singole norme legislative in tema di rendita con la concreta sistemazione di interessi voluta dai paciscenti.